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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 165/1992

ECLI:IT:COST:1992:165
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Nel corso di due giudizi in cui i ricorrenti, entrambi titolari di pensioni di riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, avevano richiesto l'integrazione al minimo di tale trattamento, ad essi negata dall'I.N.P.S. per essere anche beneficiari, rispettivamente, di una pensione di vecchiaia ordinaria erogata dal Fondo speciale degli artigiani e di analogo trattamento a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. [OSCURATO:PERSONA] di Lucca, con due ordinanze, entrambe emesse il 24 ottobre 1991, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente la detta integrazione nelle descritte ipotesi di cumulo.

A queste ultime, osserva infatti il giudice a quo, non è possibile estendere altre decisioni di questa Corte, declaratorie dell'illegittimità della norma con riguardo però soltanto a specifiche fattispecie di contitolarità.

1. - Il giudice a quo prospetta l'illegittimità dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), con riguardo a due distinte ipotesi di preclusione dell'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo, rispettivamente, con pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale degli artigiani e di analogo trattamento corrisposto dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

2. - Le questioni, che possono essere trattate congiuntamente, sono entrambe fondate.

La norma impugnata è stata già più volte dichiarata, sotto altri profili, illegittima in applicazione del principio che esclude - sino alla data del 1 ottobre 1983 - ogni preclusione dell'integrazione al minimo in caso di titolarità di più trattamenti (cfr. sentenze nn. 69, 70 e 547 del 1990, 184 e 1144 del 1988 e 102 del 1982).

In particolare, con le sentenze nn. 373 e 488 del 1989, seppure in fattispecie di cumulo diverse, è stata dichiarata l'illegittimità della norma con riguardo alla medesima pensione "superstiti-rurale".

Anche nei casi de quibus va perciò eliminata la residua area di operatività della norma.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale per gli artigiani; dichiara l'illegittimità costituzionale della norma suddetta nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo trattamento di riversibilità in caso di cumulo con pensione erogata dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.

Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Nel corso di due giudizi in cui i ricorrenti, entrambi titolari di pensioni di riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, avevano richiesto l'integrazione al minimo di tale trattamento, ad essi negata dall'I.N.P.S. per essere anche beneficiari, rispettivamente, di una pensione di vecchiaia ordinaria erogata dal Fondo speciale degli artigiani e di analogo trattamento a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. [OSCURATO:PERSONA] di Lucca, con due ordinanze, entrambe emesse il 24 ottobre 1991, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente la detta integrazione nelle descritte ipotesi di cumulo. A queste ultime, osserva infatti il giudice a quo, non è possibile estendere altre decisioni di questa Corte, declaratorie dell'illegittimità della norma con riguardo però soltanto a specifiche fattispecie di contitolarità. 1. - Il giudice a quo prospetta l'illegittimità dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), con riguardo a due distinte ipotesi di preclusione dell'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo, rispettivamente, con pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale degli artigiani e di analogo trattamento corrisposto dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. 2. - Le questioni, che possono essere trattate congiuntamente, sono entrambe fondate. La norma impugnata è stata già più volte dichiarata, sotto altri profili, illegittima in applicazione del principio che esclude - sino alla data del 1 ottobre 1983 - ogni preclusione dell'integrazione al minimo in caso di titolarità di più trattamenti (cfr. sentenze nn. 69, 70 e 547 del 1990, 184 e 1144 del 1988 e 102 del 1982). In particolare, con le sentenze nn. 373 e 488 del 1989, seppure in fattispecie di cumulo diverse, è stata dichiarata l'illegittimità della norma con riguardo alla medesima pensione "superstiti-rurale". Anche nei casi de quibus va perciò eliminata la residua area di operatività della norma. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale per gli artigiani; dichiara l'illegittimità costituzionale della norma suddetta nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo trattamento di riversibilità in caso di cumulo con pensione erogata dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992. Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Corte costituzionale n. 165/1992 — Fons Iuris — Fons Iuris