Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 165/1992
ECLI:IT:COST:1992:165
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Nel corso di due giudizi in cui i ricorrenti, entrambi titolari di
pensioni di riversibilità a carico del Fondo speciale per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, avevano richiesto
l'integrazione al minimo di tale trattamento, ad essi negata
dall'I.N.P.S. per essere anche beneficiari, rispettivamente, di una
pensione di vecchiaia ordinaria erogata dal Fondo speciale degli
artigiani e di analogo trattamento a carico del Fondo di previdenza
per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
[OSCURATO:PERSONA] di Lucca, con due ordinanze, entrambe emesse il 24
ottobre 1991, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui
non consente la detta integrazione nelle descritte ipotesi di cumulo.
A queste ultime, osserva infatti il giudice a quo, non è
possibile estendere altre decisioni di questa Corte, declaratorie
dell'illegittimità della norma con riguardo però soltanto a
specifiche fattispecie di contitolarità.
1. - Il giudice a quo prospetta l'illegittimità dell'art. 1,
secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei
trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia
di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), con
riguardo a due distinte ipotesi di preclusione dell'integrazione al
minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo per
coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo,
rispettivamente, con pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale
degli artigiani e di analogo trattamento corrisposto dal Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
2. - Le questioni, che possono essere trattate congiuntamente,
sono entrambe fondate.
La norma impugnata è stata già più volte dichiarata, sotto
altri profili, illegittima in applicazione del principio che esclude
- sino alla data del 1 ottobre 1983 - ogni preclusione
dell'integrazione al minimo in caso di titolarità di più
trattamenti (cfr. sentenze nn. 69, 70 e 547 del 1990, 184 e 1144 del
1988 e 102 del 1982).
In particolare, con le sentenze nn. 373 e 488 del 1989, seppure in
fattispecie di cumulo diverse, è stata dichiarata l'illegittimità
della norma con riguardo alla medesima pensione "superstiti-rurale".
Anche nei casi de quibus va perciò eliminata la residua area di
operatività della norma.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella
parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e
coloni in caso di cumulo con pensione di vecchiaia erogata dal Fondo
speciale per gli artigiani;
dichiara l'illegittimità costituzionale della norma suddetta
nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo
trattamento di riversibilità in caso di cumulo con pensione erogata
dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi
di telefonia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.
Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]