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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07650/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17586-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] P. DE' CALBOLI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - contro R.T. [OSCURATO:PERSONA] F., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 915/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza depositata il 13 febbraio 2020 la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l'appello principale della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava inammissibile l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società contribuente contro una serie di cartelle di pagamento.

Osservava la CTR - per quanto in questa sede rileva - che l'appello incidentale era inammissibile poiché tardivo in quanto proposto il 12 novembre 2018 dopo la decorrenza del termine lungo di impugnazione rispetto alla data di deposito della sentenza di primo grado (12 marzo 2018).

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L'Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Palermo e il Comune di Villabate sono rimaste intimati.

Ric. 2020 n. 17586 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -2- Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 54, comma 2, e 23 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 333, 334, e 343 cod. proc. civ., per avere la CTR rigettato l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sul presupposto che fosse tardivo in quanto proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in quanto dall'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale era derivata l'omessa pronuncia della CTR sui motivi prospettati con la suddetta impugnazione.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

Giova premettere che l'impugnazione incidentale tardiva consente alla parte parzialmente soccombente, che sia disposta ad accettare la sentenza soltanto se anche la controparte la accetta, di attendere la decisione di quest'ultima senza dover proporre impugnazione per evitare di decadere dal termine, rendendo così più facile per entrambe le parti l'accettazione della sentenza.

L'appello incidentale è tempestivo se proposto nel termine di giorni 60 dalla notifica dell'appello principale e nel rispetto del termine ordinario di impugnazione (nel termine di sei mesi ex art. 327 cod. proc. civ. ovvero, ove la sentenza sia stata notificata, di 60 giorni dalla notifica della sentenza).

Ric. 2020 n. 17586 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -3- Qualora, invece, l'appello incidentale sia proposto oltre il termine ordinario di impugnazione ma nel rispetto del termine di giorni 60 dalla notifica di quello principale, l'impugnazione è ammissibile ma tardiva, sicché, ove il primo sia dichiarato inammissibile, la seconda è inefficace ex art. 334 cod. proc. civ.

La verifica della tempestività e ammissibilità dell'appello incidentale è limitata al rispetto delle condizioni e dei termini derivanti dal combinato disposto degli artt. 54 e 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, vale a dire la proposizione del gravame incidentale a mezzo del deposito delle controdeduzioni nei 60 giorni dalla notifica dell'appello principale (cfr. Cass. n. 22836 del 2018; conf.

Cass. n. 25454 del 2021).

Orbene, nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 12 marzo 2018; l'appello della società contribuente è stato notificato in data 24 settembre 2018; l'appello incidentale è stato proposto in data 12 novembre 2018; la CTR ha rigettato (e non dichiarato inammissibile) l'appello principale.

L'appello incidentale, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nel termine di giorni 60 dalla notifica di quello principale, era dunque ammissibile.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa Ric. 2020 n. 17586 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -4- composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma 1'8 fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17586-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] P. DE' CALBOLI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - contro R.T. [OSCURATO:PERSONA] F., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 915/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 13 febbraio 2020 la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l'appello principale della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava inammissibile l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società contribuente contro una serie di cartelle di pagamento. Osservava la CTR - per quanto in questa sede rileva - che l'appello incidentale era inammissibile poiché tardivo in quanto proposto il 12 novembre 2018 dopo la decorrenza del termine lungo di impugnazione rispetto alla data di deposito della sentenza di primo grado (12 marzo 2018). Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Palermo e il Comune di Villabate sono rimaste intimati. Ric. 2020 n. 17586 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 54, comma 2, e 23 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 333, 334, e 343 cod. proc. civ., per avere la CTR rigettato l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sul presupposto che fosse tardivo in quanto proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in quanto dall'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale era derivata l'omessa pronuncia della CTR sui motivi prospettati con la suddetta impugnazione. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Giova premettere che l'impugnazione incidentale tardiva consente alla parte parzialmente soccombente, che sia disposta ad accettare la sentenza soltanto se anche la controparte la accetta, di attendere la decisione di quest'ultima senza dover proporre impugnazione per evitare di decadere dal termine, rendendo così più facile per entrambe le parti l'accettazione della sentenza. L'appello incidentale è tempestivo se proposto nel termine di giorni 60 dalla notifica dell'appello principale e nel rispetto del termine ordinario di impugnazione (nel termine di sei mesi ex art. 327 cod. proc. civ. ovvero, ove la sentenza sia stata notificata, di 60 giorni dalla notifica della sentenza). Ric. 2020 n. 17586 sez. MT - ud. 08-02-2022 -3- Qualora, invece, l'appello incidentale sia proposto oltre il termine ordinario di impugnazione ma nel rispetto del termine di giorni 60 dalla notifica di quello principale, l'impugnazione è ammissibile ma tardiva, sicché, ove il primo sia dichiarato inammissibile, la seconda è inefficace ex art. 334 cod. proc. civ. La verifica della tempestività e ammissibilità dell'appello incidentale è limitata al rispetto delle condizioni e dei termini derivanti dal combinato disposto degli artt. 54 e 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, vale a dire la proposizione del gravame incidentale a mezzo del deposito delle controdeduzioni nei 60 giorni dalla notifica dell'appello principale (cfr. Cass. n. 22836 del 2018; conf. Cass. n. 25454 del 2021). Orbene, nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 12 marzo 2018; l'appello della società contribuente è stato notificato in data 24 settembre 2018; l'appello incidentale è stato proposto in data 12 novembre 2018; la CTR ha rigettato (e non dichiarato inammissibile) l'appello principale. L'appello incidentale, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nel termine di giorni 60 dalla notifica di quello principale, era dunque ammissibile. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa Ric. 2020 n. 17586 sez. MT - ud. 08-02-2022 -4- composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma 1'8 fe
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