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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 18060/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CH), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del Tribunale di Chieti emessa in data 03/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Chieti in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello confermava la sentenza emessa dal Giudice di pace di Chieti in data 14/10/2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 595 cod. pen., in Francavilla al mare nell'agosto 2019.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge ed inosservanza di norma processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in riferimento agli artt. 178 e 179, lett. c), cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen., in quanto il decreto di citazione emesso in primo grado non risulta mai notificato al difensore di fiducia dell'imputato, come già rilevato in sede di appello, posto che i documento informatici attestanti le notifiche sono privi di sottoscrizione che consenta l'identificazione del mittente e del destinatario e sono privi di attestazione di conformità; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., alla luce delle volontà dell'imputato di aiutare la parte civile, come emerso dall'istruttoria dibattimentale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito evidenziate.

Come emerge dagli atti del fascicolo processuale - a cui questa Corte può accedere in riferimento all'eccezione processuale di cui al primo motivo di ricorso -, con particolare riferimento alle copie delle ricevute di invio e consegna della pec, la citazione a giudizio innanzi al primo giudice risulta regolarmente notificata al difensore di fiducia dell'epoca, avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il difensore, tra l'altro, risultava anche domiciliatario dell'imputato e, quindi, aveva ricevuto la notifica sia per sé che per il proprio assistito.

Peraltro nel corso del giudizio di primo grado nessuna eccezione era stata dedotta quanto all'asserito difetto di notifica al difensore di fiducia, posto che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva partecipato il nuovo difensore di fiducia dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che aveva depositato nomina con contestuale revoca del precedente difensore e dell'elezione di domicilo.

Del tutto chiara risulta la documentazione attestante l'effettuazione delle notifiche telematiche, trattandosi di atti derivanti dalle ricerche effettuate sul registro informatizzato delle notifiche, da parte del funzionario addetto.

Quanto alla mancata sussistenza della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., la sentenza ha adeguatamente motivato in riferimento alla gratuità delle espressioni utilizzate ed alla ripetitività delle stesse, considerato che il motivo di ricorso sul punto appare del tutto versato in fatto, essendo fondato su un generico richiamo alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, neanche individuate.

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 17/02/2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CH), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del Tribunale di Chieti emessa in data 03/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Chieti in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello confermava la sentenza emessa dal Giudice di pace di Chieti in data 14/10/2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 595 cod. pen., in Francavilla al mare nell'agosto 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge ed inosservanza di norma processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in riferimento agli artt. 178 e 179, lett. c), cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen., in quanto il decreto di citazione emesso in primo grado non risulta mai notificato al difensore di fiducia dell'imputato, come già rilevato in sede di appello, posto che i documento informatici attestanti le notifiche sono privi di sottoscrizione che consenta l'identificazione del mittente e del destinatario e sono privi di attestazione di conformità; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., alla luce delle volontà dell'imputato di aiutare la parte civile, come emerso dall'istruttoria dibattimentale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito evidenziate. Come emerge dagli atti del fascicolo processuale - a cui questa Corte può accedere in riferimento all'eccezione processuale di cui al primo motivo di ricorso -, con particolare riferimento alle copie delle ricevute di invio e consegna della pec, la citazione a giudizio innanzi al primo giudice risulta regolarmente notificata al difensore di fiducia dell'epoca, avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il difensore, tra l'altro, risultava anche domiciliatario dell'imputato e, quindi, aveva ricevuto la notifica sia per sé che per il proprio assistito. Peraltro nel corso del giudizio di primo grado nessuna eccezione era stata dedotta quanto all'asserito difetto di notifica al difensore di fiducia, posto che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva partecipato il nuovo difensore di fiducia dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che aveva depositato nomina con contestuale revoca del precedente difensore e dell'elezione di domicilo. Del tutto chiara risulta la documentazione attestante l'effettuazione delle notifiche telematiche, trattandosi di atti derivanti dalle ricerche effettuate sul registro informatizzato delle notifiche, da parte del funzionario addetto. Quanto alla mancata sussistenza della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., la sentenza ha adeguatamente motivato in riferimento alla gratuità delle espressioni utilizzate ed alla ripetitività delle stesse, considerato che il motivo di ricorso sul punto appare del tutto versato in fatto, essendo fondato su un generico richiamo alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, neanche individuate. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17/02/2023 I
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