CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 11133/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando l'eccessività della pena; - che il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi ex lege non consentiti, avendo questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194 - 01) già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione; - che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'eccessivita' della pena: - che i motivi sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. poiché non considerano le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha motivato le contestate statuizioni, valorizzando le gravi modalita' del reato accertato, la assenza di sintomi di resipiscenza e comunque di ulteriori elementi sintomatici della necessaria meritevolezza; - che la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe, - della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria: P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]