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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07642/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A'1 ; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; Considerato che il precisato motivo espone censure manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché ha negato le circostanze attenuanti generiche, in particolare rappresentando che la confessione è intervenuta a fronte di elementi già acquisiti di estrema rilevanza (attività di osservazione, perquisizione e sequestro della polizia giudiziaria e sommarie informazioni assunte dagli acquirenti), e che l'imputato, nel corso del procedimento, si è sottratto alla misura degli arresti domiciliari rendendosi responsabile del reato di evasione, riportando per questa imputazione condanna anche in appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A'1 ; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; Considerato che il precisato motivo espone censure manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché ha negato le circostanze attenuanti generiche, in particolare rappresentando che la confessione è intervenuta a fronte di elementi già acquisiti di estrema rilevanza (attività di osservazione, perquisizione e sequestro della polizia giudiziaria e sommarie informazioni assunte dagli acquirenti), e che l'imputato, nel corso del procedimento, si è sottratto alla misura degli arresti domiciliari rendendosi responsabile del reato di evasione, riportando per questa imputazione condanna anche in appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07642/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris