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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04754/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza in data 31 maggio 2021, con la quale la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Messina che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; considerato che il primo e il secondo motivo, con cui sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato e all'esclusione dell'errore di fatto, hanno prospettato irritualmente in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento del compendio probatorio, senza neppure acidure il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), muovendo nel resto censure del tutto generiche (segnatamente in ordine al mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria da parte dei Giudici di merito: cfr. Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020 - dep. 2021, Atilem, Rv. 280301 - 01); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale sono state prospettate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che il diniego delle circostanze in discorso può fondarsi su un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), come avvenuto nel caso di specie in cui la Corte di merito ha richiamato - in maniera conforme al diritto (cfr. art. 133 cod. pen.) - la capacità a delinquere dell'imputato (tratta dai suoi precedenti penali) e l'ampio lasso di tempo nel quale ha avuto luogo la condotta illecita; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza in data 31 maggio 2021, con la quale la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Messina che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; considerato che il primo e il secondo motivo, con cui sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato e all'esclusione dell'errore di fatto, hanno prospettato irritualmente in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento del compendio probatorio, senza neppure acidure il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), muovendo nel resto censure del tutto generiche (segnatamente in ordine al mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria da parte dei Giudici di merito: cfr. Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020 - dep. 2021, Atilem, Rv. 280301 - 01); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale sono state prospettate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che il diniego delle circostanze in discorso può fondarsi su un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), come avvenuto nel caso di specie in cui la Corte di merito ha richiamato - in maniera conforme al diritto (cfr. art. 133 cod. pen.) - la capacità a delinquere dell'imputato (tratta dai suoi precedenti penali) e l'ampio lasso di tempo nel quale ha avuto luogo la condotta illecita; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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