CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01182/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di bancarotta semplice documentale. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa valutazione di un fatto decisivo, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 3 del provvedimento impugnato, quanto alla vaghezza della giustificazione difensiva che addebita all'alluvione del 2015 la perdita delle scritture contabili della società fallita), non è deducibile in sede di legittimità, in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali. Invero, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, è inammissibile poiché generico, in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; invero, la Corte d'Appello ha confermato la condanna per bancarotta semplice ed ha specificato il coefficiente soggettivo doloso che ha sorretto la condotta (sempre a pag. 3, "è sufficiente la coscienza e volontà di non tenere la contabilità", con il conseguente effetto di non consentire la compiuta ricostruzione dell'attività sociale), escludendo il solo dolo specifico e l'ipotesi più grave di reato ex art. 216 I. fall., sicché appare inconferente la doglianza in ordine all'assenza di colpa. 4. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui ci si duole, rispettivamente, della mancata concessione delle attenuanti generiche e della misura eccessiva della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, dal momento che secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza). In particolare, la Corte territoriale ha fatto leva sul consolidato orientamento secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640): nel caso di specie si è sottolineata l'assenza di tali positivi elementi. Quanto alla complessiva dosimetria sanzionatoria, essa, non certo graduata oltre la media edittale, è stata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, con conseguente inammissibilità del motivo difensivo, per manifesta infondatezza. Inoltre, la censura è formulata in modo del tutto generico, con richiamo aspecifico all'obbligo di motivazione ed ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm