CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2024
Cassazione n. 34084/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO dì LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 12182/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti sulla affermazione di responsabilità sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in quanto: - In relazione al reato di resistenza sub a) la censura si svolge secondo una inaccessibile rivalutazione in fatto; - In relazione al reato di cui al capo b) la motivazione è conforme al principio secondo il quale, in tema di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, rilevati al momento del fatto, dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente, ed atti a corroborare l'esito positivo dell'esame sui liquidi biologici (Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023 Rv. 284099), risultando illecito il rifiuto opposto in costanza dei presupposti per procedere agli accertamenti clinici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] M ester‘orer DEPOffill\ [OSCURATO:PERSONA] P te