CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 32756/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 25690/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA , domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresenta ta e difesa dalll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza 1758/2016della CORTE DI APPELLO di BOLOGNAdepositatail 6/10/2016; RG 25690/17Consorzio Pescatori di Goro-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2022dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con contrapposti ricorsi a questa Corte il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Bologna, a definizione del contenzioso insorto tra le parti in ordine all'esclusione dalla società della Turolla, respinta ogni altra contestazione impugnante, ha accolto in sede rescindente l'impugnazione proposta dal Consorzio avverso il lodo arbitrale pronunciato dall'arbitro unico investito statutariamente della cognizione della controversia, dichiarandone in parte qua la nullità per difetto di motivazione laddove il Consorzio era stato condannato a tenere indenne la Turolla dal danno conseguente all'illegittimità sua esclusione dalla compagine sociale, ed ha quindi respinto in sede rescissoria la prefata domanda risarcitoria per difetto di prova. Nel motivare i propri assunti il giudice del gravame – per conferire contezza delle ragioni di reiezione della contestazione impugnante afferente alla contraddittorietà della motivazione della decisione arbitrale per aver essa riconosciuto l'incompetenza dell'assemblea in materia di esclusione del socio pur pronunciando, tuttavia, la nullità della relativa delibera – ne ha escluso la ricorrenza nella specie palesandosi il denunciato vizio solo in caso di contraddittorietà tra le diverse parti del dispositivo ovvero tra dispositivo e motivazione ovvero quando non sia riconoscibile l'iter logico della decisione; circa l'accoglimento del gravame in relazione alla domanda risarcitoria ha dato, invece, rilievo al fatto che dalla motiv azione della pronuncia arbitrale non emergessero gli elementi in base al quale l'arbitro aveva ritenuto sussistente l'aned il quantum sottesi all'istanza, respingendo quindi la domanda nella susseguente fase rescissoria stante RG 25690/17Consorzio Pescatori di Goro-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli l'inidoneità degli elementi offerti in cognizione a fornire la prova necessaria. Per la cassazione ora di detta sentenza il Consorzio si affida ad un solo motivo di ricorso illustrato pure con memoria, mentre la Turolla si affida a due mezzi, anche essi oggetto di successiva illustrazione con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con l'unico motivo del proprio ricorso – che assume la veste di ricorso principale essendo stato notificato il 2.11.2016, a fronte del ricorso di controparte notificato il 6.11.2017 – il Consorzio deduce a carico della sentenza impugnata la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 11, cod. proc. civ. per la contraddittorietà che affliggerebbe la pronuncia arbitrale, vuoi perché, malgrado l'arbitro avesse riconosciuto la competenza del consiglio di amministrazione in materia di esclusione del socio di cooperativa, in totale contraddizione con tale premessa aveva tuttavia "ripristinato" la condizione societaria della Turolla considerando la delibera dell'assemblea valida ed efficace ovvero capace di comportarne l'esclusione dalla società, vuoi perché, in ogni caso, l'esclusione era stata decretata dal consiglio di amministrazione e l'arbitro non si era avveduto che detta deliberazione non era stata impugnata dall'interessata, che pertanto continuava a restare esclusa dalla società. 3. Il motivo è, quanto ad entrambe la articolazioni impressegli dal ricorrente, affetto da pregiudiziale inammissibilità. E' principio, infatti, stabilmente invalso nella giurisprudenza di questa Corte, in punto di ricorso per cassazione avverso la sentenza cha abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che il sindacato di legittimità esperibile dalla Corte di Cassazione è diretto unicamente a controllare l'adeguata e corretta giustificazione della decisione impugnata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo e va RG 25690/17Consorzio Pescatori di Goro-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli condotto soltanto attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione adottata (Cass., Sez. I, 18/10/2013, n. 23675); dovendo esercitarsi nei ridetti limiti, esso non consente, dunque, alla Corte di Cassazione di esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, onde apprezzarne per l'appunto la congruità e l'adeguatezza rispetto ai motivi di impugnazione (Cass., Sez. I, 6/11/2006, n. 23670); deve, perciò, in particolare, ritenersi precluso che in questa sede si possa procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti di causa delibati dalla pronuncia arbitrale (Cass., Sez. I, 26/07/2013, n. 18136) ovvero che il controllo di legittimità possa riguardare il convincimento espresso dal giudice dell'impugnazione sulla correttezza e congruità della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori siccome operate dagli arbitri (Cass., Sez. I, 22/03/2007, n. 6986). 4. In applicazione di detti principi è, dunque, evidente che la seconda contestazione sollevata con il motivo si sconfessa da sé, giacché, lamentandosi che l'arbitro non abbia preso in considerazione il fatto che l'esclusione della Turolla dalla società fosse stata deliberata nella specie dal consiglio di amministrazione piuttosto che dall'assemblea, come dal medesimo affermato, per un verso si formula una censura estranea al giudizio di impugnazione, sicché il sindacato sollecitato alla Corte non si eserciterebbe sulla pronuncia emessa all'esito di quel giudizio, per l'altro si chiede che la Corte proceda a quella rivalutazione dei fatti di causa a cui non può neanche procedere, per i limiti propri di quel giudizio, neppure il giudice dell'impugnazione del lodo. 5. Ma neppure la prima contestazione, con cui si lamenta che la pronuncia arbitrale sia affetta da contraddittorietà, può trovare seguito, giacché la censura riguarda ancora una volta il responso RG 25690/17Consorzio Pescatori di Goro-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli dell'arbitro e non la decisione qui impugnata, le cui motivazioni nel rigettare il corrispondente motivo di impugnazione, pur ad onta della loro laconicità, oltre che corrette in linea di astratto diritto, non sono state infatti rese oggetto di alcuna critica diretta. 6. Con il primo motivo ed il secondo motivo del proprio ricorso – che va qualificato come ricorso incidentale vigendo il principio dell'unità dell'impugnazione, di guisa che tutte le impugnazioni che, come quella in disamina, siano proposte successivamente alla prima di esse, ancorché avente veste autonoma, acquistano la natura di impugnazioni incidentali, e che, in applicazione del termine indicato dall'art. 370 cod. proc. civ. deve reputarsi come tale tempestivo – la Turolla, censurando le determinazioni assunte dalla Corte d'Appello in punto di risarcimento del danno, allega, nell'ordine, la violazione degli artt. 115, 116, 823, n. 5 e 829, n. 5 cod. proc. civ., poiché il decidente, tanto nel pronunciare la nullità del lodo in fase rescindente per difetto di motivazione quanto nel rigettare la domanda risarcitoria in fase rescissoria per difetto di prova, sarebbe incorso in un error in procedendo – che legittimerebbe l'accesso diretto della Corte di Cassazione agli atti del giudizio – nella parte in cui non aveva considerato che la mancanza di motivazione, siccome il difetto di prova erano imputabili alla mancata contestazione da parte del Consorzio del quantum (primo motivo); e la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., poiché il decidente, rigettando in sede rescissoria la proposta domanda risarcitoria, avrebbe dovuto fare riferimento ai documenti già versati in atti, dal cui esame sarebbe stato deducibile l'utile economico ragionevolmente realizzabile da essa ricorrente nella perdurante pendenza del rapporto societario (secondo motivo). 7. Entrambi i motivi incorrono pregiudizialmente in una comune preclusione che ne impedisce la disamina di merito. RG 25690/17Consorzio Pescatori di Goro-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA], per vero, l'assetto che nell'odierna geografia processuale assume il rapporto tra giudizio di impugnazione del lodo ed il susseguente ricorso per cassazione, in considerazione del quale il primo ha la struttura tipica di un giudizio a critica vincolata in cui non è consentito il riesame di merito della decisione arbitrale, mentre il secondo è volto unicamente a verificare l'adeguatezza e la congruità del percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata per dar conto delle ragioni della decisione, va osservato,circa il primo motivo, che la censura sollevata con riferimento alla pronuncia adottata in sede rescindente non rapporta alcuna criticità rilevante in punto di diritto riconducibile al vizio denunciato, essendosi da tempo chiarito che la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratiodella decisione adottata (Cass., Sez. VI- I, 18/05/2018, n. 12321; Cass., Sez. I, 1/04/2011, n. 7573; Cass., Sez. I, 22/03/2007, n. 6986). Vero, dunque, che nella specie la Corte d'Appello non ha fatto mancare di conoscere le ragioni per le quali il lodo andava sul punto annullato, la censura si rivela, a tutto concedere, nulla di più che espressione di un dissenso motivazionale, già di per sé processualmente imperseguibile per i limiti strutturaliche connotano il duplice sindacato di legittimità che ha luogo con l'impugnazione del lodo prima e con il suo successivo controllo in questa sede, poi, limiti, del resto,ben noti alla stessa ricorrente, che non appaiono eversibili neppure evocando l'ombra dell'error in procedendo, non potendo, infatti, ravvisarsi nella pretesa violazione del principio di non contestazione una ragione di nullità del processo. 8. Più scontato l'esito di questo giudizio risulta poi con riguardo all'analoga censura che sempre nell'illustrazione dei primo motivo trova ragione di esternazione con riferimento alla pronuncia adottata RG 25690/17Consorzio Pescatori di Goro-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli in sede rescissoria, nonché in riferimento alla censura, sempre afferente alla medesima pronuncia resa in sede rescissoria, su cui si sofferma il secondo motivo di ricorso; entrambe le doglianze afferiscono al merito della decisione impugnata e sollecitano una rivalutazione del quadro istruttorio sfavorevolmente apprezzato dal giudice del gravame, a cui non è consentito porre rimedio a questa Corte,non essendo essa notoriamente giudice del fatto sostanziale. 9. Vanno dunque dichiarati inammissibili entrambi i ricorsi e le spese di lite possono essere per questo integralmente compensate. 10. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico di entrambi i ricorrentidel contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara entrambi i ricorsi inammissibil i e co mpensa integralmente le spese del presente giudizio. Ai sensi del dell'art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambi i ricorrenti , ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno14.9.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]