CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04425/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che dichiarava l'estinzione del reato di furto sub a) per remissione di querela, confermava la penale responsabilità dell'imputata per l'indebito e continuato utilizzo di una carta bancomat, riconosceva l'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen. come equivalente rispetto alla contestata e ritenuta recidiva qualificata e, per l'effetto, rideterminava la pena inflitta; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al giudizio di comparazione fra la circostanza attenuante del risarcimento del danno, le già riconosciute attenuanti generiche e la recidiva contestata eccependo, in subordine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo dal momento che la ritenuta prevalenza dell'attenuante in esame rispetto alla recidiva reiterata incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto c:omma, cod. pen.; che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (in tal senso, Sez. 6, n. 16487 del 23/0.3/2017, Giordano, Rv. 269522 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sentenza impugnata per violazione di legge dovuta all'omessa quantificazione degli aumenti per continuazione è manifestamente infondato, tenuto conto dell'assoluta modestia dell'unitario aumento pari a un mese di reclusione ed euro 50 multa a fronte dei molteplici prelievi ed acquisti effettuati con la carta di provenienza furtiva; che, inoltre, la censura non risulta devoluta in appello quantunque il primo giudice avesse operato per la continuazione interna un unitario aumento nella stessa misura di quello effettuato dalla sentenza impugnata, senza tener conto dell'aumento minimo imposto dall'art. 81, comma 4 cod.pen. in presenza della recidiva qualificata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell