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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 dicembre 2021

Cassazione n. 39760/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7790-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 7790/2020 avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PARMA, Numero sezionale 10627/2021Numero di raccolta generale 39760/2021depositata il 15/01/2020; Data pubblicazione 13/12/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 10.9.2019 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva opposizione al provvedimento con il quale il Tribunale di Parma aveva rigettato la sua istanza di liquidazione del compenso dovutogli per l’attività di custodia svolta, su incarico del predetto ufficio giudiziario, nell’ambito di un procedimento penale, sul presupposto che la stessa fosse stata presentata dopo il decorso del termine di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Con il provvedimento oggi impugnato, il Tribunale rigettava l’opposizione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e Finanze.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

“RIGETTO dell’unico motivo, in continuità con quanto affermato da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21482 del 19/08/2019, non massimata”.

Anche alla luce delle osservazioni contenute nella memoria depositata da parte ricorrente, il Collegio non ravvisa l’evidenza decisoria, rilevando che il precedente richiamato nella proposta del relatore si riferisce ad una fattispecie avente ad oggetto un sequestro giudiziario autorizzato nell’ambito di un procedimento civile, mentre nel presente caso di specie si discute di una misura F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 7790/2020 Numero sezionale 10627/2021 cautelare disposta nell’ambito di un procedimento penale.Numero di raccolta generale 39760/2021 Data pubblicazione 13/12/2021 PQM La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in udienza pubblica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 novembre 2021.

IL PRESIDENTE (L.G.

Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7790-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 7790/2020 avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PARMA, Numero sezionale 10627/2021Numero di raccolta generale 39760/2021depositata il 15/01/2020; Data pubblicazione 13/12/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 10.9.2019 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva opposizione al provvedimento con il quale il Tribunale di Parma aveva rigettato la sua istanza di liquidazione del compenso dovutogli per l’attività di custodia svolta, su incarico del predetto ufficio giudiziario, nell’ambito di un procedimento penale, sul presupposto che la stessa fosse stata presentata dopo il decorso del termine di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 115 del 2002. Con il provvedimento oggi impugnato, il Tribunale rigettava l’opposizione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.., affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e Finanze. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. “RIGETTO dell’unico motivo, in continuità con quanto affermato da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21482 del 19/08/2019, non massimata”. Anche alla luce delle osservazioni contenute nella memoria depositata da parte ricorrente, il Collegio non ravvisa l’evidenza decisoria, rilevando che il precedente richiamato nella proposta del relatore si riferisce ad una fattispecie avente ad oggetto un sequestro giudiziario autorizzato nell’ambito di un procedimento civile, mentre nel presente caso di specie si discute di una misura F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 7790/2020 Numero sezionale 10627/2021 cautelare disposta nell’ambito di un procedimento penale.Numero di raccolta generale 39760/2021 Data pubblicazione 13/12/2021 PQM La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in udienza pubblica. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 novembre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3
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