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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34372/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa a favore di Massimiliano [OSCURATO:PERSONA] con sentenza resa dal Tribunale di Lecce in data 13 gennaio 2016, irrevocabile il 31 maggio 2019, avendo il [OSCURATO:PERSONA] riportato una successiva condanna alla pena di 6 anni di reclusione inflittagli con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce in data 23 febbraio 2022, irrevocabile il 9 gennaio 2023, per fatti commessi dal dicembre 2011 al 20 agosto 2012.

Respingeva, viceversa, il giudice dell'esecuzione, analoga richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, avanzata con riferimento al beneficio concesso all'interessato con sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 17 giugno 2014, irrevocabile il 2 febbraio 2018, per fatto commesso il 18 novembre 2010: osservava, al riguardo, il decidente che la revoca non poteva essere disposta poiché la pronuncia divenuta irrevocabile il 2 febbraio 2018 aveva ad oggetto "fatti commessi anteriormente a quelli oggetto di condanna...divenuta definitiva il 9/01/2023".

2. Ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 168, primo comma, n. 2), cod. pen.

In sintesi, si contesta la sussistenza, nella specie, dei presupposti di cui all'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., in quanto i reati, avvinti dalla continuazione e giudicati con la sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce in data 23 febbraio 2022, risulterebbero consumati il 20 agosto 2012 e, dunque, non anteriormente, ma successivamente al reato commesso in data 19 luglio 2012, oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 13 gennaio 2016, con la quale era stata concessa all'imputato la sospensione condizionale della pena revocata con il provvedimento censurato.

3. Il Procuratore Generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Il giudice dell'esecuzione, invero, si è uniformato alla consolidata lezione di questa Corte, secondo la quale, in tema di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con rifer pimento 711-,ì alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce, come erroneamente sostenuto in ricorso (tra le più recenti, Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, RM. in proc.

Salamina, Rv. 280056 - 01).

La disposizione in commento, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, non delinea, dunque, un rapporto cronologico in termini di anteriorità tra reati, ma tra il reato (recte, delitto) suscettibile di costituire, in quanto "anteriormente commesso", il "fattore revocante" e la data di irrevocabilità della sentenza che concesse il beneficio.

Va, inoltre, rammentato che, nella fattispecie disciplinata dall'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., la condanna, per il delitto anteriormente commesso, dev'essere divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 5, n. 25529 del 17/03/2023, Zanetti, Rv. 284930 - 02).

Presupposti, quelli indicati, pacificamente ricorrenti nel caso in esame, atteso che il reato continuato costituente "fattore revocante", giudicato con la sentenza di condanna alla pena detentiva di 6 anni di reclusione - già da sola travalicante il limite di legge di due anni ex art. 163 cod. pen. - resa dalla Corte di appello di Lecce in data 23 febbraio 2022 (irrevocabile il 9 gennaio 2023), risulta commesso dal dicembre 2011 al 20 agosto 2012, abbondantemente prima, quindi, della data di irrevocabilità (31 maggio 2019) della sentenza concedente il beneficio in questione, emessa dal Tribunale di Lecce il 13 gennaio 2016; quanto all'altro aspetto, si rileva che la data di irrevocabilità della condanna per il delitto anteriormente commesso (9 gennaio 2023) è compresa nel quinquennio dalla data di irrevocabilità della sentenza che concesse il beneficio (31 maggio 2019).

L'ordinanza impugnata, quanto allo specifico oggetto del ricorso, non presta, quindi, il fianco a critiche.

2.1. Non ci si può esimere, d'altro canto, dal considerare che gli stessi identici presupposti sussistevano, come richiesto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce, anche per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al [OSCURATO:PERSONA] con sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce in data 17 giugno 2014, irrevocabile il 2 febbraio 2018, erroneamente non disposta dal giudice a quo in aperta contraddizione con il principio correttamente applicato nell'altro caso.

Tuttavia, l'assenza di impugnazione sul punto dell'organo dell'Accusa preclude a questa Corte qualsivoglia possibilità di intervento.

3. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del proponente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della ulteriore somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa a favore di Massimiliano [OSCURATO:PERSONA] con sentenza resa dal Tribunale di Lecce in data 13 gennaio 2016, irrevocabile il 31 maggio 2019, avendo il [OSCURATO:PERSONA] riportato una successiva condanna alla pena di 6 anni di reclusione inflittagli con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce in data 23 febbraio 2022, irrevocabile il 9 gennaio 2023, per fatti commessi dal dicembre 2011 al 20 agosto 2012. Respingeva, viceversa, il giudice dell'esecuzione, analoga richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, avanzata con riferimento al beneficio concesso all'interessato con sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 17 giugno 2014, irrevocabile il 2 febbraio 2018, per fatto commesso il 18 novembre 2010: osservava, al riguardo, il decidente che la revoca non poteva essere disposta poiché la pronuncia divenuta irrevocabile il 2 febbraio 2018 aveva ad oggetto "fatti commessi anteriormente a quelli oggetto di condanna...divenuta definitiva il 9/01/2023". 2. Ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 168, primo comma, n. 2), cod. pen. In sintesi, si contesta la sussistenza, nella specie, dei presupposti di cui all'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., in quanto i reati, avvinti dalla continuazione e giudicati con la sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce in data 23 febbraio 2022, risulterebbero consumati il 20 agosto 2012 e, dunque, non anteriormente, ma successivamente al reato commesso in data 19 luglio 2012, oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 13 gennaio 2016, con la quale era stata concessa all'imputato la sospensione condizionale della pena revocata con il provvedimento censurato. 3. Il Procuratore Generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Il giudice dell'esecuzione, invero, si è uniformato alla consolidata lezione di questa Corte, secondo la quale, in tema di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con rifer pimento 711-,ì alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce, come erroneamente sostenuto in ricorso (tra le più recenti, Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, RM. in proc. Salamina, Rv. 280056 - 01). La disposizione in commento, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, non delinea, dunque, un rapporto cronologico in termini di anteriorità tra reati, ma tra il reato (recte, delitto) suscettibile di costituire, in quanto "anteriormente commesso", il "fattore revocante" e la data di irrevocabilità della sentenza che concesse il beneficio. Va, inoltre, rammentato che, nella fattispecie disciplinata dall'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., la condanna, per il delitto anteriormente commesso, dev'essere divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 5, n. 25529 del 17/03/2023, Zanetti, Rv. 284930 - 02). Presupposti, quelli indicati, pacificamente ricorrenti nel caso in esame, atteso che il reato continuato costituente "fattore revocante", giudicato con la sentenza di condanna alla pena detentiva di 6 anni di reclusione - già da sola travalicante il limite di legge di due anni ex art. 163 cod. pen. - resa dalla Corte di appello di Lecce in data 23 febbraio 2022 (irrevocabile il 9 gennaio 2023), risulta commesso dal dicembre 2011 al 20 agosto 2012, abbondantemente prima, quindi, della data di irrevocabilità (31 maggio 2019) della sentenza concedente il beneficio in questione, emessa dal Tribunale di Lecce il 13 gennaio 2016; quanto all'altro aspetto, si rileva che la data di irrevocabilità della condanna per il delitto anteriormente commesso (9 gennaio 2023) è compresa nel quinquennio dalla data di irrevocabilità della sentenza che concesse il beneficio (31 maggio 2019). L'ordinanza impugnata, quanto allo specifico oggetto del ricorso, non presta, quindi, il fianco a critiche. 2.1. Non ci si può esimere, d'altro canto, dal considerare che gli stessi identici presupposti sussistevano, come richiesto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce, anche per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al [OSCURATO:PERSONA] con sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce in data 17 giugno 2014, irrevocabile il 2 febbraio 2018, erroneamente non disposta dal giudice a quo in aperta contraddizione con il principio correttamente applicato nell'altro caso. Tuttavia, l'assenza di impugnazione sul punto dell'organo dell'Accusa preclude a questa Corte qualsivoglia possibilità di intervento. 3. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del proponente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della ulteriore somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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