CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 05096/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28927/2022r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine delricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domici- liato in Roma, via Arno, n. 6, presso il suo studio. -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza delTribunale di Castrovillari n. 527/2022, depositata il 26/4/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 2RG n. 28927/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 2017 [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'omonima impresa di [OSCURATO:PERSONA], chie- deva al Giudice di pace del Comune di Campana il pagamento della somma di euro 3.604,99, a titolo di saldodei compensi e di restitu- zione delle somme trattenute a garanzia relative al contratto d'ap- palto n. 79 del 24/6/1993, con riferimento a lavori che erano stati ultimati il 30/3/1996. 2. Proponeva opposizione il Comune, eccependo preliminar- mente la prescrizione dei diritti, in quanto da un lato non era mai intervenuto il collaudo delle opere, e dall'altro non era pervenuta all'amministrazione alcuna diffida da parte dell'appaltatore per lo svolgimento delle relative operazioni. 3. Con sentenza n.7 del 2019 il Giudice di pace accoglieva l'op- posizione. 4. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], deducendo era stato inviato al Comune un atto di diffida in data 5/11/2001. 5. Si costituiva in appello il Comune,deducendo che «in data 5/ 11/2011 non era pervenuta presso gli uffici comunali, da parte dell'appellante, nessuna lettera di messa in mora, in quanto detta missiva aveva altro oggetto («Richiesta di partecipazione alla realiz- zazione dei lavori in economia, nonché forniture e noli mezzi mecca- nici per il Comune»). 6. Con sentenza n. 527/2022, depositata il 26/4/2022, il Tribu- nale di Castrovillari rigettava l'appello. In particolare, per quel che ancora qui rileva, il Tribunale eviden- ziava che il termine di prescrizione decorreva dal momento di appro- vazione del collaudo. 3RG n. 28927/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nella specie, era pacifico che il collaudo finale non era intervenuto nel termine di legge. In tal caso, ove l'amministrazione avesse omesso di adottare e comunicare le sue determinazioni in congruo periodo di tempo, tale comportamento omissivo denunciava di per sé il rifiuto dell'ammini- strazione e il suoinadempimento, sicché l'appaltatore poteva far va- lere direttamente i diritti, in via giudiziaria o arbitrale, senza neces- sità di dover mettere preliminarmente in mora l'amministrazione di assegnare un termine. In tal caso si realizzavano le condizioni perchéiniziasse a decor- rere il termine di prescrizione del suo diritto. Al collaudo finale dell'opera pubblica si applicava il termine di compimento delle operazioni di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori pre- visto dall'art.5 della legge n. 741 del 1981. Superato il periodo di seimesi dall'ultimazione dei lavori, iniziava a decorrere la prescrizione del credito. Nella specie, la prescrizione decennale, essendo statii lavori ul- timati in data 30/3/1996, iniziava a decorrere dal 30/9/1996, decorsi seimesi dall'ultimazione dei lavori. Nel lasso temporale tra l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il periodo di prescrizione era interamente decorso. Aggiungeva il Tribunale che «quand'anche si volesse ritenere di- mostrata la ricezione da parte del Comune di Campana della diffida ad adempiere spedita dal Geom. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], non sarebbe comunque possibile attribuire a tale comunicazione efficacia interruttiva del termine prescrizionale, in quanto la prescrizione de- cennale dei diritti dell'appaltatore era giàintervenuta in quella data». 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Giu- seppe [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta. 8. Non ha svolto attività difensiva il Comune. 4RG n. 28927/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art.115 c.p.c., ex art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.». 2. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta «l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.». [OSCURATO:PERSONA] d'appello sarebbe incorso «in un macroscopico errore di percezione delle prove prodottein giudizio, siccome alcuna diffida è stata mai prodotta recante la data del 3/11/2011, mentre egli non ha tenuto conto di quella effettivamente versata in atti del 3/11/ 2001. Invero, la data della diffida spedita dal [OSCURATO:PERSONA] è del 3/11/ 2001 enon del 2011 […] tra l'altro il [OSCURATO:PERSONA] aveva pure prodotto la lettera assunta al protocollo n.192 del 24/1/2000». L'appaltatore, dunque, aveva prodotto sia la copia della lettera assunta al n. 192 del 24/1/2000 del protocollo del Comune, che la lettera di diffida e messa in mora inviata al Comune a mezzo racco- mandata A/R, ricevuta il 5/11/2001, come dimostrato dalle ricevute postali prodottein giudizio. 3. I duemotivi, che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondatinei termini di cui in motivazione. 4. Ed infatti, per questa Corte, il diritto dell'appaltatore ad otte- nere il pagamento della rata di saldo delle opere realizzate, nonché gli eventuali compensi aggiuntivi, sorge in seguito all'esito positivo del collaudo, ciò perché il collaudo vale come accettazione dell'opera da parte della stazione appaltante, essendo estraneo all'appalto di opera pubblica il momento della consegna così come conosciuto, in generale, dagli artt. 1665 e 1667 c.c. (Cass., 6/8/2015, n. 16550; Cass., n. 1509 del 2015; Cass. n. 1513 del 2011). 5RG n. 28927/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] specie, risulta pacifico che i lavori sono stati ultimati, come da accertamento di merito del Giudice d'appello, il 30/3/1996, senza che sia stato effettuato il collaudo. Inoltre, è altrettanto pacifico che il collaudo doveva avvenire en- tro seimesi dall'ultimazione dei lavori, quindi entro il 30/9/1996. Entro tale data, come detto, non v'è stato il collaudo. 5. Tuttavia deve precisarsi che, per questa Corte, ciò non signi- fica che nel termine antecedente alla disposizione di cui all'art. 5 della legge n. 741 del 1981, in cui non era previsto alcun termine legale per il compimento delle operazioni di collaudo e nella cui vi- genza il contratto è stato concluso ed i lavori ultimati, la stazione appaltante potesse procrastinare indefinitamentele dette operazioni, avendo più volte affermato che l'approvazione del collaudo con la delibera sulle domande dell'appaltatore deve intervenire in un arco di tempo compreso nei limiti della tollerabilità e delle normali esi- genze di definire rapporto senza ritardi ingiustificati, tenuto conto della natura del rapporto medesimo, dell'economia generale del con- tratto del rispettivo interesse delle parti (Cass., n. 16550 del 2015; Cass., n. 132 del 2009; Cass. n. 23747 del 2007). Di conseguenza, ove l'amministrazione abbia omesso di adottare e comunicare le sue determinazioni in un congruoperiodo di tempo, tale comportamento omissivo denuncia di per sé il rifiuto dell'ammi- nistrazione ed il suo inadempimento, e l'appaltatore può far valere direttamente i suoi diritti, in via giudiziaria o arbitrale, senza neces- sità di dover preliminarmente mettere in mora l'amministrazione o di assegnare un termine, e tantomeno di sperimentare il procedi- mento di cui all'art.1183 10 c.c. (Cass. n. 16550 del 2015). Ciò significa che il termine di prescrizione del diritto dell'appalta- tore inizia a decorrere, a norma dell'art.2935 c.c., ancorché il mo- mento iniziale di tale termine non sia stato preventivamente e pre- 6RG n. 28927/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio cisamente determinato, essendo esso determinabile e individuabile in base ai suddetti oggettivi criteri di valutazione (Cass. n. 16550 del 2015). Più recentemente, si è ribadito che in tema di appalto di opere pubbliche, l'inutile scadenza del termine per l'esecuzione del collaudo (che è stato normativamente fissato in sei mesi dalla ultimazione dei lavori ex art. 4 della legge n. 741 del 1981), conseguente all'ina- dempimento dell'ente committente, fa sorgere il diritto dell'appalta- tore al pagamento del saldo, maggiorato degli interessi previsti dallo art. 30, comma 3, del d.m. n. 145 del 2000, stante il ritardo nell'e- stinzione dell'obbligazione, che gli consente di agire per l ' adempi- mento, senza necessità di mettere in mora l'amministrazione, e se- gna il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione del credito (Cass., sez. 1, 13/11/2024, n. 29262; Cass., sez. 1, 13/3/2019, n. 7194; Cass., sez. 1, 29/1/2019, n. 2477). Risulta, dunque, pacifico che, ai fini del computo del termine de- cennale di prescrizione, deve farsi riferimento alla data del 30/9/ 1996, essendo decorsi seimesi dall'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 30/3/1996. 6. Tuttavia, l'errore in cui è incorso il Giudice di secondo grado consiste nell'aver erroneamente reputato che la diffida ad adempiere inviata dall'appaltatore il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi all'interno del termine decennale di prescrizione che scadeva il 30/9/2006, sarebbe stata invece spedita il 3/11/2011, quando «la prescrizione decennale dei diritti dell'appaltatore era già intervenuta a quella data». In realtà,l' appaltatrice ricorrente aveva spedito al Comune ben tre lettere: la lettera n.192 del 24/1/2000; la lettera raccomandata in data 5/11/2001 e la lettera n.5012 del 19/10/2011. Il Tribunale, invece, non ha tenuto conto in alcun modo né della lettera n.192 del 24/1/2000, ma soprattutto della diffida ad adem- 7RG n. 28927/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio piere - così ritenuta dal T ribunale - inviata il 5/11/2001, facendo confusione con la successiva lettera n. 5012 del 19/10/2011 , an- ch'essa costituente diffida. Pertanto, il termine di prescrizione, che ha iniziato a decorrere il 30/9/1996, è stato interrotto una prima volta dalla lettera inviata dal [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (e già dalla lettera precedente del 24/1/2000, n. 192) e, una seconda volta, dalla lettera del [OSCURATO:PERSONA] del 15/10/ 2011, rendendo tempestivo il ricorso per decreto ingiuntivo (decreto ingiuntivo emesso il 6/4/2017). 7. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio al Tribunale di Castrovillari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità