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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34094/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2022 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione tacita di querela. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 2 aprile 2019 il Giudice di pace di Palermo assolveva gli odierni ricorrenti imputati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (oltre a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) dal reato di cui agli artt.110 e 633 cod. pen.

"per non avere commesso il fatto".

Si contestava agli imputati di avere, in concorso tra loro, al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, invaso arbitrariamente un edificio sito in Palermo, di cui risulta comproprietaria la persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Il fatto è contestato come accertato in data 13 luglio 2016.

Questa Corte, con la decisione n. 2898/2020 del 15 novembre 2019, accoglieva il ricorso proposto dal P.G. circa il vizio di motivazione della sentenza, rappresentando la contraddittorietà tra premesse in fatto e conclusioni, atteso che, da un lato, si evidenziava come gli imputati avevano stabilmente occupato sine titulo l'immobile, così instaurando un permanente rapporto di occupazione di fatto dello stesso, e dall'altro si sosteneva che tale situazione non ricorreva; rinviava pertanto per nuovo giudizio al Giudice di pace di Palermo.

Con sentenza del 23 dicembre 2022 il Giudice di rinvio riteneva gli imputati responsabili del reato loro ascritto e li condannava alla pena di euro 400,00 di multa ciascuno.

2. I difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Maligno, Manzo, Romeo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Zouaghi hanno presentato ricorsi distinti ma perfettamente sovrapponibili avverso la citata sentenza e ne hanno chiesto l'annullamento, denunziando:

2.1. la violazione di legge per mancato adempimento del giudice di rinvio di uniformarsi a quanto statuito dalla Corte di cassazione; nel corso del primo giudizio era stata evidenziata la carenza di elementi probatori in base ai quali ritenere accertata l'effettiva titolarità in capo alla persona offesa della proprietà dell'immobile, con conseguente dubbio sulla legittimazione della medesima a proporre querela; è invece mancata la valutazione del materiale probatorio già acquisito, né sono stati compiuti ulteriori atti istruttori;

2.2. la violazione di legge in relazione alla mancanza della condizione di procedibilità, dal momento che la persona offesa, pur regolarmente citata con l'espresso avvertimento che la mancata comparizione sarebbe stata ritenuta remissione tacita della querela, non è mai comparsa, così manifestando la sua volontà in tal senso.

Viceversa, il giudicante, pur rilevando l'assenza della persona offesa e senza revocare l'ordinanza con cui ne aveva disposto la citazione, emetteva sentenza di condanna.

Successivamente i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Maligno, Manzo e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato conclusioni scritte, con cui ribadiscono i motivi di ricorso e insistono per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, tutti perfettamente sovrapponibili, non sono fondati per le ragioni che seguono.

2. Il primo motivo, comune a tutti i ricorsi, è inammissibile in quanto generico e aspecifico, non confrontandosi realmente con la sentenza impugnata, che ha indicato gli elementi di prova in base ai quali ha ritenuto la responsabilità degli imputati.

Dal momento che la sentenza rescindente di questa Corte aveva annullato la prima sentenza del giudice di pace per vizio di motivazione, il giudice del rinvio non era vincolato ad uno specifico principio di diritto, ma era libero di riesaminare l'intero compendio probatorio e decidere di conseguenza.

Si legge infatti che, alla luce delle dichiarazioni del teste Orfeo (operatore di polizia giudiziaria) e della relazione tecnica, si è ritenuto sussistente il reato sotto ogni profilo.

Non vi era, quindi, alcun obbligo di svolgere ulteriori accertamenti istruttori, essendo il giudice del rinvio convinto che vi fossero elementi per pronunciare condanna oltre ogni ragionevole dubbio e in tal senso seguendo un iter argomentativo consequenziale e privo di fratture logiche.

Risulta invero evidenziato in proposito che i ricorrenti sono stati tutti identificati dalle Forze dell'ordine come occupanti gli immobili, che gli stessi avevano ivi trasferito la residenza, che gli appartamenti fruivano abusivamente di energia elettrica in mancanza di regolare contratto; di tal che il giudicante ha ritenuto che il reato fosse pienamente integrato sia per l'aspetto oggettivo che per quello soggettivo.

Il motivo si palesa altresì generico laddove lamenta allorché fa riferimento alla omessa valutazione di prove già acquisite, senza ulteriore indicazione.

Orbene, non si può chiedere alla Corte di cassazione di valutare i fatti attraverso nuovi e diversi parametri di giudizio, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito: operazione, questa, preclusa in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato.

3. Non è fondato il secondo motivo, anch'esso comune a tutti i ricorsi, basato su un fatto sopravvenuto alla sentenza rescindente di questa Corte, con il quale si fa riferimento all'assenza in giudizio della persona offesa in seguito all'ordinanza dibattimentale del 16 aprile 2021, di rinvio all'udienza del 24 settembre 2021, in cui la querelante è stata citata nel giudizio di rinvio con l'avviso che la mancata comparizione sarebbe stata considerata equivalente alla remissione di querela.

Dall'esame degli atti si evince che in realtà, quanto all'udienza del 24 settembre 2021, la parte offesa aveva reagito all'invito ed all'avviso del giudice con invio di e-mail in data 23 settembre 2021 in cui comunicava che a causa di uno sciopero del trasporto aereo non avrebbe potuto presenziare.

Il giudice dava atto di tale comunicazione e rinviava al 29 ottobre 2021.

In vista di tale udienza, il giorno precedente, il difensore della parte lesa depositava istanza di rinvio per permettere la comparizione della stessa, adducendo l'impossibilità a comparire per l'udienza fissata a causa di "una storta al piede sinistro" che le avrebbe impedito di deambulare e, quindi, di viaggiare.

All'udienza celebrata il 29 ottobre 2021 il giudice, preso atto di tale comunicazione, riteneva tuttavia la persona offesa "assente ingiustificata" e rinviava all'il marzo 2022 per consentirle di dare prova dell'impossibilità a comparire.

Le successive udienze erano rinviate d'ufficio per impedimento del giudice, finché all'udienza tenuta il 23 dicembre 2022 il procedimento veniva definito, senza che vi fosse stata una riconsiderazione del problema della mancata comparizione della parte lesa.

La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (Sez.

U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239; sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Statuetta, Rv. 280484).

Si è infatti ritenuto che non contrasta con il tenore formale della disciplina ed è anzi in linea con la sua complessiva ratio la conclusione secondo cui nell'ambito del procedimento davanti al giudice di pace per reati perseguibili a querela, anche nel caso di procedimento instaurato su citazione del p.m., stante il dovere del giudice di promuovere la conciliazione tra le parti, dalla mancata comparizione della persona offesa che sia stata previamente e specificamente avvertita delle relative conseguenze derivi l'effetto di una tacita volontà di remissione di querela.

Nel caso di specie tuttavia la querelante ha giustificato per ben due volte, pur se la seconda con riferimenti non precisi e adeguati, la sua mancata comparizione.

Sicché, al di là della decisione interlocutoria del giudice di ritenere l'assenza "ingiustificata" consentendo nel contempo il rinvio per permetterle di presentare eventuale documentazione a supporto, tale condotta non poteva essere interpretata come remissione tacita, ma viceversa come volontà di persistere nella querela.

