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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 2021

Cassazione n. 40168/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 71)- [OSCURATO:PERSONA]

1. - La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, alla pena di mesi sei di arresto e € 33.000,00 di ammenda, per il reato di cui agli artt. 44 lett, c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per avere quale proprietaria, in assenza di titolo abilitativo e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, realizzato in un terreno agricolo adibito a vigneto, un fabbricato avente superficie mq. 104 con mq. 417 di pavimentazione esterna.

Accertato in Viareggio in corso di esecuzione il 26/01/2016.

2. - Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: -Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'epoca di consumazione del reato da individuarsi al 29/10/2015, data del primo sopralluogo, o al più il 26/01/2016, non essendo stata dimostrata la prosecuzione delle opere, e prescrizione del reato in epoca precedente alla sentenza di appello, in subordine, essendo incerta la precisa determinazione dell'epoca di consumazione del reato, questa deve essere individuata in quella più favorevole all'imputato. - Violazione di legge in relazione alla motivazione in punto affermazione della responsabilità fondata sul mero status di proprietaria e del mero interesse ad effettuare la nuova costruzione, non essendo configurabile a carico del proprietario l'obbligo, ex art. 40 comma 2 cod.pen., di impedire l'evento. - Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e violazione di cui all'art. 133 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA]

3. - Il ricorso è inammissibile perché basato su doglianze manifestamente infondate e meramente ripetitive dì quelle già devolute nei motivi di appello al giudice dell'impugnazione e da quel giudice ampiamente valutate e congruamente disattese.

4. Va, preliminarmente, rilevata l'inammissibilità del primo motivo di ricorso perché teso, attraverso una rivalutazione del fatto, ad individuare una diversa data di cessazione della permanenza del reato e ad invocare un diverso termine di decorrenza della prescrizione con conseguente declaratoria di prescrizione maturata prima della sentenza di secondo grado.

Come è noto, il reato urbanistico al pari del reato paesaggistico, hanno natura permanente e la loro consumazione, che ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione, perdura fino alla cessazione dell'attività edilizia abusiva (ex multis Sez. 3, n. 50620 dei 18/06/2014, Urso, Rv. 261916), momento nel quale inizia a decorrere il termine di prescrizione.

La cessazione dell'attività, come ricorda la giurisprudenza, coincide con l'ultimazione dei lavori per il completamento dell'opera (Sez. 3, n. 38136 del 25/9/2001, Tríassí, Rv. 220351), con la sospensione dei lavori volontaria o imposta ad esempio mediante sequestro penale (Sez. 3, n. 49990 del 04/11/2015, P.G. in proc.

Quartieri e altri, Rv. 265626), con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l'accertamento del reato e sino alla data del giudizio (Sez. 3, n. 29974 del 6/5/2014, P.M. in proc.

Sullo, Rv. 260498).

Dunque, ciò che rileva, e che deve essere rigorosamente provato o risultare dagli atti, è che l'attività antigiuridica sia cessata e il momento in cui la stessa si è verificata, momento a partire dal quale decorre il termine quinquennale di prescrizione trattandosi dì reati contravvenzionale (ora anche quello paesaggistico).

5. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato atto che la p.g., nel corso del secondo intervento in data 26/01/2016, aveva rilevato l'avanzamento dei lavori rispetto al primo sopralluogo in data 25/10/2015.

Le opere non erano ancora terminate in quanto dovevano ancora essere apportate le rifiniture.

Ora a fronte di tale ricostruzione fattuale, la difesa, attraverso una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito, ritiene che il completamento dell'opera dovesse essere individuato alla data del primo sopralluogo il 26/10/2015.

L'attività illecita doveva considerarsi cessata alla data del 25/10/2015 e il reato era prescritto prima della sentenza in grado di appello.

In disparte la inammissibilità del motivo di ricorso formulato in modo perplesso e dubitativo ("pare che i lavori fossero già ultimati alla data del primo sopralluogo in data 25/10/2015" cfr. pag. 3 del ricorso), la censura è inammissibile perché, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla diversa "plausibile" ricostruzione fattuale in punto cessazione dell'attività illecita, finisce per non rispettare l'onere di enunciazione dei motivi specifici e in ciò in quanto il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato entro i limiti delineati dall'art. 606 cod.proc.pen. che enuclea i vizi deducibili.

La sentenza impugnata, con accertamento di fatto qui non più rivisitabile, ha ancorato la cessazione dell'attività edilizia al secondo intervento del 26/01/2016, sicchè, contrariamente all'assunto difensivo, il reato non era prescritto alla data della pronuncia di secondo grado il 02/02/2021, tenuto conto di 46 giorni di sospensione del termine di prescrizione nel periodo Covid, da aggiungersi al termine di cinque anni dal 26/01/2016.

La prescrizione è maturata all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in epoca successivo alla sentenza impugnata.

Sul punto va, ancora, rammentato, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, che non è invocabile l'applicazione del c.d principio del favore rei nella determinazione del momento della decorrenza del termine di prescrizione e ciò perché il ricorso al principio evocato presuppone l'incertezza della data di commissione del reato (Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv. 259983; Sez. 3, n. 8253 del 03/12/2009 Ilacqua e altri, Rv. 246229) che nel caso in esame non sussiste sulla base della individuazione operata dai giudici con motivazione che non presenta illogicità ed è corretta in diritto.Ogni diversa decorrenza (ultimazione dei lavori, sospensione volontaria o coatta) doveva essere oggetto di dimostrazione rigorosa da parte della ricorrente non essendo invocabile alcun principio di favor rei.

6. Nel merito il ricorso non ha miglior sorte essendo i motivi inammissibili per manifesta infondatezza.

La sentenza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo, contiene una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente in relazione all'affermazione della responsabilità penale dell'imputata per il reato contestato fondata sugli accertamenti eseguiti nel corso dei due sopralluoghi che avevano accertato la realizzazione di un fabbricato di mq. 104 con pavimentazione esterna di mq. 417, in assenza di permesso a costruire in zona agricola, su un terrendo di proprietà della ricorrente, proprietaria dell'immobile e ivi residente (come risultante dalla sua dichiarazione contenuta nella nomina difensiva) sul corretto rilievo dell'interesse specifico all'opera.

Al riguardo deve rammentarsi che la responsabilità del proprietario o comproprietario può dedursi da indizi quali la piena disponibilità della superficie edificata, l'interesse alla trasformazione del territorio, il deposito di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria, la fruizione dell'immobile secondo le norme civilistiche sull'accessione nonché tutti quei comportamenti (positivi o negativi) da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione anche morale alla realizzazione del fabbricato (Sez. 3, n. 25669 del 30/05/2012 Zeno, Rv. 253065) e che in tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario- committente per l'abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, in quanto comporta un giudizio di merito (Sez. 3, n. 15926 del 24/02/2009 Damiano, Rv. 243467).

La sentenza impugnata ha fondato la responsabilità penale proprio su una pluralità di elementi indiziari dai quali ha tratto il convincimento che fosse anche la committente.

Motivazione immune da rilievi di illogicità e corretta in diritto.

Contrariamente all'assunto difensivo la responsabilità penale non è stata riconosciuta in base ad un comportamento omissivo, ma sulla scorta di una platea indiziaria (si consideri anche la dimensione dell'immobile che rende del tutto implausibile l'estraneità dell'imputata che risiede in quel luogo).

Consegue la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso.

Infine, manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata contiene una congrua motivazione, sulla scorta degli indici di cui all'art. 133 cod.pen., della dosimetria della pena.

Lo scostamento dai minimi edittali è stato argomentato in ragione dei precedenti e della rilevanza e dimensione delle opere realizzate.

Al riguardo deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Ry. 258410).

Il provvedimento è, dunque, corretto sul piano del diritto e sorretto da congrua motivazione che non presenta profili di illogicità sindacabili in questa sede.

Infine, va rammentato che nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). 7.11 ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 71)- [OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, alla pena di mesi sei di arresto e € 33.000,00 di ammenda, per il reato di cui agli artt. 44 lett, c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per avere quale proprietaria, in assenza di titolo abilitativo e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, realizzato in un terreno agricolo adibito a vigneto, un fabbricato avente superficie mq. 104 con mq. 417 di pavimentazione esterna. Accertato in Viareggio in corso di esecuzione il 26/01/2016. 2. - Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: -Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'epoca di consumazione del reato da individuarsi al 29/10/2015, data del primo sopralluogo, o al più il 26/01/2016, non essendo stata dimostrata la prosecuzione delle opere, e prescrizione del reato in epoca precedente alla sentenza di appello, in subordine, essendo incerta la precisa determinazione dell'epoca di consumazione del reato, questa deve essere individuata in quella più favorevole all'imputato. - Violazione di legge in relazione alla motivazione in punto affermazione della responsabilità fondata sul mero status di proprietaria e del mero interesse ad effettuare la nuova costruzione, non essendo configurabile a carico del proprietario l'obbligo, ex art. 40 comma 2 cod.pen., di impedire l'evento. - Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e violazione di cui all'art. 133 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. - Il ricorso è inammissibile perché basato su doglianze manifestamente infondate e meramente ripetitive dì quelle già devolute nei motivi di appello al giudice dell'impugnazione e da quel giudice ampiamente valutate e congruamente disattese. 4. Va, preliminarmente, rilevata l'inammissibilità del primo motivo di ricorso perché teso, attraverso una rivalutazione del fatto, ad individuare una diversa data di cessazione della permanenza del reato e ad invocare un diverso termine di decorrenza della prescrizione con conseguente declaratoria di prescrizione maturata prima della sentenza di secondo grado. Come è noto, il reato urbanistico al pari del reato paesaggistico, hanno natura permanente e la loro consumazione, che ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione, perdura fino alla cessazione dell'attività edilizia abusiva (ex multis Sez. 3, n. 50620 dei 18/06/2014, Urso, Rv. 261916), momento nel quale inizia a decorrere il termine di prescrizione. La cessazione dell'attività, come ricorda la giurisprudenza, coincide con l'ultimazione dei lavori per il completamento dell'opera (Sez. 3, n. 38136 del 25/9/2001, Tríassí, Rv. 220351), con la sospensione dei lavori volontaria o imposta ad esempio mediante sequestro penale (Sez. 3, n. 49990 del 04/11/2015, P.G. in proc. Quartieri e altri, Rv. 265626), con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l'accertamento del reato e sino alla data del giudizio (Sez. 3, n. 29974 del 6/5/2014, P.M. in proc. Sullo, Rv. 260498). Dunque, ciò che rileva, e che deve essere rigorosamente provato o risultare dagli atti, è che l'attività antigiuridica sia cessata e il momento in cui la stessa si è verificata, momento a partire dal quale decorre il termine quinquennale di prescrizione trattandosi dì reati contravvenzionale (ora anche quello paesaggistico). 5. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato atto che la p.g., nel corso del secondo intervento in data 26/01/2016, aveva rilevato l'avanzamento dei lavori rispetto al primo sopralluogo in data 25/10/2015. Le opere non erano ancora terminate in quanto dovevano ancora essere apportate le rifiniture. Ora a fronte di tale ricostruzione fattuale, la difesa, attraverso una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito, ritiene che il completamento dell'opera dovesse essere individuato alla data del primo sopralluogo il 26/10/2015. L'attività illecita doveva considerarsi cessata alla data del 25/10/2015 e il reato era prescritto prima della sentenza in grado di appello. In disparte la inammissibilità del motivo di ricorso formulato in modo perplesso e dubitativo ("pare che i lavori fossero già ultimati alla data del primo sopralluogo in data 25/10/2015" cfr. pag. 3 del ricorso), la censura è inammissibile perché, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla diversa "plausibile" ricostruzione fattuale in punto cessazione dell'attività illecita, finisce per non rispettare l'onere di enunciazione dei motivi specifici e in ciò in quanto il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato entro i limiti delineati dall'art. 606 cod.proc.pen. che enuclea i vizi deducibili. La sentenza impugnata, con accertamento di fatto qui non più rivisitabile, ha ancorato la cessazione dell'attività edilizia al secondo intervento del 26/01/2016, sicchè, contrariamente all'assunto difensivo, il reato non era prescritto alla data della pronuncia di secondo grado il 02/02/2021, tenuto conto di 46 giorni di sospensione del termine di prescrizione nel periodo Covid, da aggiungersi al termine di cinque anni dal 26/01/2016. La prescrizione è maturata all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in epoca successivo alla sentenza impugnata. Sul punto va, ancora, rammentato, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, che non è invocabile l'applicazione del c.d principio del favore rei nella determinazione del momento della decorrenza del termine di prescrizione e ciò perché il ricorso al principio evocato presuppone l'incertezza della data di commissione del reato (Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv. 259983; Sez. 3, n. 8253 del 03/12/2009 Ilacqua e altri, Rv. 246229) che nel caso in esame non sussiste sulla base della individuazione operata dai giudici con motivazione che non presenta illogicità ed è corretta in diritto.Ogni diversa decorrenza (ultimazione dei lavori, sospensione volontaria o coatta) doveva essere oggetto di dimostrazione rigorosa da parte della ricorrente non essendo invocabile alcun principio di favor rei. 6. Nel merito il ricorso non ha miglior sorte essendo i motivi inammissibili per manifesta infondatezza. La sentenza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo, contiene una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente in relazione all'affermazione della responsabilità penale dell'imputata per il reato contestato fondata sugli accertamenti eseguiti nel corso dei due sopralluoghi che avevano accertato la realizzazione di un fabbricato di mq. 104 con pavimentazione esterna di mq. 417, in assenza di permesso a costruire in zona agricola, su un terrendo di proprietà della ricorrente, proprietaria dell'immobile e ivi residente (come risultante dalla sua dichiarazione contenuta nella nomina difensiva) sul corretto rilievo dell'interesse specifico all'opera. Al riguardo deve rammentarsi che la responsabilità del proprietario o comproprietario può dedursi da indizi quali la piena disponibilità della superficie edificata, l'interesse alla trasformazione del territorio, il deposito di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria, la fruizione dell'immobile secondo le norme civilistiche sull'accessione nonché tutti quei comportamenti (positivi o negativi) da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione anche morale alla realizzazione del fabbricato (Sez. 3, n. 25669 del 30/05/2012 Zeno, Rv. 253065) e che in tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario- committente per l'abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, in quanto comporta un giudizio di merito (Sez. 3, n. 15926 del 24/02/2009 Damiano, Rv. 243467). La sentenza impugnata ha fondato la responsabilità penale proprio su una pluralità di elementi indiziari dai quali ha tratto il convincimento che fosse anche la committente. Motivazione immune da rilievi di illogicità e corretta in diritto. Contrariamente all'assunto difensivo la responsabilità penale non è stata riconosciuta in base ad un comportamento omissivo, ma sulla scorta di una platea indiziaria (si consideri anche la dimensione dell'immobile che rende del tutto implausibile l'estraneità dell'imputata che risiede in quel luogo). Consegue la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso. Infine, manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. La sentenza impugnata contiene una congrua motivazione, sulla scorta degli indici di cui all'art. 133 cod.pen., della dosimetria della pena. Lo scostamento dai minimi edittali è stato argomentato in ragione dei precedenti e della rilevanza e dimensione delle opere realizzate. Al riguardo deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Ry. 258410). Il provvedimento è, dunque, corretto sul piano del diritto e sorretto da congrua motivazione che non presenta profili di illogicità sindacabili in questa sede. Infine, va rammentato che nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). 7.11 ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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