CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29103/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 4865/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n.q. di eredi legittimi del congiunto [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent i - contro Comune di Godrano, in persona del Sindaco pro tempore - intimato - avverso la sentenza n. 622 /2020 della Corte d ’ appello di Palermo depositatail 31 agosto 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21 giugno 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che:1. la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’appello proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe, quali eredi legittimi del congiunto [OSCURATO:PERSONA], e confermato la sentenza di primo grado, declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda di rivendicazione di differenze retributive per mansioni superiori svolte dal de cuius alle dipendenze del Comune di Godrano nel periodo dal 1° gennaio1983 al 22 luglio 1996 ; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte nella determinazione della giurisdizione in base al cd. petitumsostanziale, individuato dagli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto dedotto in giudizio e posto a fondamento delle pretese; rispetto alle controversie introdotte successivamente alla data del 30 giugno 1998, ove le stesse abbiano ad oggetto questioni attinenti ad un periodo lavorativo anteriore a tale data, occorre avere riguardo al dato storico, costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui rilevanza sia sorta la controversia. Nella specie–come ritenuto dalla Corte di merito – parte ricorrente ha chiesto accertarsi il diritto al superiore inquadramento contrattuale in ragione delle mansioni concretamente e continuativamente svolte dal 1° gennaio 1983 al 22 luglio 1996, cosicché il fatto costitutivo della pretesa non può che individuarsi nell’attività lavorativa svolta e nei provvedimenti di inquadramento fino a quel momento storico adottati dall’amministrazione datrice di lavoro, tutti anteriori alla data del 30 giugno 1998; 3. avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; 4. il Comune di Godrano non ha svolto attività difensiva;5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. c iv ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo in relazione al rigetto della domanda correlata al periodo di insorgenza della titolarità del diritto e, quindi, in relazione alla questione di giurisdizione dedotta con riferimento all’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che il Comune di Godrano aveva riconosciuto al de cuius l’inquadramento nel live llo superiore ed il conseguente trattamento economico con delibera n. 25 del 4 maggio 2015, oltre al discrimine temporale del 30 giugno 1998; in tal modo, l’ente locale aveva inciso sulla situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio rendendola azionabile dopo la predetta data, dovendosi valorizzare il principio della unitarietà sostanziale della fattispecie dedotta in giudizio, in considerazione del fatto che la lesione – sebbene consumata in momento anteriore al 30 giugno 1998 – era divenuta azionabile in un momento successivo, proprio in forza della delibera del 4 maggio 2015; 2. in via preliminare, va precisato che il Collegio è delegato a trattare la questionedi giurisdizione posta con il ricorso in virtù del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte in data 10 settembre 2018, in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della S ezione lavoro( e della corrispondente Sottosezione della Sesta Sezione ) , tra le questioni indicate nel richiamato decreto sulle quali si èconsolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di Questa Corte;3. il motivo, nei termini formulati, è inammissibile e comunque infondato; 4. in particolare, il motivo è inammissibile, come da consolidato indirizzo di questa Corte (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; in senso conforme, di recente, [OSCURATO:PERSONA]. 6-1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2268), non venendo in rilievo un’ipotesi suscettibile di sindacato nei residui margini risultanti per effetto della novellazione del n. 5 dell’art. 360, comma 1,cod. proc. civ., per essere stato prospettat o un fatto privo del carattere della decisività ai fini della determinazione della giurisdizione, atteso che quest’ultima va individuata in base al fatto storico fondante la pretesa sostanziale, nellaspecie consistente nello svolgimento dell’attività lavorativainquadrabile in mansioni superiori in periodo anteriore al 30 giugno 1998, come ritenuto nella sentenza impugnata; 5. in ogni caso, anche a voler riformulare il motivo proposto come violazione di legge, ai sensi del n. 3 dell’art. 360, comma 1,cod. proc. civ., il ricorso è infondato, atteso che la Corte territoriale si è correttamente uniformata all’interpretazione resa sul punto da questa Corte di legittimità, nel senso che «In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato ed altre pubbliche amministrazioni, la giurisdizione deve essere determinata “quoad tempus”in base ai fatti costitutivi del diritto rivendicato tutte le volte in cui essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell’amministrazione, e, invece, in base alla data dell’atto emesso da questa quando il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza dei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell’amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo: infatti, l’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, nell’escludere dal trasferimento alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie che, sebbene introdotte successivamente alla data del 30 giugno 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro pubblico anteriore a tale data, utilizza una locuzione generica, che pone l’accento sul dato storico, costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia sorta la controversia. Ne consegue che, con riferimento all’accertamento del diritto all’inquadramento del lavoratore, il momento da cui dipende la giurisdizione è quello dell’emanazione dell’atto impugnato che ne determina la lesione, senza che rilevi che si riferisca ad un periodo lavorativoantecedente al 30 giugno 1998, o che il provvedimento sia stato adottato revocando in autotutela altro atto amministrativo antecedente alla stessa data.» ( Cass. Sez. U, 26/02/2021, n. 5421); 5.1. nella specie, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, i ricorrenti, nella spiegata qualità, hanno rivendicato il diritto alle differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 22 luglio 1996, onde il fatto costitutivo della pretesa va individuato nell’attività lavorativa svolta in data anteriore al 30 giugno 1998 e nel correlato inquadramento operato all’epoca dal datore di lavoro pubblico, che ha determinato la denunciata lesione, irrilevante risultando il successivo riconoscimento dell’amministrazione locale, intervenuto nel 2015, che non può valere a spostare le condizioni ed i presupposti per radicare la giurisdizione; 6. alla soccombenza non consegue alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva del Comune intimato;7. occorre invece dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,