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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03214/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché note di replica nell'interesse delliimputata con le quali si chiede il rigetto del ricorso. h Ritenuto in fatto

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16 maggio 2023, con la quale il giudice di pace di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., rilevando che siffatto delitto era oggetto di altro giudizio pendente ad un distinto giudice di pace.

Deduce il ricorrente che non sussistono i presupposti del ne bis in idem, dal momento che si verterebbe in tema di minaccia rivolta nel corso della medesima conversazione telefonica nei confronti di due diverse persone.

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché note di replica nell'interesse dell'imputata con le quali si chiede il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Come emerge dall'esame degli atti, consentito alla luce della natura processuale del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), il processo nel quale è intervenuta la sentenza impugnata riguarda il reato di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA], laddove il distinto procedimento 2020-1994 R.G. riguarda il reato di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Il fatto che, secondo la prospettazione accusatoria, le minacce siano state realizzate con un'unica telefonata non determina l'unicità di reato, posto che la condotta incide su beni personali di pertinenza di soggetti diversi.

Ne discende l'estraneità dell'ipotesi al divieto del bis in idem, non essendo dato cogliere l'idem factum, ravvisabile solo quando ricorra l'identità della concreta manifestazione della condotta, del nesso causale, dell'evento e del dolo (v., fra le molte, Sez. 2, n. 57393 del 31/10/2018, Prestanicola, Rv. 274720 - 0).

2. Ne segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Roma per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Roma per il giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché note di replica nell'interesse delliimputata con le quali si chiede il rigetto del ricorso. h Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16 maggio 2023, con la quale il giudice di pace di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., rilevando che siffatto delitto era oggetto di altro giudizio pendente ad un distinto giudice di pace. Deduce il ricorrente che non sussistono i presupposti del ne bis in idem, dal momento che si verterebbe in tema di minaccia rivolta nel corso della medesima conversazione telefonica nei confronti di due diverse persone. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché note di replica nell'interesse dell'imputata con le quali si chiede il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Come emerge dall'esame degli atti, consentito alla luce della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), il processo nel quale è intervenuta la sentenza impugnata riguarda il reato di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA], laddove il distinto procedimento 2020-1994 R.G. riguarda il reato di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che, secondo la prospettazione accusatoria, le minacce siano state realizzate con un'unica telefonata non determina l'unicità di reato, posto che la condotta incide su beni personali di pertinenza di soggetti diversi. Ne discende l'estraneità dell'ipotesi al divieto del bis in idem, non essendo dato cogliere l'idem factum, ravvisabile solo quando ricorra l'identità della concreta manifestazione della condotta, del nesso causale, dell'evento e del dolo (v., fra le molte, Sez. 2, n. 57393 del 31/10/2018, Prestanicola, Rv. 274720 - 0). 2. Ne segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Roma per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Roma per il giudiz