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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 08952/2022

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alla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che nulla è dovuto per le spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] oggi, t; 8 MAR Z022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che nulla è dovuto per le spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] oggi, t; 8 MAR Z022 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 08952/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris