CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 22994/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mministratore Uni-co e legale rappresentante pro tempore, Arch. [OSCURATO:PERSONA], con sede inNapoli alla via Diocleziano n. 328, rappresentata e difesa, in virtù di pro-cura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 77H27cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 133.RicorrentecontroRegione Umbria ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), avente sede in Perugia, CorsoVannucci 96, in persona della Presidente pro-tempore della [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 69E61 G478Y) in forza di delega in calce al controricorso,giusta D.G.R. n. 377 del 28.04.2021, elettivamente domiciliata presso lamedesima, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 30 - Perugia,domicilio digitale pec: [OSCURATO:EMAIL] - [OSCURATO:TELEFONO].Numero registro generale 11760/2021Numero sezionale 2889/2026Numero di raccolta generale 22994/2026Data pubblicazione 10/07/2026Controricorrente e Ricorrente incidentalenonché contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 52H02 G478S).Intimatoavverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia n° 464 depositata il20 ottobre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d'appello di Peru-gia ha respinto l'appello principale (fatta eccezione per il motivo concer-nente le spese del primo grado), proposto dall'appaltatore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,e quello incidentale, formulato dalla committente Regione Umbria, che inprimo grado avevano rispettivamente chiesto – per quello che qui ancorarileva – la condanna della convenuta Regione al pagamento delle sommeoggetto di riserve e del residuo corrispettivo (al netto delle somme pigno-rate da terzi) e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice Cfc al ri-sarcimento dei danni da inadempimento dell'appalto previamente risolto aisensi dell'art. 136 del d.lgs. n° 163/2006.Nel giudizio di primo grado era stato chiamato in causa dalla [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori, onde essere da lui tenuta in-denne in caso di soccombenza.2.- Per quanto ancora qui rileva, osservava la Corte, nel rigettare ilpenultimo motivo di impugnazione principale proposto dall'appaltatore,che il Tribunale gli aveva negato il diritto ad ottenere il residuo corrispetti-vo sul rilievo che il credito vantato verso la Regione era stato pignorato daquattro creditori dell'impresa: la Regione aveva dedotto dal dovuto lesomme pagate ai primi tre pignoranti, ma correttamente aveva negato ilNumero registro generale 11760/2021Numero sezionale 2889/2026Numero di raccolta generale 22994/2026Data pubblicazione 10/07/2026pagamento del residuo, in quanto le allegazioni di Cfc circa l'inefficaciadella quarta ed ultima procedura esecutiva non erano state dimostrate daalcun documento.Del pari infondato era l'appello incidentale della Regione, poiché il dirit-to al risarcimento del danno nei confronti dell'appaltatore era stato predi-cato solo in base al provvedimento di risoluzione dell'appalto, col qualeperò si rinviava ad atti successivi la quantificazione del pregiudizio: tutta-via, nemmeno in tali atti (Stato di consistenza e Verbale di accertamentotecnico contabile) era contenuta la determinazione del danno, descrivendoessi solo la situazione di abbandono del cantiere.Né vi erano prove dell'espletamento di successive gare e del realeammontare dei lavori ancora da eseguire, sicché il danno reclamato dallaRegione era indimostrato.Tuttavia, in parziale accoglimento dell'appello principale, la Corte ri-formava il capo della sentenza del Tribunale che aveva posto ad esclusivocarico dell'impresa attrice le spese della convenuta Regione: compensava,così, tra Cfc e Regione le spese del primo grado.La Corte, invece, confermava la condanna della Cfc alla rifusione dellespese del primo grado in favore del [OSCURATO:PERSONA], chiamato in causa dalla Regione,in quanto soltanto una chiamata del terzo palesemente arbitraria (ipotesiche non ricorreva), avrebbe consentito la condanna del chiamante allespese del giudizio.3.- Ricorre per cassazione l'appaltatore, affidando il gravame a tremezzi.Resiste la Regione con controricorso, nel quale propone ricorso inci-dentale.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto meramente intimato.Nessuna parte ha depositato memorie.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.Numero registro generale 11760/2021Numero sezionale 2889/2026Numero di raccolta generale 22994/2026Data pubblicazione 10/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Preliminarmente va precisato che l'appalto per cui è causa è sta-to risolto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 12 aprile2006 n° 163.La risoluzione dell'appalto pubblico – non importa se disposta ai sensidell'art. 136 del d.lgs. n° 163/2006 o pronunciata giudizialmente ai sensidell'art. 1458 cod. civ. – ha un effetto liberatorio e retroattivo (salve le ec-cezioni previste dall'art. 108, quinto comma, del d.lgs. 18 aprile 2016 n°50, e dall'art. 122, quinto comma, del d.lgs. 31 marzo 2023 n° 36, chequi, tuttavia, non sono applicabili ratione temporis).Ne deriva che le parti sono reciprocamente liberate dalle obbligazioniassunte col contratto e sono, viceversa, tenute a restituire sia le sommericevute a titolo di corrispettivo, sia le opere realizzate (potendosi even-tualmente procedere, nel caso in cui tale ultima obbligazione restitutoriasia impossibile, alla restituzione di un tantundem calcolato in base al valo-re venale dell'opus realizzato, ragguagliato al corrispettivo pattuito: Cass.,sez. I, 24 maggio 2007, n° 12162 e più recentemente Cass., sez. I, 11agosto 2025 n° 23036).Ne deriva, ancora, che, intervenuta la risoluzione contrattuale, le riser-ve apposte dall'impresa perdono totalmente il loro rilievo (Cass., sez. I, 3aprile 2024, n° 8765, con menzione di altri precedenti).Tanto premesso, come è dato di notare dalla semplice lettura dellasentenza qui gravata, nessuna delle parti ha tenuto in debito conto gli ef-fetti retroattivi, liberatori e restitutori della risoluzione ed a tale imposta-zione ha aderito anche la Corte territoriale.Anche questa Corte, dunque, non può che recepire l'impostazione dataalla causa dai litiganti e dal giudice e decidere sulla base di quanto oramaicoperto dal giudicato.5.- Ciò chiarito, si passa ora all'esame del ricorso principale.Numero registro generale 11760/2021Numero sezionale 2889/2026Numero di raccolta generale 22994/2026Data pubblicazione 10/07/2026Dunque, col primo motivo, formulato in base all'art. 360 n° 3 e 4cod. proc. civ., l'impresa lamenta la violazione e la falsa applicazione delloart. 111 Cost., in rapporto con gli artt. 132, secondo comma, n° 4, 112 e156 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché nullità dellasentenza.La Corte ha rigettato la domanda di condanna della Regione al paga-mento del residuo corrispettivo di euro 49.566,80 (al netto dei pagamentieseguiti a seguito dei primi tre pignoramenti) aderendo alla motivazionedel primo giudice e osservando, circa l'esito della quarta esecuzione pres-so terzi, che non era stata prodotta alcuna documentazione.In realtà, il credito risultava, oltre che dalla documentazione versata insecondo la quale quest'ultimo avrebbe provveduto al pagamento direttodel quarto creditore pignorante, [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'impresaGi [OSCURATO:PERSONA], il quale, pertanto, non aveva iscritto a ruolo il pignoramen-to, come comprovato dal certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribuna-le di Perugia.Nella sentenza la Corte, pur dando atto della documentazione prodot-ta, si era limitata a confermare la sentenza del Tribunale.6.- Il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza e, comun-que, perché demanda a questa Corte una nuova valutazione degli elemen-ti probatori.Anzitutto, la ricorrente, pur richiamandosi alla transazione ed al certifi-cato della cancelleria, non indica quando tali documenti siano stati versatiin atti.È vero che la Corte li menziona alla pagina 4 della sentenza, ma il rife-rimento è contenuto nella parte di sentenza dedicata al riassunto dei mo-tivi formulati dalla Cfc: è lì che la Corte, riepilogando le ragioni dell'appel-lo, espone che Cfc aveva impugnato la prima decisione richiamando latransazione ed il certificato.Numero registro generale 11760/2021Numero sezionale 2889/2026Numero di raccolta generale 22994/2026Data pubblicazione 10/07/2026Nondimeno, nella parte motivazionale il secondo Giudice non ha rievo-cato tali documenti, ma ha respinto il motivo sul rilievo che Cfc non aves-se prodotto “alcuna documentazione sul punto” (sentenza pagina 6), ossiasulla sorte del quarto pignoramento presso terzi.Dunque, la ricorrente, onde rendere autosufficiente il mezzo, avrebbedovuto indicare (ex art. 366 n° 6 cod. proc. civ.) in quale fase del giudiziotali documenti vennero introdotti in causa e quali allegazioni, in relazionead essi, vennero esposte, tanto più che dalla trascrizione della sentenza diprimo grado, riportata dalla resistente a pagina 19-20 del controricorso,emerge che anche il Tribunale ebbe a disattendere la domanda della Cfcsul solo rilievo dell'inammissibilità dell'istanza di esibizione avanzata dallaappaltatrice e senza minimamente menzionare tali documenti nella suadecisione.A ciò si aggiunga che, a dire della resistente (controricorso pagina 21),il certificato venne inammissibilmente prodotto in appello: e ciò rendereb-be comunque legittima la mancata considerazione di tale documento daparte (del Tribunale e) della Corte, che, infatti, ha concluso nel senso dellacarenza assoluta di documentazione sul punto in questione (sentenza pa-gina 6).Il mezzo, in ogni modo, chiede un nuovo esame del merito di tali do-cumenti: attività che, invece, è integralmente rimessa al giudice del meri-7.- Col secondo motivo, veicolato tramite l'art. 360 n° 3 e 5, la ricor-rente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697del cod. civ., 115 del cod. proc. civ., nonché dell'art. 164-ter, primo com-ma, seconda parte, disp. att. del codice di rito, nonché dell'omesso esamedi un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, riguardante la man-cata iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi da parte di Gi ZetaInfissi ed il mancato pagamento da parte della Regione Umbria dellasomma di euro 49.566,80.Numero registro generale 11760/2021Numero sezionale 2889/2026Numero di raccolta generale 22994/2026Data pubblicazione 10/07/20268.- Mezzo inammissibile al pari del precedente.Esso, infatti, replica quanto già dedotto con la prima doglianza, ag-giungendo che il mancato pagamento da parte della Regione Umbria risul-terebbe dimostrato dal suo contegno processuale, dalla transazione inter-venuta col quarto creditore, Zampolini, e dal certificato della cancelleria:sicché risulterebbero violati anche l'art. 115 cod. proc. civ., non avendo laRegione mai contestato le circostanze addotte dalla Cfc, nonché l'art. 164-ter disp. att. cod. proc. civ., che sanziona con l'inefficacia del pignoramen-to la mancata sua iscrizione a ruolo.L'unico elemento di diversità rispetto al primo motivo è l'allegazione dinon contestazione, che, però, è inammissibile sia in ragione della suastessa genericità, sia perché la ricorrente non ha trascritto alcun atto asostegno della deduzione.9.- Col terzo mezzo la ricorrente si duole della violazione e falsa ap-plicazione degli artt. 91 e 92 del cod. proc. civ.La Corte ha erroneamente posto a carico di Cfc le spese legali del terzochiamato, [OSCURATO:PERSONA], in base al principio di causalità, mentre avrebbedovuto porle a carico della chiamante, in base al principio di soccombenzae, dunque, valutando l'infondatezza della chiamata stessa.10.- Anche questo motivo è inammissibile.È ben vero che le spese del terzo chiamato in causa sono a carico delchiamante se la sua iniziativa sia manifestamente infondata e concreti unesercizio abusivo del diritto di difesa (ex multis: Cass., sez. III, 7 marzo2024, n° 6144, con menzione di altri precedenti); ma è anche vero che laricorrente, allegando la manifesta infondatezza della chiamata in causa,avrebbe dovuto trascrivere gli atti processuali contenenti la causa petendiposta dalla Regione a base dell'istanza di chiamata in causa, dai quali de-sumere la palese arbitrarietà della chiamata stessa.Numero registro generale 11760/2021Numero sezionale 2889/2026Numero di raccolta generale 22994/2026Data pubblicazione 10/07/2026In difetto, non è possibile a questa Corte verificare se il Giudice d'ap-pello abbia errato a non ritenere manifestamente infondata la citazione delterzo, direttore dei lavori.11.- Passando ora all'esame dell'impugnazione della Regione, col pri-mo motivo di ricorso incidentale, formulato in base all'art. 360 n° 5cod. proc. civ., la committente si duole dell'omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, consistente nella prova documentale sulla determi-nazione dei maggiori oneri causati dall'inadempimento della appaltatrice.Anzitutto, il danno, a dire della ricorrente incidentale, può anche consi-stere nell'incidenza sfavorevole del fenomeno inflattivo.Inoltre, la Regione ha prodotto lo Stato di consistenza ed il Verbale diaccertamento tecnico contabile redatto dal Collaudatore, dai quali risulte-rebbe il dettaglio delle opere eseguite, quello delle opere da eseguire ed ildanno, che quantomeno consisteva nel necessario adeguamento ai nuoviprezzi di mercato.12.- Il mezzo è inammissibile, in quanto la Corte ha preso in esame idue documenti indicati dalla committente (sentenza pagina 6) e, nondi-meno, li ha valutati come insufficienti alla dimostrazione del danno, facen-do osservare che lo Stato di consistenza ed il Verbale di accertamentotecnico contabile redatto dal Collaudatore (cui rinviava il provvedimento dirisoluzione per la quantificazione del pregiudizio economico) erano del tut-to privi di una quantificazione dei pregiudizi economici e che essi descrive-vano “soltanto la situazione di abbandono nella quale versava il cantiereall'epoca della redazione dello stato di consistenza”, i danni alle strutturedi cantiere, definiti espressamente nel primo documento come non adde-bitabili all'impresa appaltatrice, e le opere parzialmente eseguite.Il mezzo, pertanto, per questa parte involge apprezzamenti meritali,integralmente rimessi al giudice del merito.Quanto agli ulteriori due profili, secondo i quali il danno sarebbe rap-presentato dall'incidenza negativa dell'inflazione e dall'aumento dei prezziNumero registro generale 11760/2021Numero sezionale 2889/2026Numero di raccolta generale 22994/2026Data pubblicazione 10/07/2026di mercato, essi, a tacer d'altro, sono del tutto nuovi, in quanto non ve n'èminima menzione nella sentenza e la ricorrente non deduce dove e quan-do tali questioni siano state introdotte e dibattute nel giudizio di merito.13.- Col secondo motivo di ricorso incidentale, che si fonda sulloart. 360 n° 3 cod. proc. civ., la committente si duole della violazione e fal-sa applicazione dell'art. 136 del Codice appalti e dell'art. 1453 cod. civ., inrelazione all'art. 2700 dello stesso codice.[OSCURATO:PERSONA] di accertamento tecnico contabile redatto dal Collaudatoreerano descritti gli inadempimenti dell'impresa e il Direttore dei lavori ave-va aggiornato l'elenco dei lavori eseguiti e di quelli da eseguire sulla scortadell'elenco prezzi 2014.Da tali accertamenti contabili ed estimativi era, dunque, emerso undanno di euro 442.712,32 oltre interessi e rivalutazione, ma essi sono sta-ti totalmente pretermessi dalla Corte di merito, tanto più che lo Stato diconsistenza e il Verbale di accertamento tecnico costituivano piena provaai sensi dell'art. 2700 cod. civ.Dunque, la produzione di documenti concernenti il riappalto non eraaffatto necessaria e la quantificazione dei maggiori costi prescindeva dalloespletamento di una gara successiva, poiché anche solo applicando i nuoviprezzi si sarebbero facilmente potuti determinare i maggiori oneri cui an-dava incontro la Regione, tramite un semplice calcolo aritmetico.14.- Motivo inammissibile al pari del precedente.È vero che lo Stato di consistenza e il Verbale di accertamento tecnicocontabile sono atti pubblici, ma è noto che tali atti fanno piena prova nondi tutto il loro contenuto, ma solo della provenienza dal pubblico ufficialeche li ha formati e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che ilpubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza (art. 2700 cod. civ.).Ne deriva che le valutazioni eventualmente contenute negli atti stessinon hanno tale efficacia probatoria.Numero registro generale 11760/2021Numero sezionale 2889/2026Numero di raccolta generale 22994/2026Data pubblicazione 10/07/2026La Corte, dunque, ha correttamente proceduto al prudente apprezza-mento di tali documenti e li ha ritenuti insufficienti alla dimostrazione delpregiudizio economico derivato alla Regione a seguito della risoluzionecontrattuale, con una valutazione che è integralmente rimessa al giudicedel merito e che ora la committente intende inammissibilmente ridiscuterenella presente sede di legittimità.15.- In conclusione, vanno dichiarati inammissibili sia il ricorso princi-pale, che quello incidentale.La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per compensareintegralmente le spese del presente giudizio tra le parti costituite.Nondimeno, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-gio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ri-corrente principale e della ricorrente incidentale, ove dovuto. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale.Dichiara integralmente compensate tra le parti costituite le spese del pre-sente giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricor-rente principale e della ricorrente incidentale, ove dovuto.Così deciso in Roma il 25 giugno 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino