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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 13782/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22668-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1292/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 08/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22668/2021 Numero sezionale 2979/2022 Numero di raccolta generale 13782/2022 Data pubblicazione 02/05/2022

1. [OSCURATO:PERSONA] & Figli ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari di declaratoria di inammissibilità dell’appello e di conferma dell’impugnata sentenza di primo grado.

2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Relatore ha depositato la seguente proposta di manifesta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Nel quadro del riferimento al paradigma della specificità dei motivi d'appello, di cui all'art. 342 C.P.C., la Corte di Bari ha in effetti opinato per il difetto di correlazione dell'appello alla ratio decidendi del primo dictum.

Più esattamente la Corte barese ha puntualizzato che il c.t.u. aveva valutato in dettaglio i lavori oggetto di domanda, cioè tutte le azionate pretese creditorie in relazione a tutti i lavori asseritamente eseguiti.

Indi la Corte pugliese ha dato atto che a tale riscontro - che ha affermato dunque di carattere omnicomprensivo - si era uniformato per relationem in tribunale.

Su tale scorta si rimarca quanto segue.

Per un verso, il ricorrente adduce, in questa sede, specificamente, che "le questioni sottoposte al consulente non avessero in alcun modo esaurito l'oggetto della domanda in primo grado" (cosi ricorso, pag. 33).

Sicché censura la ratio decidendi del dictum della corte d'appello.

Per altro verso, il ricorrente - già appellante - aveva già prefigurato il carattere non omnicomprensivo della c.t.u., allorché con l'appello aveva addotto, seppur in maniera piuttosto scarna, che la c.t.u. era 'relativa, lo si ribadisce, al Ric. 2021 n. 22668 sez.

M2 - ud. 17-03-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22668/2021 Numero sezionale 2979/2022 Numero di raccolta generale 13782/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 solo valore del costo dei lavori eseguiti in più rispetto al contratto di appalto e al capitolato" (cfr. ricorso, pag. 19).

In questo quadro non si svelano corretti gli assunti della Corte di Bari.

Ovvero che "l'atto diviene inidoneo alla critica della sentenza [di primo grado]", che "manca qualsiasi accenno all'unica ragione della decisione, che è quella di ritenere pienamente condivisibile la consulenza tecnica di ufficio" (cosi sentenza d'appello, pag. 5)».

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore richiamando il principio secondo cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale (cfr.

SSUU Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 17 marzo 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 22668 sez.

M2 - ud. 17-03-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22668-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1292/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 08/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22668/2021 Numero sezionale 2979/2022 Numero di raccolta generale 13782/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 1. [OSCURATO:PERSONA] & Figli ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari di declaratoria di inammissibilità dell’appello e di conferma dell’impugnata sentenza di primo grado. 2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha depositato la seguente proposta di manifesta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Nel quadro del riferimento al paradigma della specificità dei motivi d'appello, di cui all'art. 342 C.P.C., la Corte di Bari ha in effetti opinato per il difetto di correlazione dell'appello alla ratio decidendi del primo dictum. Più esattamente la Corte barese ha puntualizzato che il c.t.u. aveva valutato in dettaglio i lavori oggetto di domanda, cioè tutte le azionate pretese creditorie in relazione a tutti i lavori asseritamente eseguiti. Indi la Corte pugliese ha dato atto che a tale riscontro - che ha affermato dunque di carattere omnicomprensivo - si era uniformato per relationem in tribunale. Su tale scorta si rimarca quanto segue. Per un verso, il ricorrente adduce, in questa sede, specificamente, che "le questioni sottoposte al consulente non avessero in alcun modo esaurito l'oggetto della domanda in primo grado" (cosi ricorso, pag. 33). Sicché censura la ratio decidendi del dictum della corte d'appello. Per altro verso, il ricorrente - già appellante - aveva già prefigurato il carattere non omnicomprensivo della c.t.u., allorché con l'appello aveva addotto, seppur in maniera piuttosto scarna, che la c.t.u. era 'relativa, lo si ribadisce, al Ric. 2021 n. 22668 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22668/2021 Numero sezionale 2979/2022 Numero di raccolta generale 13782/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 solo valore del costo dei lavori eseguiti in più rispetto al contratto di appalto e al capitolato" (cfr. ricorso, pag. 19). In questo quadro non si svelano corretti gli assunti della Corte di Bari. Ovvero che "l'atto diviene inidoneo alla critica della sentenza [di primo grado]", che "manca qualsiasi accenno all'unica ragione della decisione, che è quella di ritenere pienamente condivisibile la consulenza tecnica di ufficio" (cosi sentenza d'appello, pag. 5)». 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore richiamando il principio secondo cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale (cfr. SSUU Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 17 marzo 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 22668 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
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