4. I ricorsi vanno pertanto respinti con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2022 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione tacita di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 2 aprile 2019 il Giudice di pace di Palermo assolveva gli odierni ricorrenti imputati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (oltre a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) dal reato di cui agli artt.110 e 633 cod. pen. "per non avere commesso il fatto". Si contestava agli imputati di avere, in concorso tra loro, al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, invaso arbitrariamente un edificio sito in Palermo, di cui risulta comproprietaria la persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto è contestato come accertato in data 13 luglio 2016. Questa Corte, con la decisione n. 2898/2020 del 15 novembre 2019, accoglieva il ricorso proposto dal P.G. circa il vizio di motivazione della sentenza, rappresentando la contraddittorietà tra premesse in fatto e conclusioni, atteso che, da un lato, si evidenziava come gli imputati avevano stabilmente occupato sine titulo l'immobile, così instaurando un permanente rapporto di occupazione di fatto dello stesso, e dall'altro si sosteneva che tale situazione non ricorreva; rinviava pertanto per nuovo giudizio al Giudice di pace di Palermo. Con sentenza del 23 dicembre 2022 il Giudice di rinvio riteneva gli imputati responsabili del reato loro ascritto e li condannava alla pena di euro 400,00 di multa ciascuno. 2. I difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Maligno, Manzo, Romeo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Zouaghi hanno presentato ricorsi distinti ma perfettamente sovrapponibili avverso la citata sentenza e ne hanno chiesto l'annullamento, denunziando: 2.1. la violazione di legge per mancato adempimento del giudice di rinvio di uniformarsi a quanto statuito dalla Corte di cassazione; nel corso del primo giudizio era stata evidenziata la carenza di elementi probatori in base ai quali ritenere accertata l'effettiva titolarità in capo alla persona offesa della proprietà dell'immobile, con conseguente dubbio sulla legittimazione della medesima a proporre querela; è invece mancata la valutazione del materiale probatorio già acquisito, né sono stati compiuti ulteriori atti istruttori; 2.2. la violazione di legge in relazione alla mancanza della condizione di procedibilità, dal momento che la persona offesa, pur regolarmente citata con l'espresso avvertimento che la mancata comparizione sarebbe stata ritenuta remissione tacita della querela, non è mai comparsa, così manifestando la sua volontà in tal senso. Viceversa, il giudicante, pur rilevando l'assenza della persona offesa e senza revocare l'ordinanza con cui ne aveva disposto la citazione, emetteva sentenza di condanna. Successivamente i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Maligno, Manzo e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato conclusioni scritte, con cui ribadiscono i motivi di ricorso e insistono per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, tutti perfettamente sovrapponibili, non sono fondati per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo, comune a tutti i ricorsi, è inammissibile in quanto generico e aspecifico, non confrontandosi realmente con la sentenza impugnata, che ha indicato gli elementi di prova in base ai quali ha ritenuto la responsabilità degli imputati. Dal momento che la sentenza rescindente di questa Corte aveva annullato la prima sentenza del giudice di pace per vizio di motivazione, il giudice del rinvio non era vincolato ad uno specifico principio di diritto, ma era libero di riesaminare l'intero compendio probatorio e decidere di conseguenza. Si legge infatti che, alla luce delle dichiarazioni del teste Orfeo (operatore di polizia giudiziaria) e della relazione tecnica, si è ritenuto sussistente il reato sotto ogni profilo. Non vi era, quindi, alcun obbligo di svolgere ulteriori accertamenti istruttori, essendo il giudice del rinvio convinto che vi fossero elementi per pronunciare condanna oltre ogni ragionevole dubbio e in tal senso seguendo un iter argomentativo consequenziale e privo di fratture logiche. Risulta invero evidenziato in proposito che i ricorrenti sono stati tutti identificati dalle Forze dell'ordine come occupanti gli immobili, che gli stessi avevano ivi trasferito la residenza, che gli appartamenti fruivano abusivamente di energia elettrica in mancanza di regolare contratto; di tal che il giudicante ha ritenuto che il reato fosse pienamente integrato sia per l'aspetto oggettivo che per quello soggettivo. Il motivo si palesa altresì generico laddove lamenta allorché fa riferimento alla omessa valutazione di prove già acquisite, senza ulteriore indicazione. Orbene, non si può chiedere alla Corte di cassazione di valutare i fatti attraverso nuovi e diversi parametri di giudizio, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito: operazione, questa, preclusa in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato. 3. Non è fondato il secondo motivo, anch'esso comune a tutti i ricorsi, basato su un fatto sopravvenuto alla sentenza rescindente di questa Corte, con il quale si fa riferimento all'assenza in giudizio della persona offesa in seguito all'ordinanza dibattimentale del 16 aprile 2021, di rinvio all'udienza del 24 settembre 2021, in cui la querelante è stata citata nel giudizio di rinvio con l'avviso che la mancata comparizione sarebbe stata considerata equivalente alla remissione di querela. Dall'esame degli atti si evince che in realtà, quanto all'udienza del 24 settembre 2021, la parte offesa aveva reagito all'invito ed all'avviso del giudice con invio di e-mail in data 23 settembre 2021 in cui comunicava che a causa di uno sciopero del trasporto aereo non avrebbe potuto presenziare. Il giudice dava atto di tale comunicazione e rinviava al 29 ottobre 2021. In vista di tale udienza, il giorno precedente, il difensore della parte lesa depositava istanza di rinvio per permettere la comparizione della stessa, adducendo l'impossibilità a comparire per l'udienza fissata a causa di "una storta al piede sinistro" che le avrebbe impedito di deambulare e, quindi, di viaggiare. All'udienza celebrata il 29 ottobre 2021 il giudice, preso atto di tale comunicazione, riteneva tuttavia la persona offesa "assente ingiustificata" e rinviava all'il marzo 2022 per consentirle di dare prova dell'impossibilità a comparire. Le successive udienze erano rinviate d'ufficio per impedimento del giudice, finché all'udienza tenuta il 23 dicembre 2022 il procedimento veniva definito, senza che vi fosse stata una riconsiderazione del problema della mancata comparizione della parte lesa. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239; sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Statuetta, Rv. 280484). Si è infatti ritenuto che non contrasta con il tenore formale della disciplina ed è anzi in linea con la sua complessiva ratio la conclusione secondo cui nell'ambito del procedimento davanti al giudice di pace per reati perseguibili a querela, anche nel caso di procedimento instaurato su citazione del p.m., stante il dovere del giudice di promuovere la conciliazione tra le parti, dalla mancata comparizione della persona offesa che sia stata previamente e specificamente avvertita delle relative conseguenze derivi l'effetto di una tacita volontà di remissione di querela. Nel caso di specie tuttavia la querelante ha giustificato per ben due volte, pur se la seconda con riferimenti non precisi e adeguati, la sua mancata comparizione. Sicché, al di là della decisione interlocutoria del giudice di ritenere l'assenza "ingiustificata" consentendo nel contempo il rinvio per permetterle di presentare eventuale documentazione a supporto, tale condotta non poteva essere interpretata come remissione tacita, ma viceversa come volontà di persistere nella querela. 4. I ricorsi vanno pertanto respinti con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.
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