CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24423/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli con la sentenza in epigrafe, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 38 e 17 T.U.L.P.S. e lo ha condannato alla pena di euro 120,00 di ammenda. 2. Avverso la sentenza ricorre Licenziato, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo con cui si duole dell'apparenza o comunque dell'illogicità della motivazione posta a songo della decisione di denegare la concessione della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto 3. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale non ha ritenuto applicabile l'istituto previsto l'art. 131 bis cod. pen. non solo per la personalità negativa dell'imputato, già condannato in passato per reato sia pure differenti da quello per cui si procede, ma .soprattutto per la gravità del fatto, desunta non da affermazioni apodittiche ma sostanziate da elementi fattuali concreti e specifici ossia dal numero di armi da sparo il cui spostamento non era stato denunciato all'autorità di pubblica sicurezza (quattro) con evidente aumento del pericolo. Si tratta di motivazione plausibile in fatto ma anche giuridicamente corretta atteso che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590.). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 24 feb