CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 44316/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita !a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso riproduce le censure già sollevate in sede di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni - immuni da censure - recepite nella sentenza impugnata' in particolare, si ripropone la tesi secondo cui l'imputato si sarebbe limitato a darsi alla fuga, senza compiere atti di resistenza; ritenuto che nella sentenza impugnata si sottolinea l'ulteriore condotta del ricorrente, consistita nel dimenarsi e colpire con un calcio uno dei Carabinieri, in tal modo ponendo in essere una tipica condotta di resistenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente