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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 novembre 2020

Cassazione n. 44129/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~-e le conclusioni del PG Lii i [OSCURATO:PERSONA] ceto cH eit L,Fs rz c.tn tl D I 1,/ Sii 5 i i [OSCURATO:PERSONA], (1, CoA,f9/ 54.i [OSCURATO:PERSONA] 2,01„ ri (35, 6:(i .s (i-L, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 26 novembre 2020, la Corte di assise di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento, ai sensi degli artt. 666, 669 e 670 cod. proc. pen., dell'esecutività nei suoi confronti del titolo rappresentato - non dalla sentenza della Corte di assise di appello di Venezia emessa il 22 giugno 2016, in sede di rinvio, che l'aveva condannata alla pena di anni quattordici, mesi otto di reclusione, bensì - dalla sentenza emessa dalla stessa Corte di assise di appello il 9 maggio 2014, che l'aveva condannata per lo stesso fatto, ma con l'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., alla pena di anni dieci, mesi otto di reclusione: sentenza, quest'ultima, da ritenersi irrevocabile in quanto impugnata tardivamente dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia.

Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non delibabile nel merito la prospettazione avanzata dalla parte istante, in quanto ha escluso che, nella dialettica fra sentenza di appello annullata in parte e susseguente sentenza emessa in sede di rinvio, si possano individuare due titoli entrambi efficaci, soltanto la seconda, conclusiva, decisione essendo da ritenersi quella giuridicamente operante.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento, ripercorrendo i vari passaggi della vicenda processuale e adducendo due motivi a sostegno dell'impugnazione.

2.1. Con il primo motivo si denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il giudice dell'esecuzione, secondo la difesa, riferendosi al solo disposto dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen., non si è confrontato con la disciplina e con l'interpretazione dell'art. 648 cod. proc. pen., per gli effetti che erano derivati dall'omessa impugnazione nei termini della sentenza di appello del 2014 da parte del Procuratore generale territoriale.

Ininfluente viene poi ritenuto il riferimento alla mancata proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., giacché sarebbe restato inspiegato quale rilievo avrebbe avuto l'omesso esperimento di quel mezzo.

In ogni caso, ha precisato la difesa, il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. era stato proposto, ma era stato dichiarato inammissibile.

2.2. Con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 519, 627, 648, 666, 669 e 670 cod. proc. pen.

Contrariamente all'avviso espresso dal giudice dell'esecuzione, si è, per la ricorrente, in presenza di due susseguenti sentenze emesse in grado di appello, rispetto alle quali la sede esecutiva deve ritenersi quella propria per stabilire quale delle due sia effettivamente eseguibile: e, in questa direzione, la conseguita irrevocabilità della prima decisione, sebbene non fosse stata sollevata nel giudizio di cassazione, né nel giudizio di rinvio, avrebbe dovuto essere rilevata nella sede esecutiva proprio con il provvedimento impugnato.

Tale prospettiva viene dalla difesa sostenuta con l'argomento secondo cui l'impugnazione tardiva configura un caso in cui difetta un presupposto essenziale per la stessa configurabilità del mezzo, essendosi di fronte a un simulacro di ricorso, tanto che l'art. 648, comma 2, cod. proc. pen. viene interpretato nel senso che, una volta decorso il termine per impugnare, la sentenza è irrevocabile, a prescindere dall'esito del relativo giudizio, e doveva essere messa in esecuzione dal pubblico ministero.

Effetto di questo ragionamento - trascurato nel provvedimento impugnato - sarebbe il corollario secondo cui il disposto dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., relativo all'inammissibilità per tardività, si applica anche in sede di esecuzione, senza essere derogato dall'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, in quanto la ricorrente ha surrettiziamente riproposto in sede esecutiva la questione della tardività dell'impugnazione del Procuratore generale distrettuale non eccepita nel giudizio di legittimità e nemmeno in sede di rinvio, dopo che anche il rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen. era stato esperito, infruttuosamente, in quanto il relativo ricorso era stato dichiarato inammissibile, con il conseguente esaurimento dei mezzi di impugnazione, anche straordinari, essendo così passata in giudicato la sentenza emessa in sede di rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia da dichiarare inammissibile, nei sensi che seguono.

2. Pare necessario richiamare i punti essenziali del ragionamento sviluppato dal giudice dell'esecuzione quando, in premessa descrittiva, ha rilevato che, emessa dalla Corte di assise di appello la sentenza del 9 maggio 2014, in forza della quale a [OSCURATO:PERSONA] era stata irrogata la pena principale di anni dieci, mesi otto di reclusione, con termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, il Procuratore generale distrettuale aveva impugnato quella decisione con ricorso per cassazione depositato presso la sua segretaria il 30 ottobre 2014 e trasmesso alla Cancelleria della Corte di assise di appello il 31 ottobre 2014, mentre poi la Corte di cassazione aveva deciso sul ricorso con la sentenza n. 11595 del 15/12/2015, dep. 2016, accogliendolo e pronunciando l'annullamento con rinvio della decisione di appello per nuovo giudizio limitatamente alla diminuente di cui all'art. 116 cod. pen. e alla comparazione fra le circostanze.

Dopo tale decisione, si è precisato nel provvedimento, la Corte di assise di appello, con la succitata sentenza del 22 giugno 2016, conformandosi al principio di diritto fissato in sede di legittimità, aveva rideterminato la pena inflitta all'imputata in quella di anni quattordici, mesi otto di reclusione, e avverso tale sentenza l'imputata aveva proposto ricorso per cassazione che era stato rigettato con sentenza della Corte di legittimità n. 18113 del 26/03/2018.

Posto ciò, il giudice dell'esecuzione ha escluso che sussistano due sentenze esecutive rispetto alle quali occorra individuare, ai sensi degli artt. 669 e dell'art.570 cod. proc. pen., nella prima quella legittimamente eseguibile per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale territoriale, erroneamente non rilevata nel giudizio di legittimità, giacché, ove anche la questione fosse stata fondata, una volta iniziato il giudizio di rinvio, il vizio non sarebbe stato più rilevabile, a ragione dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen.

D'altro canto - è evidenziato nell'ordinanza impugnata - non risultava che l'inammissibilità fosse stata mai eccepita dalla parte, non soltanto innanzi alla Corte di cassazione, ma anche nel successivo corso processuale, né la condannata aveva dedotto di aver esperito il rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen. per addurre il fatto lamentato alla stregua di equivoco o di svista addotti come verificatisi nel giudizio di legittimità.

3. Assodati i punti fermi emersi dall'excursus tracciato nell'ordinanza e non contestato nella sua portata fattuale dalla ricorrente, la quale propone piuttosto di farne derivare effetti giuridici di segno diverso e contrapposto a quelli espressi dal giudice dell'esecuzione, appare ineludibile rilevare che la generale disciplina fissata dall'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. - al lume del quale non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari - è stata correttamente considerata ostativa alla deduzione del tema della tardività del ricorso per cassazione a suo tempo proposto dal Procuratore generale territoriale presso la Corte di appello di Venezia avverso la sentenza resa dalla Corte di assise di appello il 9 maggio 2014.

Nella susseguente decisione di legittimità, infatti, l'impugnazione dell'Autorità requirente era stata ritenuta ammissibile, vagliata e, per quanto ritenuto di ragione, accolta, con la pronuncia, già ricordata, di annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado, limitatamente alla diminuente di cui all'art. 116 cod. pen. e alla comparazione fra le circostanze.

Poi si era celebrato il susseguente giudizio di rinvio, la cui sentenza, che aveva rideterminato la pena principale in peius per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], era stata impugnata dall'imputata con ricorso per cassazione, ricorso rigettato.

Orbene, non può non rilevarsi che, all'esito di tale corso procedimentale, non essendo sollevabile, né - per quanto consta - essendo stata sollevata la questione di inammissibilità del pregresso ricorso per cassazione esperito dal Procuratore generale territoriale, il processo è pervenuto alla completa formazione del giudicato in merito alla materia in esso dedotta.

Di più, è stata la stessa ricorrente a segnalare - in risposta al rilievo operato nell'ordinanza - che ella aveva altresì esperito, proprio con riferimento alla questione della persistente rilevabilità della dedotta tardività del ricorso per cassazione del Procuratore generale distrettuale avverso la sentenza di appello, il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.: ma lo aveva esperito in modo vano perché la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile questo mezzo (con la sentenza n. 20005 del 01/04/2019).

4. Posto ciò, la prospettazione della ricorrente - che, con entrambe le doglianze formulate, proprio dall'avvenuto esaurimento in senso a lei sfavorevole di tutti i mezzi di impugnazione, intende trarre alimento alla tesi secondo cui il giudicato, per assunta tardività dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero, si è consolidata indipendentemente dal prosieguo processuale in concreto determinatosi, per modo che si sarebbe ora di fronte a due sentenze dotate entrambe del crisma dell'irrevocabilità, l'unica delle quali riferibile all'imputata sarebbe quella di appello impugnata, in thesi, in modo intempestivo - non rinviene nell'ordinamento alcun supporto normativo.

4.1. In prima analisi, non si ritiene di poter decampare dal principio di diritto - che si riafferma - secondo cui la preclusione dettata dall'art. 627, comma 4, cod. proc. pen., per la quale nel giudizio di rinvio non si possono dedurre nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi, riguarda anche l'ipotesi in cui nel giudizio di rinvio si eccepisca l'inammissibilità, per intempestiva proposizione, del ricorso in sede di legittimità a seguito del quale sia stato disposto l'annullamento con rinvio (Sez. 3, n. 6168 del 02/12/2020, dep. 2021, Luzi, non mass.; Sez. 1, n. 50419 del 18/09/2019, Pasquale, non mass; Sez. 5, n. 28499 del 10/04/2013, Corfù, Rv. 256529 - 01; Sez. 5, n. 48265 del 21/10/2003, Vetrano, Rv. 227574 - 01).

Questa regola preclusiva è una conseguenza dell'inoppugnabilità delle sentenze della Corte di cassazione, le quali, rispetto alla regiudicanda affrontata, coprono il dedotto e il deducibile, di guisa che dalla decisione discende l'implicita verifica negativa circa la sussistenza delle cause di nullità assoluta o dell'inammissibilità, affidate anche alla rilevazione ufficiosa.

Si è, invero, considerato anche che il codice di rito attualmente vigente non rinviene l'estrinsecazione del principio, invece esplicitato nell'art. 552 cod. proc. pen. del 1930 (disposizione, contrassegnata dalla rubrica "Inoppugnabilità delle sentenze della corte di cassazione", la quale stabiliva che "tutti i provvedimenti della corte di cassazione in materia penale, anche se emessi dalle singole sezioni, sono inoppugnabili"), ma dall'elaborazione si è ritenuto che tuttora il principio sia desumibile comunque in via sistematica.

La Corte costituzionale ha, in tal senso, ricordato che connaturato al sistema delle impugnazioni ordinarie è il dato per cui sia prevista una pronuncia di natura terminale, identificata positivamente in quella della Corte di cassazione, per il ruolo di supremo giudice di legittimità ad essa affidato dallo stesso art. 111 Cost., pronuncia avente la funzione di definire, nei limiti del giudicato, ogni questione dedotta o deducibile al fine di dare certezza alle situazioni giuridiche controverse e che, quindi, non sia suscettibile di ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso (Corte cost., ord. n. 501 del 2000; v. anche Corte cost., sent. n. 21 del 1982, con riferimento alla tenuta costituzionale dell'istituto, come disciplinato dall'ordinamento processuale previgente).

4.2. In tal senso, non può ritenersi persuasiva la prospettiva, sottesa alle censure sviluppate déjla ricorrente, di considerare la portata dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., in modo da farne prevalere l'efficacia rispetto a quella implicata dal dettato dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. Né, in ogni caso, pare potersi ritenere che quest'ultima norma abbia inteso stabilire la preclusione con riferimento alle sole nullità e inammissibilità di carattere endoprocessuale, ossia verificatesi nei precedenti gradi del giudizio, escludendo dalla sua portata la verifica dell'impugnazione della sentenza valutata, in quanto quest'ultima riguarderebbe effetti giuridici collocati all'esterno del processo, per i gradi già svolti.

Viceversa, resta convincente l'interpretazione, confortata dall'esito dell'elaborazione dottrinale sull'argomento, secondo cui la disciplina dettata dall'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. integra una deroga a quella di cui all'art. 591 cit. e, quando essa si riferisce all'istituto dell'inammissibilità, lo fa avendo riguardo al complesso del relativo fenomeno giuridico, non esclusi i casi di inammissibilità inerenti allo spirare del termine utile per la proposizione dell'impugnazione.4.3.

Nemmeno può essere di supporto alla tesi sviluppata dalla ricorrente il riferimento all'elaborazione, anche giurisprudenziale, che ha contraddistinto l'art.648 cod. proc. pen.: norma - si è precisato - che fissa il momento del passaggio in giudicato della sentenza in senso formale, mentre, per quanto attiene al giudicato in senso sostanziale, deve aversi riguardo all'insorgenza della causa di inammissibilità, che opera, per così dire, in modo automatico, con il vano decorso dei termini per impugnare, rappresentando l'eventuale impugnativa tardiva non più che un simulacro di impugnazione.

In tal senso, non si omette di considerare che le Sezioni Unite hanno avuto cura di puntualizzare che, in tema di giudicato formale, dalla lettura coordinata degli artt. 648, comma 2, e 591, comma 2, cod. proc. pen. si desume che la presentazione di un'impugnativa tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, la quale, pertanto, deve essere necessariamente eseguita a cura del pubblico ministero, anche prima della pronuncia dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnazione (Sez.

U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265107 - 01).

Tale insegnamento, però, si profila afferire a una tematica distinta da quella da quella, qui in questione, desumibile dal combinato disposto degli artt. 627 e 591 cod. proc. pen.

Invero, muovendo dal suddetto principio, quando il pubblico ministero abbia avviato l'esecuzione nelle more di un'esecuzione apparsa tardiva, per stabilire definitivamente se si sia registrata l'irrevocabilità per decorso del termine, non pare potersi poi prescindere dall'esito dell'impugnazione: se essa viene ritenuta tempestiva dalla sentenza di legittimità, la tardività, per l'ordinamento, non sussiste, né può più dedursi, salvo lo strumento del già menzionato ricorso straordinario, ove ammissibile e fondato.

Appare, al riguardo, utile richiamare la motivazione del condivisibile arresto di legittimità (Sez. 1, n. 35503 del 24/06/2014, Kiem, Rv. 260287 - 01) che, dopo avere affermato che la sentenza penale è irrevocabile e deve pertanto essere necessariamente eseguita a cura del pubblico ministero, quando è inutilmente decorso il termine per proporre impugnazione, anche nel caso in cui questa sia stata tardivamente proposta, poiché, altrimenti, la presentazione di un atto di impugnazione fuori termine sarebbe sempre sufficiente ad impedire la formazione del giudicato formale (ossia il medesimo principio di diritto poi confermato dalle Sezioni Unite), ha precisato che l'interpretazione dell'art. 648, comma 2, cod. proc. pen. deve essere nel senso che, quando è inutilmente decorso il termine per proporre impugnazione, la sentenza è irrevocabile, a prescindere dall'esito del relativo giudizio, fermo restando che in quella sede si potrà verificare anche che l'impugnazione non era, in realtà, tardiva, mentre, se, al contrario, la tardività verrà confermata, la relativa ordinanza non potrà che prendere atto di un'irrevocabilità già verificatasi.

4.4. I punti man mano esaminati conducono a ritenere che già l'annullamento con rinvio della sentenza dedotta come oggetto di tardiva impugnazione aveva posto l'imputata in condizione di non poter più dedurre per via di impugnazione ordinaria la questione prospettata come erroneamente non rilevata.

La questione, poi, oltre a non essere stata dedotta nel prosieguo dello stesso processo, definito con sentenza passata in giudicato, è stata, come si è visto, anche prospettata ma con esito negativo anche con ricorso in via straordinaria ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.

Attesi tali approdi pregressi, [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto nuovamente la questione con l'incidente di esecuzione: epperò, in carenza di corrispondente base normativa, il mero rilievo dell'esaurimento dei mezzi impugnatori proponibili non legittimava, per ciò solo, l'ammissibile prospettazione in executivis della questione processuale, ormai consunta.

Con il fondamento giuridico di tale conclusione - rettamente raggiunta dal giudice dell'esecuzione - la ricorrente, in entrambe le doglianze proposte, ha omesso di confrontarsi in modo effettivo.

