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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 06641/2023

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ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 17578-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA; -intimata - avverso l'ordinanza n. 17123/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391 - bis c.p.c., con cui chiede di correggere il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 17123/2022, pubblicata il 26 maggio 2022, nella parte in cui rinvia la causa al Tribunale di Rimini, in persona di diverso magistrato, anziché al Tribunale di Messina. [OSCURATO:PERSONA] L’istanza va accolta.

L’ordinanza n. 17123/2022 di questa Corte ha accolto il ricorso proposto avverso la sentenza n. 1744/2020 del Tribunale di Messina; nella motivazione si afferma che “la sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Messina in persona di diverso magistrato” e solo nel dispositivo si fa invece riferimento al Tribunale di Rimini, sempre in persona del diverso magistrato, elementi dai quali si ricava che intento della Corte era quello di rinviare la causa al medesimo ufficio che aveva adottato la sentenza cassata e che l’indicazione del Tribunale di Rimini è frutto di un mero errore materiale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza n. 17123/2022, sostituendo, nel dispositivo, la locuzione “al Tribunale di Rimini” con quella “al Tribunale di Messina”.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 17578-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA; -intimata - avverso l'ordinanza n. 17123/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391 - bis c.p.c., con cui chiede di correggere il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 17123/2022, pubblicata il 26 maggio 2022, nella parte in cui rinvia la causa al Tribunale di Rimini, in persona di diverso magistrato, anziché al Tribunale di Messina. [OSCURATO:PERSONA] L’istanza va accolta. L’ordinanza n. 17123/2022 di questa Corte ha accolto il ricorso proposto avverso la sentenza n. 1744/2020 del Tribunale di Messina; nella motivazione si afferma che “la sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Messina in persona di diverso magistrato” e solo nel dispositivo si fa invece riferimento al Tribunale di Rimini, sempre in persona del diverso magistrato, elementi dai quali si ricava che intento della Corte era quello di rinviare la causa al medesimo ufficio che aveva adottato la sentenza cassata e che l’indicazione del Tribunale di Rimini è frutto di un mero errore materiale. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza n. 17123/2022, sostituendo, nel dispositivo, la locuzione “al Tribunale di Rimini” con quella “al Tribunale di Messina”. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della
Sentenza Cassazione n. 06641/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris