Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37596/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza del 16 marzo 2022 il Tribunale di Latina ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 17 comma 1, lett. a) in relazione all'art. 28 lett. a) e 55, comma 4 del d.lgs. 81 del 2008.

Considerato cha avverso la sentenza l'imputato ha proposto, ricorso in appello convertito in ricorso per cassazione lamentando, tramite il difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Il ricorso è inammissibile, poiché la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000).

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza del 16 marzo 2022 il Tribunale di Latina ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 17 comma 1, lett. a) in relazione all'art. 28 lett. a) e 55, comma 4 del d.lgs. 81 del 2008. Considerato cha avverso la sentenza l'imputato ha proposto, ricorso in appello convertito in ricorso per cassazione lamentando, tramite il difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Il ricorso è inammissibile, poiché la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000). Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co