5. Sotto gli analizzati profili, quindi, l'impugnazione deve considerarsi inammissibile.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in rapporto alle questioni dedotte, si reputa equo fissar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~-e le conclusioni del PG Lii i [OSCURATO:PERSONA] ceto cH eit L,Fs rz c.tn tl D I 1,/ Sii 5 i i [OSCURATO:PERSONA], (1, CoA,f9/ 54.i [OSCURATO:PERSONA] 2,01„ ri (35, 6:(i .s (i-L, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 26 novembre 2020, la Corte di assise di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento, ai sensi degli artt. 666, 669 e 670 cod. proc. pen., dell'esecutività nei suoi confronti del titolo rappresentato - non dalla sentenza della Corte di assise di appello di Venezia emessa il 22 giugno 2016, in sede di rinvio, che l'aveva condannata alla pena di anni quattordici, mesi otto di reclusione, bensì - dalla sentenza emessa dalla stessa Corte di assise di appello il 9 maggio 2014, che l'aveva condannata per lo stesso fatto, ma con l'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., alla pena di anni dieci, mesi otto di reclusione: sentenza, quest'ultima, da ritenersi irrevocabile in quanto impugnata tardivamente dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non delibabile nel merito la prospettazione avanzata dalla parte istante, in quanto ha escluso che, nella dialettica fra sentenza di appello annullata in parte e susseguente sentenza emessa in sede di rinvio, si possano individuare due titoli entrambi efficaci, soltanto la seconda, conclusiva, decisione essendo da ritenersi quella giuridicamente operante. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento, ripercorrendo i vari passaggi della vicenda processuale e adducendo due motivi a sostegno dell'impugnazione. 2.1. Con il primo motivo si denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il giudice dell'esecuzione, secondo la difesa, riferendosi al solo disposto dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen., non si è confrontato con la disciplina e con l'interpretazione dell'art. 648 cod. proc. pen., per gli effetti che erano derivati dall'omessa impugnazione nei termini della sentenza di appello del 2014 da parte del Procuratore generale territoriale. Ininfluente viene poi ritenuto il riferimento alla mancata proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., giacché sarebbe restato inspiegato quale rilievo avrebbe avuto l'omesso esperimento di quel mezzo. In ogni caso, ha precisato la difesa, il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. era stato proposto, ma era stato dichiarato inammissibile. 2.2. Con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 519, 627, 648, 666, 669 e 670 cod. proc. pen. Contrariamente all'avviso espresso dal giudice dell'esecuzione, si è, per la ricorrente, in presenza di due susseguenti sentenze emesse in grado di appello, rispetto alle quali la sede esecutiva deve ritenersi quella propria per stabilire quale delle due sia effettivamente eseguibile: e, in questa direzione, la conseguita irrevocabilità della prima decisione, sebbene non fosse stata sollevata nel giudizio di cassazione, né nel giudizio di rinvio, avrebbe dovuto essere rilevata nella sede esecutiva proprio con il provvedimento impugnato. Tale prospettiva viene dalla difesa sostenuta con l'argomento secondo cui l'impugnazione tardiva configura un caso in cui difetta un presupposto essenziale per la stessa configurabilità del mezzo, essendosi di fronte a un simulacro di ricorso, tanto che l'art. 648, comma 2, cod. proc. pen. viene interpretato nel senso che, una volta decorso il termine per impugnare, la sentenza è irrevocabile, a prescindere dall'esito del relativo giudizio, e doveva essere messa in esecuzione dal pubblico ministero. Effetto di questo ragionamento - trascurato nel provvedimento impugnato - sarebbe il corollario secondo cui il disposto dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., relativo all'inammissibilità per tardività, si applica anche in sede di esecuzione, senza essere derogato dall'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, in quanto la ricorrente ha surrettiziamente riproposto in sede esecutiva la questione della tardività dell'impugnazione del Procuratore generale distrettuale non eccepita nel giudizio di legittimità e nemmeno in sede di rinvio, dopo che anche il rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen. era stato esperito, infruttuosamente, in quanto il relativo ricorso era stato dichiarato inammissibile, con il conseguente esaurimento dei mezzi di impugnazione, anche straordinari, essendo così passata in giudicato la sentenza emessa in sede di rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia da dichiarare inammissibile, nei sensi che seguono. 2. Pare necessario richiamare i punti essenziali del ragionamento sviluppato dal giudice dell'esecuzione quando, in premessa descrittiva, ha rilevato che, emessa dalla Corte di assise di appello la sentenza del 9 maggio 2014, in forza della quale a [OSCURATO:PERSONA] era stata irrogata la pena principale di anni dieci, mesi otto di reclusione, con termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, il Procuratore generale distrettuale aveva impugnato quella decisione con ricorso per cassazione depositato presso la sua segretaria il 30 ottobre 2014 e trasmesso alla Cancelleria della Corte di assise di appello il 31 ottobre 2014, mentre poi la Corte di cassazione aveva deciso sul ricorso con la sentenza n. 11595 del 15/12/2015, dep. 2016, accogliendolo e pronunciando l'annullamento con rinvio della decisione di appello per nuovo giudizio limitatamente alla diminuente di cui all'art. 116 cod. pen. e alla comparazione fra le circostanze. Dopo tale decisione, si è precisato nel provvedimento, la Corte di assise di appello, con la succitata sentenza del 22 giugno 2016, conformandosi al principio di diritto fissato in sede di legittimità, aveva rideterminato la pena inflitta all'imputata in quella di anni quattordici, mesi otto di reclusione, e avverso tale sentenza l'imputata aveva proposto ricorso per cassazione che era stato rigettato con sentenza della Corte di legittimità n. 18113 del 26/03/2018. Posto ciò, il giudice dell'esecuzione ha escluso che sussistano due sentenze esecutive rispetto alle quali occorra individuare, ai sensi degli artt. 669 e dell'art.570 cod. proc. pen., nella prima quella legittimamente eseguibile per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale territoriale, erroneamente non rilevata nel giudizio di legittimità, giacché, ove anche la questione fosse stata fondata, una volta iniziato il giudizio di rinvio, il vizio non sarebbe stato più rilevabile, a ragione dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. D'altro canto - è evidenziato nell'ordinanza impugnata - non risultava che l'inammissibilità fosse stata mai eccepita dalla parte, non soltanto innanzi alla Corte di cassazione, ma anche nel successivo corso processuale, né la condannata aveva dedotto di aver esperito il rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen. per addurre il fatto lamentato alla stregua di equivoco o di svista addotti come verificatisi nel giudizio di legittimità. 3. Assodati i punti fermi emersi dall'excursus tracciato nell'ordinanza e non contestato nella sua portata fattuale dalla ricorrente, la quale propone piuttosto di farne derivare effetti giuridici di segno diverso e contrapposto a quelli espressi dal giudice dell'esecuzione, appare ineludibile rilevare che la generale disciplina fissata dall'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. - al lume del quale non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari - è stata correttamente considerata ostativa alla deduzione del tema della tardività del ricorso per cassazione a suo tempo proposto dal Procuratore generale territoriale presso la Corte di appello di Venezia avverso la sentenza resa dalla Corte di assise di appello il 9 maggio 2014. Nella susseguente decisione di legittimità, infatti, l'impugnazione dell'Autorità requirente era stata ritenuta ammissibile, vagliata e, per quanto ritenuto di ragione, accolta, con la pronuncia, già ricordata, di annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado, limitatamente alla diminuente di cui all'art. 116 cod. pen. e alla comparazione fra le circostanze. Poi si era celebrato il susseguente giudizio di rinvio, la cui sentenza, che aveva rideterminato la pena principale in peius per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], era stata impugnata dall'imputata con ricorso per cassazione, ricorso rigettato. Orbene, non può non rilevarsi che, all'esito di tale corso procedimentale, non essendo sollevabile, né - per quanto consta - essendo stata sollevata la questione di inammissibilità del pregresso ricorso per cassazione esperito dal Procuratore generale territoriale, il processo è pervenuto alla completa formazione del giudicato in merito alla materia in esso dedotta. Di più, è stata la stessa ricorrente a segnalare - in risposta al rilievo operato nell'ordinanza - che ella aveva altresì esperito, proprio con riferimento alla questione della persistente rilevabilità della dedotta tardività del ricorso per cassazione del Procuratore generale distrettuale avverso la sentenza di appello, il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.: ma lo aveva esperito in modo vano perché la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile questo mezzo (con la sentenza n. 20005 del 01/04/2019). 4. Posto ciò, la prospettazione della ricorrente - che, con entrambe le doglianze formulate, proprio dall'avvenuto esaurimento in senso a lei sfavorevole di tutti i mezzi di impugnazione, intende trarre alimento alla tesi secondo cui il giudicato, per assunta tardività dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero, si è consolidata indipendentemente dal prosieguo processuale in concreto determinatosi, per modo che si sarebbe ora di fronte a due sentenze dotate entrambe del crisma dell'irrevocabilità, l'unica delle quali riferibile all'imputata sarebbe quella di appello impugnata, in thesi, in modo intempestivo - non rinviene nell'ordinamento alcun supporto normativo. 4.1. In prima analisi, non si ritiene di poter decampare dal principio di diritto - che si riafferma - secondo cui la preclusione dettata dall'art. 627, comma 4, cod. proc. pen., per la quale nel giudizio di rinvio non si possono dedurre nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi, riguarda anche l'ipotesi in cui nel giudizio di rinvio si eccepisca l'inammissibilità, per intempestiva proposizione, del ricorso in sede di legittimità a seguito del quale sia stato disposto l'annullamento con rinvio (Sez. 3, n. 6168 del 02/12/2020, dep. 2021, Luzi, non mass.; Sez. 1, n. 50419 del 18/09/2019, Pasquale, non mass; Sez. 5, n. 28499 del 10/04/2013, Corfù, Rv. 256529 - 01; Sez. 5, n. 48265 del 21/10/2003, Vetrano, Rv. 227574 - 01). Questa regola preclusiva è una conseguenza dell'inoppugnabilità delle sentenze della Corte di cassazione, le quali, rispetto alla regiudicanda affrontata, coprono il dedotto e il deducibile, di guisa che dalla decisione discende l'implicita verifica negativa circa la sussistenza delle cause di nullità assoluta o dell'inammissibilità, affidate anche alla rilevazione ufficiosa. Si è, invero, considerato anche che il codice di rito attualmente vigente non rinviene l'estrinsecazione del principio, invece esplicitato nell'art. 552 cod. proc. pen. del 1930 (disposizione, contrassegnata dalla rubrica "Inoppugnabilità delle sentenze della corte di cassazione", la quale stabiliva che "tutti i provvedimenti della corte di cassazione in materia penale, anche se emessi dalle singole sezioni, sono inoppugnabili"), ma dall'elaborazione si è ritenuto che tuttora il principio sia desumibile comunque in via sistematica. La Corte costituzionale ha, in tal senso, ricordato che connaturato al sistema delle impugnazioni ordinarie è il dato per cui sia prevista una pronuncia di natura terminale, identificata positivamente in quella della Corte di cassazione, per il ruolo di supremo giudice di legittimità ad essa affidato dallo stesso art. 111 Cost., pronuncia avente la funzione di definire, nei limiti del giudicato, ogni questione dedotta o deducibile al fine di dare certezza alle situazioni giuridiche controverse e che, quindi, non sia suscettibile di ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso (Corte cost., ord. n. 501 del 2000; v. anche Corte cost., sent. n. 21 del 1982, con riferimento alla tenuta costituzionale dell'istituto, come disciplinato dall'ordinamento processuale previgente). 4.2. In tal senso, non può ritenersi persuasiva la prospettiva, sottesa alle censure sviluppate déjla ricorrente, di considerare la portata dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., in modo da farne prevalere l'efficacia rispetto a quella implicata dal dettato dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. Né, in ogni caso, pare potersi ritenere che quest'ultima norma abbia inteso stabilire la preclusione con riferimento alle sole nullità e inammissibilità di carattere endoprocessuale, ossia verificatesi nei precedenti gradi del giudizio, escludendo dalla sua portata la verifica dell'impugnazione della sentenza valutata, in quanto quest'ultima riguarderebbe effetti giuridici collocati all'esterno del processo, per i gradi già svolti. Viceversa, resta convincente l'interpretazione, confortata dall'esito dell'elaborazione dottrinale sull'argomento, secondo cui la disciplina dettata dall'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. integra una deroga a quella di cui all'art. 591 cit. e, quando essa si riferisce all'istituto dell'inammissibilità, lo fa avendo riguardo al complesso del