Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 12391/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 243/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Valiante - Relatore - R.G.N. 39210/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 12391/2025 Roma, lì, 31/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione, riconosceva il vincolo della continuazione in favore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati accertati in nove distinte sentenze, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., pronunciate a carico dell’istante.

A tal fine assumeva, come più grave, la pena oggetto della nona sentenza, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Modena, in rito abbreviato, in data 3 marzo 2023, relativa a più reati di furto, tentato e consumato, e furto in abitazione, già uniti in continuazione interna; indicava tale pena come pari a tre anni, undici mesi e venti giorni di reclusione e 833 euro di multa; procedeva a separati aumenti, ex art. 81 cpv. cod. pen., in ordine a ciascuno dei titoli ulteriori, indistintamente considerati, nella misura di due mesi di reclusione e 200 euro di multa per ogni titolo; giungeva così alla pena finale di cinque anni, tre mesi e venti giorni di reclusione e 2.433 euro di multa.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], ritualmente assistito dal suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione, denunciando la violazione dell’art.671 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento all’operata quantificazione della pena.

In proposito, il ricorrente denuncia quanto segue: a) la pena della nona sentenza, passata in giudicato perché non appellata, non sarebbe stata correttamente individuata; il G.u.p. aveva inflitto quattro anni e otto mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, sicché, considerata la diminuzione di un sesto ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., mentre la misura della pena pecuniaria risultava esatta, la pena detentiva sarebbe dovuta ammontare a tre anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione; b) non sarebbe comunque conforme al sistema fare riferimento, nell’individuazione della pena base di partenza, alla pena di una intera sentenza, comprendente più reati già uniti in continuazione interna; i singoli reati, oggetto di ciascuna delle diverse condanne, andavano piuttosto idealmente scorporati, dovendo la pena base di partenza coincidere con la pena più elevata tra quelle inflitte per ciascun reato individualmente considerato; c) gli aumenti apportati a titolo di continuazione sarebbero comunque immotivati, indebitamente livellati e, in alcuni casi, pressoché corrispondenti, se non superiori, alla misura di pena antecedente.

3. Risultano depositate argomentate «conclusioni» nell’interesse del ricorrente, da valere come memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

2. E’ anzitutto fondata la censura di cui alla lettera b) della narrativa.

Secondo consolidati principi, più volte ribaditi da questa Corte (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261-01; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845-01; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030-01; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299-01; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245987-01), il giudice dell’esecuzione – che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, alcune delle quali riguardanti più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen. – deve dapprima idealmente scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia già riunito in continuazione, deve poi individuare quello più grave (id est, quello per cui sia stata in concreto inflitta la pena più grave, al netto dell’eventuale riduzione per la scelta di un rito alternativo: Sez.

U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865-01) e infine, sulla pena come determinata per quest’ultimo reato dal giudice della cognizione, deve operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.

L’ordinanza impugnata non si è attenuta a tale insegnamento, avendo fatto riferimento, ai fini dell’individuazione della pena più grave, a quella complessiva- mente inflitta in uno dei titoli della serie, anziché alla pena relativa ai singoli reati nei titoli compresi, isolatamente considerata.

3. Sono fondate anche le censure sub lettera c).

Il giudice dell’esecuzione, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base secondo i criteri anzidetti, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, con impegno motivazionale il cui grado deve essere correlato all’entità degli stessi e deve essere anche tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene già inflitte e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01).

Inoltre, sempre con riferimento ai reati satellite, inclusi quelli già riconosciuti come tali in cognizione, il giudice dell’esecuzione non può stabilire aumenti di pena superiori a quelli risultanti dalla sentenza irrevocabile di condanna (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 268735-01).

La pigra motivazione del giudice a quo non rispetta neppure questi ulteriori principi.

4. L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, in base a tali assorbenti considerazioni.

Il giudice del rinvio, che si designa nel medesimo G.i.p. del Tribunale di Modena, in diversa persona fisica, nel procedere a nuova valutazione terrà conto della riduzione ulteriore di pena, ove spettante ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per i reati oggetto della sentenza di cui al punto a) della narrativa, da calcolare in misura esattamente pari ad un sesto della pena in origine inflitta.

P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena.

Così deciso il 23/01/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Boni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 243/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Valiante - Relatore - R.G.N. 39210/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 12391/2025 Roma, lì, 31/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione, riconosceva il vincolo della continuazione in favore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati accertati in nove distinte sentenze, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., pronunciate a carico dell’istante. A tal fine assumeva, come più grave, la pena oggetto della nona sentenza, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Modena, in rito abbreviato, in data 3 marzo 2023, relativa a più reati di furto, tentato e consumato, e furto in abitazione, già uniti in continuazione interna; indicava tale pena come pari a tre anni, undici mesi e venti giorni di reclusione e 833 euro di multa; procedeva a separati aumenti, ex art. 81 cpv. cod. pen., in ordine a ciascuno dei titoli ulteriori, indistintamente considerati, nella misura di due mesi di reclusione e 200 euro di multa per ogni titolo; giungeva così alla pena finale di cinque anni, tre mesi e venti giorni di reclusione e 2.433 euro di multa. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], ritualmente assistito dal suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione, denunciando la violazione dell’art.671 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento all’operata quantificazione della pena. In proposito, il ricorrente denuncia quanto segue: a) la pena della nona sentenza, passata in giudicato perché non appellata, non sarebbe stata correttamente individuata; il G.u.p. aveva inflitto quattro anni e otto mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, sicché, considerata la diminuzione di un sesto ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., mentre la misura della pena pecuniaria risultava esatta, la pena detentiva sarebbe dovuta ammontare a tre anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione; b) non sarebbe comunque conforme al sistema fare riferimento, nell’individuazione della pena base di partenza, alla pena di una intera sentenza, comprendente più reati già uniti in continuazione interna; i singoli reati, oggetto di ciascuna delle diverse condanne, andavano piuttosto idealmente scorporati, dovendo la pena base di partenza coincidere con la pena più elevata tra quelle inflitte per ciascun reato individualmente considerato; c) gli aumenti apportati a titolo di continuazione sarebbero comunque immotivati, indebitamente livellati e, in alcuni casi, pressoché corrispondenti, se non superiori, alla misura di pena antecedente. 3. Risultano depositate argomentate «conclusioni» nell’interesse del ricorrente, da valere come memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 2. E’ anzitutto fondata la censura di cui alla lettera b) della narrativa. Secondo consolidati principi, più volte ribaditi da questa Corte (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261-01; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845-01; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030-01; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299-01; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245987-01), il giudice dell’esecuzione – che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, alcune delle quali riguardanti più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen. – deve dapprima idealmente scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia già riunito in continuazione, deve poi individuare quello più grave (id est, quello per cui sia stata in concreto inflitta la pena più grave, al netto dell’eventuale riduzione per la scelta di un rito alternativo: Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865-01) e infine, sulla pena come determinata per quest’ultimo reato dal giudice della cognizione, deve operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. L’ordinanza impugnata non si è attenuta a tale insegnamento, avendo fatto riferimento, ai fini dell’individuazione della pena più grave, a quella complessiva- mente inflitta in uno dei titoli della serie, anziché alla pena relativa ai singoli reati nei titoli compresi, isolatamente considerata. 3. Sono fondate anche le censure sub lettera c). Il giudice dell’esecuzione, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base secondo i criteri anzidetti, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, con impegno motivazionale il cui grado deve essere correlato all’entità degli stessi e deve essere anche tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene già inflitte e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01). Inoltre, sempre con riferimento ai reati satellite, inclusi quelli già riconosciuti come tali in cognizione, il giudice dell’esecuzione non può stabilire aumenti di pena superiori a quelli risultanti dalla sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 268735-01). La pigra motivazione del giudice a quo non rispetta neppure questi ulteriori principi. 4. L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, in base a tali assorbenti considerazioni. Il giudice del rinvio, che si designa nel medesimo G.i.p. del Tribunale di Modena, in diversa persona fisica, nel procedere a nuova valutazione terrà conto della riduzione ulteriore di pena, ove spettante ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per i reati oggetto della sentenza di cui al punto a) della narrativa, da calcolare in misura esattamente pari ad un sesto della pena in origine inflitta. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena. Così deciso il 23/01/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Boni
Sentenza Cassazione n. 12391/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris