CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 22705/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i delitti di rapina aggravata, furto aggravato e porto abusivo d'arma bianca; rilevato che i primi due motivi che deducono l'inutilizzabilità degli accertamenti dattiloscopici e di genetica forense risultano dedotti per la prima vota in sede di legittimità - in maniera, peraltro, del tutto generica- sull'assunto dell'incompletezza dei dati relativi all'identificazione biologica del prevenuto e della possibile contaminazione dei reperti, profili che -implicando verifiche di merito- andavano sottoposti alla valutazione dei giudici delle precedenti fasi, ad iniziare dal Gip che avrebbe dovuto valutare la compatibilità delle eccezioni con il richiesto accesso al giudizio abbreviato; che, per altro verso, la pluralità di fonti valorizzate ai fini del giudizio di responsabilità imponeva, comunque, la dimostrazione della decisività delle prove contestate in rapporto alle risultanze ulteriori costituite, in particolare, dall'analisi dei tabulati telefonici e dal riconoscimento effettuato non solo dai tre impiegati della Banca di Imola ma anche dal teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito al cambio di vettura effettuato dai rapinatori; considerato che i dubbi formulati nel terzo motivo in ordine all'identificazione dell'utenza del Pizzuti non sono stati oggetto di devoluzione in appello, risultando per l'effetto preclusi in questa sede; peraltro, la Corte di merito ha dato conto a pag. 2 che i dati relativi alle utenze telefoniche dell'imputato e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati acquisiti nel corso delle indagini a seguito di collegamento investigativo con la [OSCURATO:PERSONA] di Prato che procedeva per una rapina commessa ai danni di un ufficio postale il 28 febbraio 2020 con modalità analoghe all'episodio a giudizio e che era pervenuta all'individuazione dei responsabili, tra cui il ricorrente; che i generici rilievi in ordine alla valenza delle individuazioni fotografiche sono privi di correlazione critica con le esaustive considerazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata alle pagg. 5/6; che il quinto motivo che eccepisce il difetto di querela in relazione al furto aggravato contestato al capo c) è manifestamente infondato, risultando dalla denunzia di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che la p.o. formulò espressa istanza punitiva nei confronti dei responsabili; considerato che il conclusivo motivo che censura il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale alle pagg. 6/7 esposto le ragioni che ostano al riconoscimento, segnalando la gravità del fatto in ragione della preordinazione dell'illecito e la negativa personalità del prevenuto, gravato da plurimi e specifici precedenti, nonché la congruenza del trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice, non ulteriormente mitigabile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera es