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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09804/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE ASSISE APPELLO cli NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha respinto i motivi di gravame proposti da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 10 gennaio 2023, relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'aumento fissato per la continuazione; Ritenuto in particolare che la Corte di appello di Napoli, in modo non manifestamente illogico, ha osservato che - tenuto conto della particolare gravità dei reati commessi e della assenza di positivi elementi - non sussistevano le condizioni per la concessione delle attenuanti ex art.62-bis cod. pen. visto che per la collaborazione cori la giustizia era stata già riconosciuta all'imputato la speciale attenuante di cui all'art.8 1.203/91 e che gli aumenti per la continuazione era stati fissati in misura contenuta nonostante la gravità dei relativi reati; Rilevato che l'imputato rispetto a tale compiuto ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo in ordine al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma„ ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE ASSISE APPELLO cli NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha respinto i motivi di gravame proposti da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 10 gennaio 2023, relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'aumento fissato per la continuazione; Ritenuto in particolare che la Corte di appello di Napoli, in modo non manifestamente illogico, ha osservato che - tenuto conto della particolare gravità dei reati commessi e della assenza di positivi elementi - non sussistevano le condizioni per la concessione delle attenuanti ex art.62-bis cod. pen. visto che per la collaborazione cori la giustizia era stata già riconosciuta all'imputato la speciale attenuante di cui all'art.8 1.203/91 e che gli aumenti per la continuazione era stati fissati in misura contenuta nonostante la gravità dei relativi reati; Rilevato che l'imputato rispetto a tale compiuto ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo in ordine al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma„ ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio