CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025
Cassazione n. 36830/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflittogli per i delitti di ricettazione e truffa; considerato che la prima censura in cui si articola l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 648 cod. pen., è formulata in termini non consentiti dalla legge in quanto riproduttiva di rilievi già prospettati in appello, congruamente scrutinati e disattesi sulla scorta di una motivazione priva di aporie e frizioni logiche con la quale il ricorrente non si rapporta in termini puntuali; che, infatti, i giudici di appello hanno indicato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, deve ritenersi pienamente integrato il reato di ricettazione, anche sotto il profilo soggettivo (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, ove si è persuasivamente confutata la tesi difensiva secondo cui l'assegno sarebbe stato ricevuto in pagamento di un indennizzo assicurativo da parte della compagnia [OSCURATO:PERSONA]); ritenuto che la seconda censura, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, in quanto la Corte di merito, basando il diniego delle suddette attenuanti sulla presenza di precedenti, anche specifici, a carico dell'imputato e sulla particolare intensità del dolo, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità ( tra molte, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore I