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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04795/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla valutazione della prova scientifica posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, denunciando l'illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della riconducibilità del reato al ricorrente (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove vengono richiamati i plurimi riscontri effettuati sulla base degli esiti di distinti accertamenti tecnici); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla valutazione della prova, nonché il quarto motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, secondo comma, n. 3, cod. pen., sono entrambi non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01) e ivi puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie e all'accertamento dell'uso della arma ad integrazione dell'aggravante contestata), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); ritenuto che il terzo motivo, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla corretta applicazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" nella formulazione del giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato, giacché denuncia vizi motivazionali che tuttavia non emergono dal testo della sentenza impugnata, la quale anzi impiega argomentazioni adeguate ed esenti da vizi logici suscettibili di censura in sede di legittimità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla valutazione della prova scientifica posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, denunciando l'illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della riconducibilità del reato al ricorrente (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove vengono richiamati i plurimi riscontri effettuati sulla base degli esiti di distinti accertamenti tecnici); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla valutazione della prova, nonché il quarto motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, secondo comma, n. 3, cod. pen., sono entrambi non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01) e ivi puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie e all'accertamento dell'uso della arma ad integrazione dell'aggravante contestata), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); ritenuto che il terzo motivo, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla corretta applicazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" nella formulazione del giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato, giacché denuncia vizi motivazionali che tuttavia non emergono dal testo della sentenza impugnata, la quale anzi impiega argomentazioni adeguate ed esenti da vizi logici suscettibili di censura in sede di legittimità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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