CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 17579/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TP), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 21/03/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputata, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.è [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza emessa in data 07/01/2022 dal Tribunale di Marsala in composizione monocratica - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., in Mazara del Vallo il 11/10/2019 -, rideterminava la pena nei confronti dell'imputata, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. In data 07/07/2023 [OSCURATO:PERSONA] ricorre a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all'art. 178 lett. c), cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito aveva fissato udienza per il giorno 21/03/2023 e la difesa aveva inviato conclusioni scritte in data 14/02/2023, con cui, tra l'altro, prestava il consenso all'applicazione 4 una sanzione sostitutiva, ai sensi degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 95 disposizioni transitorie; ciò appare senza alcun dubbio possibile, non essendo, dalla formulazione della norma, esclusa la possibilità di presentare detta richiesta a mezzo di conclusioni scritte; ciò nondimeno, la Corte di merito non ha in alcun modo tenuto conto di tali conclusioni scritte, essendosi, infatti riferita, nel processo verbale di udienza, alle sole conclusioni dell'atto di appello; in tal modo è stata integrata una carenza assoluta di motivazione, oltre che una nullità generale a regime intermedio, posto che l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte, deve essere inteso come partecipazione cosciente ed attiva al processo, tanto più che, nel caso in esame, la richiesta presentava una sua autonomia contenutistica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] D Majo è fondato e va, pertanto, accolto. A norma dell'art. 95, comma 1, delle disposizioni transitorie al d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, le norme previste dal capo terzo della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore della riforma Cartabia.In coerenza con tale disposizione, occorre ricordare che - come affermato da Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285228 - "Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro 11 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento 'innanzi la Corte di cassazione' e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen." (in termini, Sez. 6, n. 43091 del 21/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285154, secondo cui "Ai fini dell'operatività della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento all'art. 20-bis cod. pen., la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza che, per i processi in corso in tale fase alla data di entrata in vigore del detto d.lgs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione"). Nella vicenda in esame, tuttavia, in cui deve essere esaminato il motivo di ricorso in sede di legittimità, deve essere valutata la pendenza del giudizio in appello e deve essere ricordato che, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la pronuncia della sentenza da parte del giudice di primo grado determina la pendenza del giudizio dinanzi al giudice di appello, in quanto successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna non residua, in capo al giudice che l'ha emessa, alcuno spazio per provvedimenti ulteriori (Sez. 1, n. 46445 del 20/09/2023, dep. 17/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285510). Ne discende che, essendo stata emessa la sentenza di appello in data 21/03/2023 e, quindi, dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia ed in vigenza della stessa, all'evidenza, considerato che la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, la disciplina dell'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi resta subordinata alla. formulazione, nell'atto di appello, di una specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione; ciò in quanto l'ambito di applicazione delle sanzioni sostitutive è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125). In particolare, come emerge dalla consultazione degli atti trasmessi a questa Corte, con l'atto di appello la difesa aveva formulato specifico motivo sulla determinazione della pena; pertanto, si deve ritenere che l'istanza di applicazione delle sanzioni sostitutive formulata con le conclusioni scritte fosse un ulteriore argomentazione a sostegno del predetto motivo di gravame, e non certamente un motivo nuovo (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280294). Ne discende, quindi, che l'omesso esame di tale profilo, da parte della Corte di merito, integri senza alcun dubbio il vizio di omessa motivazione, con conseguente annullamento della sentenza impugnata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Così deciso in