CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2025
Cassazione n. 32733/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto pluriaggravato. Rilevato che il ricorrente lamenta vizio assoluto di motivazione in relazione alla censura relativa alla pessima qualità delle immagini acquisite da cui è dipeso il riconoscimento dell'imputato. Considerato che il rilievo dedotto, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concerne in realtà l'apprezzamento del materiale probatorio, investendo profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione sul punto, esente da vizi logici (cfr. quanto argomentato a pag. 4 della sentenza:"alla stregua delle suddette risultanze processuali, della visione diretta delle immagini da parte di questo Collegio nonché del riconoscimento operato in termini di assoluta certezza dal carabiniere Barbera, che conosceva bene l'odierno appellante per motivi di servizio, non residuano dubbi sulla identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale autore del furto"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]