CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45499/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] . avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento che aveva disposto il sequestro preventivo e la confisca della ditta individuale alla stessa intestata, esercente l'attività di commercio di calzature e abbigliamento. Il provvedimento era motivato sulla condanna subita da [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 416 bis e 644 cod. pen. (quest'ultimo aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203 del 1991), commessi tra il 2007 e il 2010, sulla affermazione della disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] dei beni di cui la moglie era formalmente titolare nonché dell'incompatibilità degli investimenti con le risorse lecite del nucleo familiare. La Corte riteneva non provata e smentita dalle risultanze l'affermazione secondo cui la Triglia era subentrata nella gestione della ditta al figlio [OSCURATO:PERSONA], senza alcun esborso di denaro, non emergendo alcun subentro e risultando costi fissi e per l'acquisto di beni che avevano determinato un reddito negativo dell'azienda, assolutamente incompatibile con la situazione reddituale della Triglia e del suo nucleo familiare. In particolare, la Triglia non aveva percepito alcun reddito nel periodo 2006 - 2018 e il reddito familiare era negativo; né l'indennizzo assicurativo percepito dieci anni prima da [OSCURATO:PERSONA] mutava questo quadro. La Corte, ancora, osservava che l'investimento patrimoniale, pur collocato in un periodo successivo alla pronuncia della sentenza di primo grado, era il frutto del reimpiego di mezzi finanziari accumulati in un momento antecedente alla sentenza stessa, venendo così rispettato il principio stabilito recentemente dalle Sezioni Unite in ordine alla possibilità per il giudice dell'esecuzione di disporre la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 240 bis cod. pen. La norma, seppure indirettamente, pone specifici limiti temporali in tema di confisca allargata disposta dal giudice dell'esecuzione, non permettendola per le acquisizioni patrimoniali successive alla pronuncia della sentenza di primo grado. Il ricorrente ricorda, inoltre, che il giudice della cognizione aveva disposto il dissequestro della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intestato a [OSCURATO:PERSONA] il quale, per di più, aveva ricevuto un ingente indennizzo assicurativo che aveva favorito il sostentamento del nucleo familiare. Comunque, non vi era alcuna prova che i cespiti fossero frutto del reimpiego di mezzi finanziari acquisiti prima della sentenza o di beni che avrebbero potuto • essere confiscati nel corso del giudizio di merito; non vi era alcun collegamento tra l'acquisto dell'attività commerciale da parte della Triglia (2018) e l'attività criminosa presupposta (2009). Il ricorrente sottolinea che l'ingresso nella ditta non aveva richiesto alcun versamento di capitale, atteso che i beni strumentali e i beni erano stati forniti gratuitamente alla Triglia dal figlio. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, cons. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Come ricorda l'ordinanza impugnata, le Sezioni Unite hanno stabilito il principio in base al quale il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561). Di conseguenza, la circostanza che l'avvio dell'attività imprenditoriale da parte della ricorrente (2018) sia stato successivo alla pronuncia della sentenza di primo grado non rende, di per sé, illegittima la confisca disposta dal giudice dell'esecuzione, atteso che il provvedimento è stato adottato sul presupposto dell'utilizzazione di risorse economiche provenienti dai delitti di usura aggravata e partecipazione ad associazione di stampo mafioso commessi da [OSCURATO:PERSONA] alcuni anni prima. 2. Tale presupposto è ampiamente dimostrato sulla base della assoluta assenza di redditi della ricorrente nel periodo 2006 '-. 2018 (dato sufficiente a dimostrare la fittizietà dell'intestazione e la disponibilità dell'azienda in capo al condannato) e della precaria situazione reddituale dei coniugi Triglia - [OSCURATO:PERSONA], tale da non consentire gli investimenti operati. L'ordinanza prende in considerazione le argomentazioni difensive e, in particolare, quella secondo cui l'avvio dell'azienda era stata frutto di un subentro del tutto gratuito nonché quella che ricordava l'indennizzo assicurativo percepito per diversa società da [OSCURATO:PERSONA], dimostrandone l'erroneità e l'irrilevanza. 3. A fronte della motivazione puntuale e argomentata dell'ordinanza, la ricorrente non fa che riproporre considerazioni di merito, nuovamente richiamando l'importo dell'indennizzo assicurativo e la natura gratuita del subentro, senza affatto dimostrare la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione del provvedimento. Il ricorso, per di più, è privo di autosufficienza nei passaggi in cui richiama il contenuto della relazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] che, comunque, era stata valutata dalla Corte territoriale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così