CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26874/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte d'appello di Trento;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], che ha anche presentato memoria, ha proposto ricorsoavverso la sentenza della Corte d'appello di Trento che riformava parzialmente lasentenza del tribunale di Trento, che aveva assolto l'imputata dal reato exarticolo 74 del d.p.r. n. 309 del 1990 e l'aveva condannata per reati ex articolo73 del medesimo d.p.r. avvinti dalla continuazione. La Corte aveva ridotto lapena inflitta.Il primo motivo riguarda l'articolo 73 del DPR 309/90 per vizi di motivazione e sicontesta il coinvolgimento della ricorrente, moglie del coimputato, che avrebbesostenuto la estraneità ai fatti della moglie. Si tratta di una mera rivalutazionedel merito a fronte di congrua motivazione dimostrativa del coinvolgimento delladonna, anche elaborata valorizzando conversazioni captate, l’importanza di unnumero telefonico attribuito alla ricorrente, e in questo quadro indiziario lacomune abitazione ove erano stupefacenti e strumenti di preparazione deglistessi.Con il secondo motivo si deduce la mancata riqualificazione ai sensi dell'articolo73 comma cinque del DPR già citato, contestandosi che si faccia riferimento soloal dato ponderale, che non può essere di per sé solo sufficiente per escludere lariqualificazione invocata. Quindi andrebbe riconosciuto un concorso ai sensidell’art. 116 cod. pen. ponendosi a carico un reato diverso e meno grave diquello voluto dal concorrente. La motivazione è congrua, laddove valorizza oltreal peso ponderale l’attivo coinvolgimento della donna in plurime spedizioni didroga e per quantitativi non modesti, in uno con lo stupefacente pure rinvenutoin casa, così che la censura anche essa ha carattere rivalutativo del merito.Con il terzo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'articolo 73comma sette del DPR 309/90 circa la collaborazione realizzata, contestandosiche la Corte abbia riconosciuto che non c'è stato alcun elemento utile alle attivitàdi indagine fornito dall'imputata, sebbene ella abbia interrotto rapporti consoggetti terzi in Sudamerica ed abbia collaborato con l'attività di indagine comeemergerebbe da una intercettazione. Si tratta di censura assertiva quanto allasostenuta interruzione e allo stralcio di intercettazione citata, oggetto di unapersonale ricostruzione di significato nel senso di attribuire alla donna la causa diindagini di cui si lamentava l’interlocutore. A fronte di così generica deduzione,più che adeguato è il richiamo ai requisiti necessari per l’attenuante invocata, deltutto assenti, come puntualmente argomentato dai giudici.Con il quarto motivo si deduce il vizio di violazione di legge per la esclusionedella fattispecie ex art. 114 cod. pen. nonostante la Corte abbia congruamenterisposto (pag. 18) , evidenziando un fattivo e tutt’altro che marginale apporto,così che si oppone solo una rilettura di merito.Con il quinto motivo si contesta il vizio di violazione di legge lamentandosi ladeterminazione della pena base al di sopra del minimo sulla sola base delquantitativo di sostanza al capo 2), secondo una stima non certa, così che lapena fissata sarebbe ingiustificata. La censura è intrinsecamente inammissibilesiccome fondata su una asserzione di fatto sul calcolo dello stupefacente qui nonsindacabile né emergente in alcun modo, tantomeno mediante allegazione. Né sideduce che il presunto calcolo avrebbe inciso fortemente sulla quantità distupefacente valorizzata ai fini della individuazione della pena, così incorrendosiin una censura anche generica.L'ultimo motivo riguarda il mancato beneficio della sospensione condizionaledella pena: si tratta di motivo che richiede e presuppone il contenimento dellapena in accoglimento dei motivi di ricorso così da portare ad una pena contenutanei due anni di reclusione e concedere il beneficio. Si tratta di motivo del tuttoipotetico e inammissibilmente rivolto, in ultima istanza, a questa Corte per laconcessione del predetto beneficio.Il ricorso è pertanto inammissibile con condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]