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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 maggio 2023

Cassazione n. 33946/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. ./Z y„,./ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 15 maggio 2023, il Tribunale di L'Aquila - di fronte al quale erano stati condotti per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati, in concorso tra loro, del reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis, 625 comma 1 n. 2 cod. pen. - non ha convalidato l'arresto del solo [OSCURATO:PERSONA], ma ha disposto, sia nei suoi confronti che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (il cui arresto è stato convalidato), la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Come emerge dalla lettura dell'ordinanza e dal verbale di arresto - cui l'ordinanza fa rinvio per la descrizione dei fatti - intorno alle 19:00 del 13 maggio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e suo marito [OSCURATO:PERSONA], abitanti nel condominio sito al civico n. 11 di [OSCURATO:PERSONA] nel comune di L'Aquila, notarono due uomini entrare nel cortile del palazzo con in mano una torcia elettrica e forzare il portone di ingresso.

Pertanto, chiesero l'immediato intervento delle forze dell'ordine.

Nell'attesa, attraverso lo spioncino della porta di casa, la Rasetti vide i due uomini salire le scale e raggiungere i piani superiori per poi tornare indietro.

Uno dei due, si fermò sul pianerottolo dell'abitazione della Rasetti e la donna lo vide, attraverso lo spioncino, mentre cercava di forzare la porta di ingresso dell'appartamento antistante utilizzando una lastra di plastica e facendola passare tra la porta e il telaio.

Gli operanti, prontamente intervenuti, sorpresero un uomo (identificato in [OSCURATO:PERSONA]), fermo di fronte al portone, nel cortile del palazzo, e ne bloccarono un altro (identificato in [OSCURATO:PERSONA]) mentre scendeva frettolosamente per le scale.

Entrambi furono perquisiti e [OSCURATO:PERSONA] fu trovato in possesso di una torcia elettrica e di una lastra di plastica come quella che la Rasetti aveva visto adoperare.

La perquisizione sulla persona di [OSCURATO:PERSONA], invece, ebbe esito negativo. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] furono tratti in arresto per concorso in tentato furto in appartamento, aggravato dall'uso di violenza sulle cose.

L'arresto di [OSCURATO:PERSONA] fu convalidato perché egli era stato sorpreso mentre scendeva le scale e trovato in possesso di una lastra di plastica, considerata dal Tribunale cosa o traccia dalla quale poteva desumersi che avesse appena commesso il reato.

L'arresto di [OSCURATO:PERSONA], invece, non fu convalidato perché la perquisizione a suo carico aveva avuto esito negativo e, secondo il Tribunale, la sua presenza nel cortile del palazzo non poteva essere considerata una traccia «da cui desumere, senza ricorrere a valutazioni», che egli avesse commesso il reato immediatamente prima.3.

Contro l'ordinanza di mancata convalida, il Pubblico ministero ha proposto tempestivo ricorso, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizi di motivazione.

Il ricorrente osserva che la presenza dell'arrestato nel cortile del palazzo costituiva di per sé elemento sufficiente ad integrare una «traccia» da cui desumere che [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso il reato immediatamente prima.

Sostiene, inoltre, che, in caso di concorso di persone nel reato, le tracce riferite ad uno dei concorrenti devono essere «attribuite anche all'altro».

4. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che saranno di seguito specificati.

2. È circostanza non contestata che la polizia giudiziaria sia intervenuta sul luogo del fatto perché era stato segnalato che due uomini erano entrati nelle scale di un palazzo forzando il portone di ingresso.

Quando giunsero sul posto (pochi minuti dopo la segnalazione), gli operanti videro [OSCURATO:PERSONA] nel cortile di quel palazzo, fermo di fronte al portone.

Sorpresero poi un altro uomo che scendeva frettolosamente per le scale e aveva indosso una torcia elettrica e una lastra di plastica utilizzabile per forzare serrature.

Constatarono, infine, che il portone dello stabile e la porta di ingresso di uno degli appartamenti presentavano segni di effrazione.

Secondo il Tribunale, l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] non fu legittimamente eseguito perché la presenza nel cortile del palazzo non costituiva «di per sé elemento sufficiente ad integrare una traccia da cui desumere, senza ricorrere a valutazioni» che egli avesse commesso il reato immediatamente prima.

Il Tribunale non dubita che la nozione di traccia del reato rilevante ex art. 382 cod. proc. pen. possa comprendere anche l'atteggiamento tenuto dall'autore del fatto (in tal senso: Sez. 5, n. 21494 del 25/02/2021, Toschi, Rv. 281210; Sez. 5, n. 3719 del 28/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 278295); valuta, infatti, come "traccia" il comportamento di [OSCURATO:PERSONA], ma sostiene che quel comportamento era intrinsecamente equivoco e, per collegarlo al reato, furono necessari apprezzamenti e valutazioni che, ai fini dell'arresto, la polizia giudiziaria non può compiere.i

3. L'art. 382 cod. proc. pen. stabilisce che si trova «in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato, ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima».

Quando esegue un arresto, dunque, la polizia giudiziaria pone in correlazione un reato che sa essere stato commesso con una persona alla quale può attribuirlo in termini non equivoci.

Che il reato sia stato commesso può esserle noto perché ne ha avuto percezione diretta e ne ha inseguito l'autore; oppure perché ha assistito all'inseguimento da parte della persona offesa o di terzi; o anche perché quel reato le è stato riferito quando è stato chiesto il suo intervento.

In quest'ultimo caso, però, l'arresto è possibile solo se, immediatamente dopo la commissione del reato, la polizia giudiziaria sorprende l'indiziato con «cose o tracce» riferibili con evidenza e in termini non equivoci a quel reato.

Se tale diretta riferibilità manca e, per dare significato alle tracce, è necessario compiere indagini e acquisire informazioni dalla persona offesa o da terzi, l'arresto non è consentito.

In questi casi, il patrimonio conoscitivo che la polizia giudiziaria ha a disposizione quando sorprende l'indiziato non è da se solo sufficiente ad attribuire a lui il reato e dunque non è legittimo che la polizia giudiziaria proceda d'iniziativa alla provvisoria privazione della libertà personale.

L'istituto dell'arresto in flagranza, infatti, ha carattere eccezionale perché rappresenta una deroga al principio «che incentra nella sola autorità giudiziaria ogni potere di disporre misure incidenti sulla libertà delle persone» e, di conseguenza, è disciplinato da norme «di stretta interpretazione» non suscettibili di applicazione estensiva (Corte cost., sent. n. 89 del 1970).

Muove da queste premesse l'insegnamento delle Sezioni unite secondo il quale «è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato» (Sez.

U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591).

Questo principio è stato ribadito e sviluppato dalla giurisprudenza successiva.

Si è affermato, infatti, che la "quasi flagranza" «deve escludersi se la traccia del reato sia intrinsecamente equivoca e implichi apprezzamenti e valutazioni incompatibili con la semplice constatazione» (Sez. 4, n. 5349 del 04/12/2019, dep. 2020, Civilashvili, Rv. 278443).

Si è affermato, però, che « l'integrazione dell'ipotesi di c.d.

"quasi flagranza", costituita dalla "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima", non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima"» (Sez. 4, n. 38404 del 19/06/2019, Rencricca, Rv. 277187).

4. È coerente con i principi illustrati che, nel valutare se sussistano i presupposti della "quasi flagranza", si debba distinguere il caso in cui la polizia giudiziaria individua cose e tracce idonee a collegare una persona a un reato del quale ha notizia per averlo direttamente constatato, dal caso in cui l'intervento della polizia giudiziaria sia stato richiesto perché un reato era in atto, ma senza che gli operanti ne abbiano avuto percezione diretta.

Nel primo caso, la constatazione della immediata riferibilità al reato delle cose e delle tracce accertate presuppone un collegamento tra dati di fatto che la polizia giudiziaria ha percepito; nel secondo caso, tale constatazione presuppone un collegamento tra i dati di fatto che sono stati riferiti alla polizia giudiziaria nella richiesta di intervento e i dati di fatto (le cose o le tracce) che la polizia giudiziaria percepisce quando interviene.

In entrambi i casi, però, la polizia giudiziaria deve constatare l'inequivocità del collegamento esistente tra il reato del quale ha notizia e le cose o le tracce che ha osservato e deve farlo utilizzando il patrimonio conoscitivo che ha a disposizione senza integrarlo con informazioni fornite da terzi in un momento successivo alla sorpresa dell'indiziato.

Da tali premesse concettuali consegue che, quando la polizia giudiziaria non ha avuto diretta percezione della commissione del reato, nel valutare se sussista la situazione di "quasi flagranza", è doveroso tenere conto anche delle informazioni fornite agli operanti, prima dell'intervento, da coloro lo hanno richiesto.

Grazie a queste informazioni, infatti, la polizia giudiziaria ha appreso della commissione del reato e, al momento dell'intervento, le stesse fanno parte del patrimonio conoscitivo della polizia giudiziaria che dovrà tenerne conto nel valutare se le tracce costituite dal comportamento dell'indiziato o rinvenute sulla sua persona determinino un collegamento obiettivo e inequivoco tra l'indiziato stesso e il reato.

5. Nel caso in esame, la polizia giudiziaria intervenne in [OSCURATO:PERSONA] perché due uomini, che avevano in mano una torcia elettrica, erano stati visti entrare nel cortile della palazzina sita al civico n. 11 e forzare la serratura del portone di ingresso.

Quando giunsero sul posto (e ciò avvenne pochi minuti dopo la segnalazione) gli operanti constatarono che [OSCURATO:PERSONA] era fermo di fronte al portone della palazzina e che su quel portone c'erano segni di forzatura.Sorpresero poi [OSCURATO:PERSONA] per le scale e constatarono che la porta di uno degli appartamenti del piano superiore presentava segni di effrazione.

Alla traccia costituita dal comportamento di [OSCURATO:PERSONA] - fermo, senza ragione apparente, nel cortile di un palazzo di fronte ad un portone che presentava segni di effrazione - si aggiungevano dunque altre tracce, costituite dalla contestuale presenza di un altro uomo che scendeva frettolosamente per le scale del palazzo e dal fatto che sulla porta di uno degli appartamenti vi erano segni di effrazione.

Se è vero dunque che, al fine di valutare la sussistenza della quasi flagranza, non si può tenere conto di ciò che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riferirono agli operanti intervenuti sul posto, è pur vero che la traccia costituita dalla presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel cortile della palazzina doveva essere considerata unitamente ad altri elementi obiettivi dei quali la polizia giudiziaria ebbe diretta percezione e che tali elementi, complessivamente considerati, erano inequivoci nel collegare [OSCURATO:PERSONA] al reato oggetto dell'intervento (un furto o tentato furto con scasso commesso in concorso da due persone).

A differenza di quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, il comportamento dell'arrestato, valutato alla luce di quanto direttamente constatato dalla polizia giudiziaria e del patrimonio conoscitivo del quale gli operanti già disponevano quando giunsero sul posto, costituiva una traccia dalla quale si poteva desumere in termini non equivoci che [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso il reato immediatamente prima.

L'univocità della traccia appare evidente se si considera: che la richiesta di intervento si riferiva a un furto commesso da due uomini; che la presenza dell'indiziato davanti al portone non aveva plausibili spiegazioni alternative; che la serratura del portone era forzata.

Ne consegue che, collegando il comportamento dell'indiziato e i segni di effrazione alla segnalazione ricevuta, la polizia giudiziaria non compì «apprezzamenti e valutazioni incompatibili con la semplice constatazione».

Al contrario: constatò che le tracce rilevate erano inequivoche nel collegare l'indiziato al furto in relazione al quale l'intervento era stato richiesto.

In questa prospettiva, l'esito negativo della perquisizione eseguita a carico di [OSCURATO:PERSONA] non può avere rilievo e non giustifica la mancata convalida.

Non ha, infatti, decisivo rilievo in senso opposto la circostanza che sulla persona di [OSCURATO:PERSONA] siano state rinvenute cose (una lastra di plastica e una torcia) dalle quali poteva desumersi che, immediatamente prima, egli aveva commesso il reato.

Ed invero, poiché l'intervento della polizia giudiziaria avvenne pochi minuti dopo la segnalazione che era in atto un tentativo di furto, le tracce riferibili direttamente alla persona di [OSCURATO:PERSONA] erano da se sole sufficienti a rendere legittimo l'arresto e lo sarebbero state anche se la perquisizione a carico del coindagato avesse avuto esito negativo.

Per converso, la frettolosa e ingiustificata discesa per le scale di un palazzo il cui portone era forzato, unita alla constatazione che vi erano segni di effrazione anche su una delle porte degli appartamenti, avrebbero potuto costituire tracce inequivoche della commissione del reato a carico di [OSCURATO:PERSONA] anche se sulla sua persona non fossero stati rinvenuti strumenti di effrazione.

6. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.

Si deve procedere ai sensi dell'art. 620, comma 1, lettera I) cod. proc. pen. perché il rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale in un ricorso che ha ad oggetto solo la valutazione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e, dunque, una fase del procedimento ormai conclusa (in tal senso Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, v. 270042; Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266868; Sez. 6, n. 13436 del 23/02/2016, Obien, Rv. 266734).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. ./Z y„,./ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15 maggio 2023, il Tribunale di L'Aquila - di fronte al quale erano stati condotti per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati, in concorso tra loro, del reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis, 625 comma 1 n. 2 cod. pen. - non ha convalidato l'arresto del solo [OSCURATO:PERSONA], ma ha disposto, sia nei suoi confronti che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (il cui arresto è stato convalidato), la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Come emerge dalla lettura dell'ordinanza e dal verbale di arresto - cui l'ordinanza fa rinvio per la descrizione dei fatti - intorno alle 19:00 del 13 maggio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e suo marito [OSCURATO:PERSONA], abitanti nel condominio sito al civico n. 11 di [OSCURATO:PERSONA] nel comune di L'Aquila, notarono due uomini entrare nel cortile del palazzo con in mano una torcia elettrica e forzare il portone di ingresso. Pertanto, chiesero l'immediato intervento delle forze dell'ordine. Nell'attesa, attraverso lo spioncino della porta di casa, la Rasetti vide i due uomini salire le scale e raggiungere i piani superiori per poi tornare indietro. Uno dei due, si fermò sul pianerottolo dell'abitazione della Rasetti e la donna lo vide, attraverso lo spioncino, mentre cercava di forzare la porta di ingresso dell'appartamento antistante utilizzando una lastra di plastica e facendola passare tra la porta e il telaio. Gli operanti, prontamente intervenuti, sorpresero un uomo (identificato in [OSCURATO:PERSONA]), fermo di fronte al portone, nel cortile del palazzo, e ne bloccarono un altro (identificato in [OSCURATO:PERSONA]) mentre scendeva frettolosamente per le scale. Entrambi furono perquisiti e [OSCURATO:PERSONA] fu trovato in possesso di una torcia elettrica e di una lastra di plastica come quella che la Rasetti aveva visto adoperare. La perquisizione sulla persona di [OSCURATO:PERSONA], invece, ebbe esito negativo. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] furono tratti in arresto per concorso in tentato furto in appartamento, aggravato dall'uso di violenza sulle cose. L'arresto di [OSCURATO:PERSONA] fu convalidato perché egli era stato sorpreso mentre scendeva le scale e trovato in possesso di una lastra di plastica, considerata dal Tribunale cosa o traccia dalla quale poteva desumersi che avesse appena commesso il reato. L'arresto di [OSCURATO:PERSONA], invece, non fu convalidato perché la perquisizione a suo carico aveva avuto esito negativo e, secondo il Tribunale, la sua presenza nel cortile del palazzo non poteva essere considerata una traccia «da cui desumere, senza ricorrere a valutazioni», che egli avesse commesso il reato immediatamente prima.3. Contro l'ordinanza di mancata convalida, il Pubblico ministero ha proposto tempestivo ricorso, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizi di motivazione. Il ricorrente osserva che la presenza dell'arrestato nel cortile del palazzo costituiva di per sé elemento sufficiente ad integrare una «traccia» da cui desumere che [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso il reato immediatamente prima. Sostiene, inoltre, che, in caso di concorso di persone nel reato, le tracce riferite ad uno dei concorrenti devono essere «attribuite anche all'altro». 4. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che saranno di seguito specificati. 2. È circostanza non contestata che la polizia giudiziaria sia intervenuta sul luogo del fatto perché era stato segnalato che due uomini erano entrati nelle scale di un palazzo forzando il portone di ingresso. Quando giunsero sul posto (pochi minuti dopo la segnalazione), gli operanti videro [OSCURATO:PERSONA] nel cortile di quel palazzo, fermo di fronte al portone. Sorpresero poi un altro uomo che scendeva frettolosamente per le scale e aveva indosso una torcia elettrica e una lastra di plastica utilizzabile per forzare serrature. Constatarono, infine, che il portone dello stabile e la porta di ingresso di uno degli appartamenti presentavano segni di effrazione. Secondo il Tribunale, l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] non fu legittimamente eseguito perché la presenza nel cortile del palazzo non costituiva «di per sé elemento sufficiente ad integrare una traccia da cui desumere, senza ricorrere a valutazioni» che egli avesse commesso il reato immediatamente prima. Il Tribunale non dubita che la nozione di traccia del reato rilevante ex art. 382 cod. proc. pen. possa comprendere anche l'atteggiamento tenuto dall'autore del fatto (in tal senso: Sez. 5, n. 21494 del 25/02/2021, Toschi, Rv. 281210; Sez. 5, n. 3719 del 28/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 278295); valuta, infatti, come "traccia" il comportamento di [OSCURATO:PERSONA], ma sostiene che quel comportamento era intrinsecamente equivoco e, per collegarlo al reato, furono necessari apprezzamenti e valutazioni che, ai fini dell'arresto, la polizia giudiziaria non può compiere.i 3. L'art. 382 cod. proc. pen. stabilisce che si trova «in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato, ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima». Quando esegue un arresto, dunque, la polizia giudiziaria pone in correlazione un reato che sa essere stato commesso con una persona alla quale può attribuirlo in termini non equivoci. Che il reato sia stato commesso può esserle noto perché ne ha avuto percezione diretta e ne ha inseguito l'autore; oppure perché ha assistito all'inseguimento da parte della persona offesa o di terzi; o anche perché quel reato le è stato riferito quando è stato chiesto il suo intervento. In quest'ultimo caso, però, l'arresto è possibile solo se, immediatamente dopo la commissione del reato, la polizia giudiziaria sorprende l'indiziato con «cose o tracce» riferibili con evidenza e in termini non equivoci a quel reato. Se tale diretta riferibilità manca e, per dare significato alle tracce, è necessario compiere indagini e acquisire informazioni dalla persona offesa o da terzi, l'arresto non è consentito. In questi casi, il patrimonio conoscitivo che la polizia giudiziaria ha a disposizione quando sorprende l'indiziato non è da se solo sufficiente ad attribuire a lui il reato e dunque non è legittimo che la polizia giudiziaria proceda d'iniziativa alla provvisoria privazione della libertà personale. L'istituto dell'arresto in flagranza, infatti, ha carattere eccezionale perché rappresenta una deroga al principio «che incentra nella sola autorità giudiziaria ogni potere di disporre misure incidenti sulla libertà delle persone» e, di conseguenza, è disciplinato da norme «di stretta interpretazione» non suscettibili di applicazione estensiva (Corte cost., sent. n. 89 del 1970). Muove da queste premesse l'insegnamento delle Sezioni unite secondo il quale «è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato» (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591). Questo principio è stato ribadito e sviluppato dalla giurisprudenza successiva. Si è affermato, infatti, che la "quasi flagranza" «deve escludersi se la traccia del reato sia intrinsecamente equivoca e implichi apprezzamenti e valutazioni incompatibili con la semplice constatazione» (Sez. 4, n. 5349 del 04/12/2019, dep. 2020, Civilashvili, Rv. 278443). Si è affermato, però, che « l'integrazione dell'ipotesi di c.d. "quasi flagranza", costituita dalla "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima", non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima"» (Sez. 4, n. 38404 del 19/06/2019, Rencricca, Rv. 277187). 4. È coerente con i principi illustrati che, nel valutare se sussistano i presupposti della "quasi flagranza", si debba distinguere il caso in cui la polizia giudiziaria individua cose e tracce idonee a collegare una persona a un reato del quale ha notizia per averlo direttamente constatato, dal caso in cui l'intervento della polizia giudiziaria sia stato richiesto perché un reato era in atto, ma senza che gli operanti ne abbiano avuto percezione diretta. Nel primo caso, la constatazione della immediata riferibilità al reato delle cose e delle tracce accertate presuppone un collegamento tra dati di fatto che la polizia giudiziaria ha percepito; nel secondo caso, tale constatazione presuppone un collegamento tra i dati di fatto che sono stati riferiti alla polizia giudiziaria nella richiesta di intervento e i dati di fatto (le cose o le tracce) che la polizia giudiziaria percepisce quando interviene. In entrambi i casi, però, la polizia giudiziaria deve constatare l'inequivocità del collegamento esistente tra il reato del quale ha notizia e le cose o le tracce che ha osservato e deve farlo utilizzando il patrimonio conoscitivo che ha a disposizione senza integrarlo con informazioni fornite da terzi in un momento successivo alla sorpresa dell'indiziato. Da tali premesse concettuali consegue che, quando la polizia giudiziaria non ha avuto diretta percezione della commissione del reato, nel valutare se sussista la situazione di "quasi flagranza", è doveroso tenere conto anche delle informazioni fornite agli operanti, prima dell'intervento, da coloro lo hanno richiesto. Grazie a queste informazioni, infatti, la polizia giudiziaria ha appreso della commissione del reato e, al momento dell'intervento, le stesse fanno parte del patrimonio conoscitivo della polizia giudiziaria che dovrà tenerne conto nel valutare se le tracce costituite dal comportamento dell'indiziato o rinvenute sulla sua persona determinino un collegamento obiettivo e inequivoco tra l'indiziato stesso e il reato. 5. Nel caso in esame, la polizia giudiziaria intervenne in [OSCURATO:PERSONA] perché due uomini, che avevano in mano una torcia elettrica, erano stati visti entrare nel cortile della palazzina sita al civico n. 11 e forzare la serratura del portone di ingresso. Quando giunsero sul posto (e ciò avvenne pochi minuti dopo la segnalazione) gli operanti constatarono che [OSCURATO:PERSONA] era fermo di fronte al portone della palazzina e che su quel portone c'erano segni di forzatura.Sorpresero poi [OSCURATO:PERSONA] per le scale e constatarono che la porta di uno degli appartamenti del piano superiore presentava segni di effrazione. Alla traccia costituita dal comportamento di [OSCURATO:PERSONA] - fermo, senza ragione apparente, nel cortile di un palazzo di fronte ad un portone che presentava segni di effrazione - si aggiungevano dunque altre tracce, costituite dalla contestuale presenza di un altro uomo che scendeva frettolosamente per le scale del palazzo e dal fatto che sulla porta di uno degli appartamenti vi erano segni di effrazione. Se è vero dunque che, al fine di valutare la sussistenza della quasi flagranza, non si può tenere conto di ciò che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riferirono agli operanti intervenuti sul posto, è pur vero che la traccia costituita dalla presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel cortile della palazzina doveva essere considerata unitamente ad altri elementi obiettivi dei quali la polizia giudiziaria ebbe diretta percezione e che tali elementi, complessivamente considerati, erano inequivoci nel collegare [OSCURATO:PERSONA] al reato oggetto dell'intervento (un furto o tentato furto con scasso commesso in concorso da due persone). A differenza di quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, il comportamento dell'arrestato, valutato alla luce di quanto direttamente constatato dalla polizia giudiziaria e del patrimonio conoscitivo del quale gli operanti già disponevano quando giunsero sul posto, costituiva una traccia dalla quale si poteva desumere in termini non equivoci che [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso il reato immediatamente prima. L'univocità della traccia appare evidente se si considera: che la richiesta di intervento si riferiva a un furto commesso da due uomini; che la presenza dell'indiziato davanti al portone non aveva plausibili spiegazioni alternative; che la serratura del portone era forzata. Ne consegue che, collegando il comportamento dell'indiziato e i segni di effrazione alla segnalazione ricevuta, la polizia giudiziaria non compì «apprezzamenti e valutazioni incompatibili con la semplice constatazione». Al contrario: constatò che le tracce rilevate erano inequivoche nel collegare l'indiziato al furto in relazione al quale l'intervento era stato richiesto. In questa prospettiva, l'esito negativo della perquisizione eseguita a carico di [OSCURATO:PERSONA] non può avere rilievo e non giustifica la mancata convalida. Non ha, infatti, decisivo rilievo in senso opposto la circostanza che sulla persona di [OSCURATO:PERSONA] siano state rinvenute cose (una lastra di plastica e una torcia) dalle quali poteva desumersi che, immediatamente prima, egli aveva commesso il reato. Ed invero, poiché l'intervento della polizia giudiziaria avvenne pochi minuti dopo la segnalazione che era in atto un tentativo di furto, le tracce riferibili direttamente alla persona di [OSCURATO:PERSONA] erano da se sole sufficienti a rendere legittimo l'arresto e lo sarebbero state anche se la perquisizione a carico del coindagato avesse avuto esito negativo. Per converso, la frettolosa e ingiustificata discesa per le scale di un palazzo il cui portone era forzato, unita alla constatazione che vi erano segni di effrazione anche su una delle porte degli appartamenti, avrebbero potuto costituire tracce inequivoche della commissione del reato a carico di [OSCURATO:PERSONA] anche se sulla sua persona non fossero stati rinvenuti strumenti di effrazione. 6. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Si deve procedere ai sensi dell'art. 620, comma 1, lettera I) cod. proc. pen. perché il rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale in un ricorso che ha ad oggetto solo la valutazione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e, dunque, una fase del procedimento ormai conclusa (in tal senso Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, v. 270042; Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266868; Sez. 6, n. 13436 del 23/02/2016, Obien, Rv. 266734).