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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27519/2026

Testo disponibile della fonte

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atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica all'anzidetta requisitoria, depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 gennaio 2026, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Civitavecchia il 20 giugno 2017, la Corte di appello di Roma ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 9780 d.P.R. n. 309/90, in anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo e il secondo motivo ha censurato l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione anche alla luce dell'acquisizione di sentenze irrevocabili di assoluzione, per non aver commesso il fatto, pronunciate nei confronti di concorrenti nel reato.

Ha, inoltre, censurato l'interpretazione data dalla Corte di appello alle conversazioni intercettate, poste a fondamento dell'affermazione della responsabilità.

2.2. Con il terzo e il quarto motivo di ricorso ha lamentato l'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale derubricato il reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/90, non risultando accertato il valore ponderale del principio attivo presente nel corpo del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo e il secondo motivo sono privi di specificità.

2.1. La Corte territoriale ha evidenziato che l'affermazione della responsabilità dell'imputata si fondava «essenzialmente sul contenuto delle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra la donna e altri correi: elementi su cui l'appellante non si era confrontata, essendosi limitata a richiamare solo il contenuto di alcuni colloqui».

In particolare, secondo il Collegio di appello, dalle conversazioni era possibile ricostruire il ruolo svolto dall'imputata nell'importazione da [OSCURATO:PERSONA] di cocaina per un quantitativo pari a sei litri, consistito nel mettere in contatto [OSCURATO:PERSONA] con il fratello di [OSCURATO:PERSONA].

La donna era ben a conoscenza de fatto che si stava organizzando un trasporto di droga, avendo assistito alle telefonate, in cui si parlava delle modalità con cui doveva essere traportata la cocaina, e avendo ricevuto le scarpe che, in un primo momento, dovevano contenere la droga da trasportare e di cui, su invito di [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe dovuto parlare con alcuno.

Siffatte argomentazioni sono immuni da vizi rilevabili in questa sede.

La Corte territoriale ha, infatti, interpretato le conversazioni intercettate alla luce dei rapporti tra i soggetti coinvolti, del significato logico delle espressioni 2utilizzate, del contesto in cui esse si inserivano e dei riscontri derivanti dalle attività di osservazione e pedinamento della polizia giudiziaria, culminate nel sequestro.

Da tali elementi ha desunto che l'operazione riguardava l'importazione di cocaina, indicata in modo univoco nelle conversazioni, per un quantitativo certamente rilevante, come confermato dall'entità del liquido sequestrato, risultato positivo al narcotest, dal contenuto dei colloqui a cui aveva partecipato la ricorrente e dalle modalità professionali e collaudate della fornitura, non riconducibili a una consegna al dettaglio, bensì all'introduzione nel territorio nazionale di partite all'ingrosso.

Al riguardo giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01).

Gli stessi principi risultano ribaditi anche con riguardo all'esegesi del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, per quanto esso si riveli criptico e brachilogico, cifrato o simbolicamente allusivo (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 — 01).

Nel caso in esame, la ricorrente non ha dedotto profili di manifesta illogicità o irragionevolezza del significato attribuito alle conversazioni dai Giudici del merito, essendosi limitata a prospettare una diversa e non consentita lettura dei dialoghi intercettati.

2.2. La correttezza delle argomentazioni della sentenza impugnata non è inficiata dall'assoluzione per non avere commesso il fatto, pronunciata nei confronti di alcuni correi nell'ambito del parallelo procedimento, definito con rito abbreviato.

Sul punto la Corte di appello ha rilevato che l'assoluzione dei correi era fondata sulla mancanza di elementi di prova significativi a loro carico, ma la circostanza era poco rilevante nel presente procedimento, poiché nel giudizio dibattimentale erano state acquisite, in particolare, le intercettazioni telefoniche che non erano state indicate a supporto del compendio probatorio del giudizio abbreviato.

Trattasi di rilievi immuni da vizi, tenuto conto che questa Corte è ferma nel ritenere che l'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del ne bis in idem, può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di 3accertare la sussistenza e il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare (Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, dep. 2020, Consob c/Ligresti, Rv. 278389 - 01; Sez. 2, n. 9693 del 17/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266656 - 01).

3. Il terzo e il quarto motivo, concernenti la mancata qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non sono deducibili.

La questione non è stata sollevata in appello e la relativa valutazione richiederebbe accertamenti in fatto, preclusi al Giudice di legittimità.