relativo fenomeno giuridico, non esclusi i casi di inammissibilità inerenti allo spirare del termine utile per la proposizione dell'impugnazione.4.3. Nemmeno può essere di supporto alla tesi sviluppata dalla ricorrente il riferimento all'elaborazione, anche giurisprudenziale, che ha contraddistinto l'art.648 cod. proc. pen.: norma - si è precisato - che fissa il momento del passaggio in giudicato della sentenza in senso formale, mentre, per quanto attiene al giudicato in senso sostanziale, deve aversi riguardo all'insorgenza della causa di inammissibilità, che opera, per così dire, in modo automatico, con il vano decorso dei termini per impugnare, rappresentando l'eventuale impugnativa tardiva non più che un simulacro di impugnazione. In tal senso, non si omette di considerare che le Sezioni Unite hanno avuto cura di puntualizzare che, in tema di giudicato formale, dalla lettura coordinata degli artt. 648, comma 2, e 591, comma 2, cod. proc. pen. si desume che la presentazione di un'impugnativa tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, la quale, pertanto, deve essere necessariamente eseguita a cura del pubblico ministero, anche prima della pronuncia dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnazione (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265107 - 01). Tale insegnamento, però, si profila afferire a una tematica distinta da quella da quella, qui in questione, desumibile dal combinato disposto degli artt. 627 e 591 cod. proc. pen. Invero, muovendo dal suddetto principio, quando il pubblico ministero abbia avviato l'esecuzione nelle more di un'esecuzione apparsa tardiva, per stabilire definitivamente se si sia registrata l'irrevocabilità per decorso del termine, non pare potersi poi prescindere dall'esito dell'impugnazione: se essa viene ritenuta tempestiva dalla sentenza di legittimità, la tardività, per l'ordinamento, non sussiste, né può più dedursi, salvo lo strumento del già menzionato ricorso straordinario, ove ammissibile e fondato. Appare, al riguardo, utile richiamare la motivazione del condivisibile arresto di legittimità (Sez. 1, n. 35503 del 24/06/2014, Kiem, Rv. 260287 - 01) che, dopo avere affermato che la sentenza penale è irrevocabile e deve pertanto essere necessariamente eseguita a cura del pubblico ministero, quando è inutilmente decorso il termine per proporre impugnazione, anche nel caso in cui questa sia stata tardivamente proposta, poiché, altrimenti, la presentazione di un atto di impugnazione fuori termine sarebbe sempre sufficiente ad impedire la formazione del giudicato formale (ossia il medesimo principio di diritto poi confermato dalle Sezioni Unite), ha precisato che l'interpretazione dell'art. 648, comma 2, cod. proc. pen. deve essere nel senso che, quando è inutilmente decorso il termine per proporre impugnazione, la sentenza è irrevocabile, a prescindere dall'esito del relativo giudizio, fermo restando che in quella sede si potrà verificare anche che l'impugnazione non era, in realtà, tardiva, mentre, se, al contrario, la tardività verrà confermata, la relativa ordinanza non potrà che prendere atto di un'irrevocabilità già verificatasi. 4.4. I punti man mano esaminati conducono a ritenere che già l'annullamento con rinvio della sentenza dedotta come oggetto di tardiva impugnazione aveva posto l'imputata in condizione di non poter più dedurre per via di impugnazione ordinaria la questione prospettata come erroneamente non rilevata. La questione, poi, oltre a non essere stata dedotta nel prosieguo dello stesso processo, definito con sentenza passata in giudicato, è stata, come si è visto, anche prospettata ma con esito negativo anche con ricorso in via straordinaria ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. Attesi tali approdi pregressi, [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto nuovamente la questione con l'incidente di esecuzione: epperò, in carenza di corrispondente base normativa, il mero rilievo dell'esaurimento dei mezzi impugnatori proponibili non legittimava, per ciò solo, l'ammissibile prospettazione in executivis della questione processuale, ormai consunta. Con il fondamento giuridico di tale conclusione - rettamente raggiunta dal giudice dell'esecuzione - la ricorrente, in entrambe le doglianze proposte, ha omesso di confrontarsi in modo effettivo. 5. Sotto gli analizzati profili, quindi, l'impugnazione deve considerarsi inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in rapporto alle questioni dedotte, si reputa equo fissar
Sentenza Cassazione n. 44129/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris