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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19542/2026

Testo disponibile della fonte

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difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado diTrento n. 25/01/22 depositata il 02/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 25/01/22 del 02/05/2022, la Commissionetributaria di secondo grado di Trento (di seguito CT2) accoglieva l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.133/01/21 della Commissione tributaria di primo grado di Trento (diseguito CT1), che aveva respinto il ricorso dei contribuenti nei confronti diNumero registro generale 15548/2022Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 19542/2026Data pubblicazione 12/06/2026un provvedimento di irrogazione sanzioni e confisca per evasione dei dazidoganali e dell’IVA all’importazione relativi all’anno 2019.1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, la Guardia di finanzaaveva sottoposto a sequestro amministrativo l’autoveicolo [OSCURATO:PERSONA]. 5162-B-33 di proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA], residente in Marocco, con allaguida la sig.ra [OSCURATO:PERSONA].1.2.

La CT2 accoglieva l’appello dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che: a) «la fattispecie dedotta in giudizio integra[va] l’ipotesidi utilizzazione da parte di una persona stabilita nel territorio doganaledell’Unione europea (la [OSCURATO:PERSONA], residente in Folgaria) di un mezzo ditrasporto immatricolato al di fuori di tale territorio (in Marocco) a nome diuna persona stabilita ugualmente fuori da esso (il [OSCURATO:PERSONA], residente inMarocco)»; b) in tale ipotesi poteva operare la previsione dell’art. 214,lett. c), del Regolamento UE n. 2015/2446, alla cui stregua le personestabilite nel territorio doganale della UE beneficiavano dell’esenzione daidazi se i mezzi di trasporto erano utilizzati in una situazione diemergenza; c) non era oggetto di contestazione che nel giorno delsequestro amministrativo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto atrasportare la sua conoscente [OSCURATO:PERSONA], presente in auto,dall’odontoiatra in ragione dell’insorgenza di un ascesso; d) tali condizioniintegravano la situazione di emergenza prevista dalla legge, non dovendoricorrere gli elementi costitutivi dell’esimente di cui all’art. 54 cod. pen.,sicché le contestazioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguitoADM) dovevano essere escluse.2.

ADM impugnava la sentenza della CT2 con ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorsoe depositavano memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.Numero registro generale 15548/2022Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 19542/2026Data pubblicazione 12/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso ADM deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 214, comma 1, lett.c), del Regolamento UE 28 luglio 2015 n. 2015/2446, per avere la CT2erroneamente interpretato il concetto di situazione di emergenza, il qualerichiederebbe che il comportamento adottato rappresenti l’unica situazionepossibile, «caratterizzata da circostanze fattuali tali da non poter rendereesigibile una reazione diversa da parte del soggetto».

Tenuto conto deifatti, pacifici, dedotti, la situazione di emergenza non sarebbeconfigurabile nel caso di specie.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Costituisce circostanza pacifica tra le parti, ritenuta anche dallaCT2, che nella fattispecie trovi applicazione l’art. 214, § 1, lett. c), delRegolamento UE n. 2015/2446, il quale indica le condizioni per le quali lepersone stabilite nel territorio doganale possano utilizzare mezzi ditrasporto appartenenti ad altri soggetti stabiliti al di fuori del territoriodoganale in regime di esenzione dai dazi all’importazione.

In particolare,la disposizione citata individua i presupposti dell’esenzione in unasituazione di emergenza.1.3.

Secondo la CT2, la situazione di emergenza non sarebbe in alcunmodo equiparabile allo stato di necessità previsto dall’art. 54 cod. pen.,dovendo, invece, intendersi come tale l’«insorgenza improvvisa di un fattoanche solo potenzialmente dannoso per le persone o le cose, le cuiconseguenze possono essere evitate (o ridotte) mediante l’occasionaleutilizzo del mezzo di trasporto in questione (…).

La norma non richiede chetale utilizzo rappresenti l’unica (o anche solo la più appropriata) modalitàdi trasporto necessaria per ovviare alla “situazione di emergenza”,apparendo sufficiente che esso sia idoneo allo scopo, sulla base di unavalutazione ex ante».Numero registro generale 15548/2022Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 19542/2026Data pubblicazione 12/06/20261.4.

Nella prospettazione di ADM, invece, la situazione di emergenzasarebbe integrata solo quando l’utilizzatore del veicolo si sia trovato incondizioni tali da non potere ragionevolmente operare secondo modalitàdifferenti.

Tale definizione della situazione di emergenza è molto vicina aquella prevista per la ricorrenza dell’esimente di cui all’art. 54 cod. pen.,per la cui applicazione occorre un'effettiva situazione di pericoloimminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile,ovvero l'erronea convinzione, provocata da circostanze oggettive, ditrovarsi in tale situazione (cfr., ad es., Cass. n. 4834 del 01/03/2018).1.5.

Orbene, ritiene questa Corte che l’interpretazione della normafornita dalla CT2 sia non solo plausibile, ma anche corretta.

Depone inquesto senso la stessa differenza terminologica adoperata dal legislatoreunionale: mentre la necessità non consente altra scelta al soggetto cheagisce e presuppone l’esigenza di evitare un imminente danno grave allapersona, l’emergenza può verificarsi non solo in relazione alle persone, maanche alle cose; e sottintende un minore grado di cogenza delcomportamento richiesto, lasciando allo stesso la possibilità di sceglieretra più opzioni possibili, tutte astrattamente idonee ad affrontarla.1.5.1.

In quest’accezione, l’uso del mezzo di trasporto intestato ad unapersona residente fuori dal territorio della UE beneficia dell’esenzionedaziaria non solo quando detto utilizzo costituisca l’unico modo perfronteggiare la “situazione di emergenza”, ma anche quando lo stessorientri in un ventaglio di opzioni tutte astrattamente idonee a venirne acapo.

E la valutazione di idoneità deve essere effettuata ex ante,considerando altresì che l’uso del mezzo di trasporto non può essereabituale ma solo occasionale e indotto dalla singolarità della situazioneverificatasi.1.6.

La situazione di emergenza richiesta dalla disposizione incommento affinché possa ottenersi l’esenzione dal dazio all’importazionedel mezzo di trasporto adoperato, intestato ad un soggetto non stabilitoNumero registro generale 15548/2022Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 19542/2026Data pubblicazione 12/06/2026nel territorio della UE, implica, pertanto: a) l’improvviso verificarsi di unfatto potenzialmente idoneo a recare danno a persone o cose; b) lapossibilità di evitare o ridurre tale danno attraverso l’uso occasionale delmezzo di trasporto.1.7.

Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: «Lasituazione di emergenza prevista dall’art. 214, § 1, lett. c), delRegolamento UE n. 2015/2446, che consente l’esenzione dai daziall’importazione nel caso di utilizzo, da parte di un soggetto stabilito nelterritorio della UE, di un mezzo di trasporto intestato a un soggetto nonstabilito, non coincide con lo stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen.,implicando l’improvviso verificarsi di un fatto potenzialmente idoneo arecare danno a persone o cose e la possibilità di evitare o ridurre taledanno attraverso l’uso occasionale del mezzo di trasporto».1.8.

Con un compiuto accertamento in fatto, insindacabile in questasede, la CT2 ha ritenuto la ricorrenza, nella fattispecie, della situazione diemergenza normativamente prevista, escludendo la debenza dei dazi e ilconseguente sequestro del mezzo di trasporto.2.

In conclusione, il ricorso va rigettato.2.1.

Sussistono giusti motivi, in ragione della novità della questione,per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado diTrento n. 25/01/22 depositata il 02/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 25/01/22 del 02/05/2022, la Commissionetributaria di secondo grado di Trento (di seguito CT2) accoglieva l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.133/01/21 della Commissione tributaria di primo grado di Trento (diseguito CT1), che aveva respinto il ricorso dei contribuenti nei confronti diNumero registro generale 15548/2022Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 19542/2026Data pubblicazione 12/06/2026un provvedimento di irrogazione sanzioni e confisca per evasione dei dazidoganali e dell’IVA all’importazione relativi all’anno 2019.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, la Guardia di finanzaaveva sottoposto a sequestro amministrativo l’autoveicolo [OSCURATO:PERSONA]. 5162-B-33 di proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA], residente in Marocco, con allaguida la sig.ra [OSCURATO:PERSONA].1.2. La CT2 accoglieva l’appello dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che: a) «la fattispecie dedotta in giudizio integra[va] l’ipotesidi utilizzazione da parte di una persona stabilita nel territorio doganaledell’Unione europea (la [OSCURATO:PERSONA], residente in Folgaria) di un mezzo ditrasporto immatricolato al di fuori di tale territorio (in Marocco) a nome diuna persona stabilita ugualmente fuori da esso (il [OSCURATO:PERSONA], residente inMarocco)»; b) in tale ipotesi poteva operare la previsione dell’art. 214,lett. c), del Regolamento UE n. 2015/2446, alla cui stregua le personestabilite nel territorio doganale della UE beneficiavano dell’esenzione daidazi se i mezzi di trasporto erano utilizzati in una situazione diemergenza; c) non era oggetto di contestazione che nel giorno delsequestro amministrativo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto atrasportare la sua conoscente [OSCURATO:PERSONA], presente in auto,dall’odontoiatra in ragione dell’insorgenza di un ascesso; d) tali condizioniintegravano la situazione di emergenza prevista dalla legge, non dovendoricorrere gli elementi costitutivi dell’esimente di cui all’art. 54 cod. pen.,sicché le contestazioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguitoADM) dovevano essere escluse.2. ADM impugnava la sentenza della CT2 con ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorsoe depositavano memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.Numero registro generale 15548/2022Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 19542/2026Data pubblicazione 12/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso ADM deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 214, comma 1, lett.c), del Regolamento UE 28 luglio 2015 n. 2015/2446, per avere la CT2erroneamente interpretato il concetto di situazione di emergenza, il qualerichiederebbe che il comportamento adottato rappresenti l’unica situazionepossibile, «caratterizzata da circostanze fattuali tali da non poter rendereesigibile una reazione diversa da parte del soggetto». Tenuto conto deifatti, pacifici, dedotti, la situazione di emergenza non sarebbeconfigurabile nel caso di specie.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Costituisce circostanza pacifica tra le parti, ritenuta anche dallaCT2, che nella fattispecie trovi applicazione l’art. 214, § 1, lett. c), delRegolamento UE n. 2015/2446, il quale indica le condizioni per le quali lepersone stabilite nel territorio doganale possano utilizzare mezzi ditrasporto appartenenti ad altri soggetti stabiliti al di fuori del territoriodoganale in regime di esenzione dai dazi all’importazione. In particolare,la disposizione citata individua i presupposti dell’esenzione in unasituazione di emergenza.1.3. Secondo la CT2, la situazione di emergenza non sarebbe in alcunmodo equiparabile allo stato di necessità previsto dall’art. 54 cod. pen.,dovendo, invece, intendersi come tale l’«insorgenza improvvisa di un fattoanche solo potenzialmente dannoso per le persone o le cose, le cuiconseguenze possono essere evitate (o ridotte) mediante l’occasionaleutilizzo del mezzo di trasporto in questione (…). La norma non richiede chetale utilizzo rappresenti l’unica (o anche solo la più appropriata) modalitàdi trasporto necessaria per ovviare alla “situazione di emergenza”,apparendo sufficiente che esso sia idoneo allo scopo, sulla base di unavalutazione ex ante».Numero registro generale 15548/2022Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 19542/2026Data pubblicazione 12/06/20261.4. Nella prospettazione di ADM, invece, la situazione di emergenzasarebbe integrata solo quando l’utilizzatore del veicolo si sia trovato incondizioni tali da non potere ragionevolmente operare secondo modalitàdifferenti. Tale definizione della situazione di emergenza è molto vicina aquella prevista per la ricorrenza dell’esimente di cui all’art. 54 cod. pen.,per la cui applicazione occorre un'effettiva situazione di pericoloimminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile,ovvero l'erronea convinzione, provocata da circostanze oggettive, ditrovarsi in tale situazione (cfr., ad es., Cass. n. 4834 del 01/03/2018).1.5. Orbene, ritiene questa Corte che l’interpretazione della normafornita dalla CT2 sia non solo plausibile, ma anche corretta. Depone inquesto senso la stessa differenza terminologica adoperata dal legislatoreunionale: mentre la necessità non consente altra scelta al soggetto cheagisce e presuppone l’esigenza di evitare un imminente danno grave allapersona, l’emergenza può verificarsi non solo in relazione alle persone, maanche alle cose; e sottintende un minore grado di cogenza delcomportamento richiesto, lasciando allo stesso la possibilità di sceglieretra più opzioni possibili, tutte astrattamente idonee ad affrontarla.1.5.1. In quest’accezione, l’uso del mezzo di trasporto intestato ad unapersona residente fuori dal territorio della UE beneficia dell’esenzionedaziaria non solo quando detto utilizzo costituisca l’unico modo perfronteggiare la “situazione di emergenza”, ma anche quando lo stessorientri in un ventaglio di opzioni tutte astrattamente idonee a venirne acapo. E la valutazione di idoneità deve essere effettuata ex ante,considerando altresì che l’uso del mezzo di trasporto non può essereabituale ma solo occasionale e indotto dalla singolarità della situazioneverificatasi.1.6. La situazione di emergenza richiesta dalla disposizione incommento affinché possa ottenersi l’esenzione dal dazio all’importazionedel mezzo di trasporto adoperato, intestato ad un soggetto non stabilitoNumero registro generale 15548/2022Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 19542/2026Data pubblicazione 12/06/2026nel territorio della UE, implica, pertanto: a) l’improvviso verificarsi di unfatto potenzialmente idoneo a recare danno a persone o cose; b) lapossibilità di evitare o ridurre tale danno attraverso l’uso occasionale delmezzo di trasporto.1.7. Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: «Lasituazione di emergenza prevista dall’art. 214, § 1, lett. c), delRegolamento UE n. 2015/2446, che consente l’esenzione dai daziall’importazione nel caso di utilizzo, da parte di un soggetto stabilito nelterritorio della UE, di un mezzo di trasporto intestato a un soggetto nonstabilito, non coincide con lo stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen.,implicando l’improvviso verificarsi di un fatto potenzialmente idoneo arecare danno a persone o cose e la possibilità di evitare o ridurre taledanno attraverso l’uso occasionale del mezzo di trasporto».1.8. Con un compiuto accertamento in fatto, insindacabile in questasede, la CT2 ha ritenuto la ricorrenza, nella fattispecie, della situazione diemergenza normativamente prevista, escludendo la debenza dei dazi e ilconseguente sequestro del mezzo di trasporto.2. In conclusione, il ricorso va rigettato.2.1. Sussistono giusti motivi, in ragione della novità della questione,per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.La PresidenteTania Hmeljak
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