4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali di legge e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppina A. R. [OSCURATO:PERSONA]— e-e-) lcu.tDEPOSITATO [OSCURATO:PERSONA] ;L. 2 2 LUG 2026 ciRrnizIA IO • i eppina dune! Doli.ira 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica all'anzidetta requisitoria, depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 gennaio 2026, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Civitavecchia il 20 giugno 2017, la Corte di appello di Roma ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 9780 d.P.R. n. 309/90, in anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo e il secondo motivo ha censurato l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione anche alla luce dell'acquisizione di sentenze irrevocabili di assoluzione, per non aver commesso il fatto, pronunciate nei confronti di concorrenti nel reato. Ha, inoltre, censurato l'interpretazione data dalla Corte di appello alle conversazioni intercettate, poste a fondamento dell'affermazione della responsabilità. 2.2. Con il terzo e il quarto motivo di ricorso ha lamentato l'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale derubricato il reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/90, non risultando accertato il valore ponderale del principio attivo presente nel corpo del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo sono privi di specificità. 2.1. La Corte territoriale ha evidenziato che l'affermazione della responsabilità dell'imputata si fondava «essenzialmente sul contenuto delle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra la donna e altri correi: elementi su cui l'appellante non si era confrontata, essendosi limitata a richiamare solo il contenuto di alcuni colloqui». In particolare, secondo il Collegio di appello, dalle conversazioni era possibile ricostruire il ruolo svolto dall'imputata nell'importazione da [OSCURATO:PERSONA] di cocaina per un quantitativo pari a sei litri, consistito nel mettere in contatto [OSCURATO:PERSONA] con il fratello di [OSCURATO:PERSONA]. La donna era ben a conoscenza de fatto che si stava organizzando un trasporto di droga, avendo assistito alle telefonate, in cui si parlava delle modalità con cui doveva essere traportata la cocaina, e avendo ricevuto le scarpe che, in un primo momento, dovevano contenere la droga da trasportare e di cui, su invito di [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe dovuto parlare con alcuno. Siffatte argomentazioni sono immuni da vizi rilevabili in questa sede. La Corte territoriale ha, infatti, interpretato le conversazioni intercettate alla luce dei rapporti tra i soggetti coinvolti, del significato logico delle espressioni 2utilizzate, del contesto in cui esse si inserivano e dei riscontri derivanti dalle attività di osservazione e pedinamento della polizia giudiziaria, culminate nel sequestro. Da tali elementi ha desunto che l'operazione riguardava l'importazione di cocaina, indicata in modo univoco nelle conversazioni, per un quantitativo certamente rilevante, come confermato dall'entità del liquido sequestrato, risultato positivo al narcotest, dal contenuto dei colloqui a cui aveva partecipato la ricorrente e dalle modalità professionali e collaudate della fornitura, non riconducibili a una consegna al dettaglio, bensì all'introduzione nel territorio nazionale di partite all'ingrosso. Al riguardo giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01). Gli stessi principi risultano ribaditi anche con riguardo all'esegesi del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, per quanto esso si riveli criptico e brachilogico, cifrato o simbolicamente allusivo (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 — 01). Nel caso in esame, la ricorrente non ha dedotto profili di manifesta illogicità o irragionevolezza del significato attribuito alle conversazioni dai Giudici del merito, essendosi limitata a prospettare una diversa e non consentita lettura dei dialoghi intercettati. 2.2. La correttezza delle argomentazioni della sentenza impugnata non è inficiata dall'assoluzione per non avere commesso il fatto, pronunciata nei confronti di alcuni correi nell'ambito del parallelo procedimento, definito con rito abbreviato. Sul punto la Corte di appello ha rilevato che l'assoluzione dei correi era fondata sulla mancanza di elementi di prova significativi a loro carico, ma la circostanza era poco rilevante nel presente procedimento, poiché nel giudizio dibattimentale erano state acquisite, in particolare, le intercettazioni telefoniche che non erano state indicate a supporto del compendio probatorio del giudizio abbreviato. Trattasi di rilievi immuni da vizi, tenuto conto che questa Corte è ferma nel ritenere che l'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del ne bis in idem, può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di 3accertare la sussistenza e il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare (Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, dep. 2020, Consob c/Ligresti, Rv. 278389 - 01; Sez. 2, n. 9693 del 17/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266656 - 01). 3. Il terzo e il quarto motivo, concernenti la mancata qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non sono deducibili. La questione non è stata sollevata in appello e la relativa valutazione richiederebbe accertamenti in fatto, preclusi al Giudice di legittimità. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali di legge e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppina A. R. [OSCURATO:PERSONA]— e-e-) lcu.tDEPOSITATO [OSCURATO:PERSONA] ;L. 2 2 LUG 2026 ciRrnizIA IO • i eppina dune! Doli.ira 4
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