CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40287/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 23/11/2021, confermava la sentenza del 29/11/2017 del G.u.p. del Tribunale di Milano, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per due reati di riciclaggio (capi 36 e 37 dell'imputazione); Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale è lamentata la violazione degli artt. 192, 546 e 592 cod. proc. pen., è manifestamente infondato atteso che la Corte d'appello di Milano, da un lato, nel rigettare il motivo di appello sul punto, ha adeguatamente dato conto di come la sentenza di primo grado, nel riportare il contenuto delle conversazioni intercettate, non si fosse sottratta all'onere di personale interpretazione e valutazione delle stesse, dall'altro lato, ha essa stessa autonomamente interpretato e valutato le stesse conversazioni, attribuendo particolare rilievo al riportato contenuto di alcune di esse; Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali è lamentata la violazione degli artt. 192, 530, comma 2, e 533 cod. proc. en. e, con il terzo motivo, anche dell'art. 648-bis cod. pen., con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, oltre che fondati su censure in punto di fatto, non sindacabili, pertanto, in questa sede di legittimità, risultano meramente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 16, 17 e 18 della sentenza impugnata, nelle quali la Corte d'appello di Milano, interpretando e valutando il contenuto delle conversazioni intercettate, perviene a reputare, in modo non illogico alla luce dello stesso, che l'imputato aveva effettuato i contestati trasferimenti all'estero del denaro nella consapevolezza della provenienza delittuosa di esso); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos