CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 26851/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTE di APPELLO di REGGIOCALABRIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di ReggioCalabria ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città del23/09/2024, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dellacontravvenzione di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 - per aver portatofuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanicocon lama lunga otto centimetri, che custodiva occultato nella tasca dello sportellolato guida dell’autovettura da lui stesso condotta – e, per l’effetto, lo avevacondannato alla pena di mesi dieci di arresto ed euro tremila di ammenda, oltreal pagamento delle spese processuali; con pena sospesa e confisca e distruzionedi quanto in sequestro.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite deldifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di ricorso, attraverso iquali deduce i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., perinosservanza o erronea applicazione della legge penale, oltre che difetto dimotivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà, in riferimento allaritenuta sussistenza del contestato reato, nonché alla omessa applicazione delprincipio di offensività in concreto, alla mancata applicazione dell’art. 131-biscod. pen. e alla violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure nonconsentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali,precipuamente incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. Ilprimo motivo, in particolare, contrasta con i principi di diritto da lungo tempoelaborati dalla giurisprudenza di legittimità.3.1. Quanto poi all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., giovaricordare che - ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto - è da ritenersi adeguata la motivazione che dia contodell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen.,considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018,riconoscere il beneficio de quo, in ragione delle modalità stesse della condotta,nonché del pericolo intrinsecamente connesso al porto del coltello, a serramanicoe con lama seghettata.A fronte di tali argomentazioni – esaustive e lineari, oltre che prive diincongruenze di carattere logico – la difesa spende argomentazioni reiterative efattuali, denunciando anche inesistenti difetti della struttura motivazionale.3.2. La sentenza impugnata rileva come elementi positivi, in punto diconcessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili; sulpunto, la difesa si limita sostanzialmente a insistere – con deduzioni aspecifichee apodittiche - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere alriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Deve osservarsi, infine, che la valutazione attinente ad aspetti cherientrano nel potere discrezionale del giudice di merito – laddove tale potererisulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con ilgenerale principio di diritto, secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfarenon richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod.pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementigià oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumanoessere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudiceimpugnato.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento diuna somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]