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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2026

Cassazione n. 22180/2026

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a CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 18/10/2024 R.G.N. 66/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8890/2025Numero sezionale 2396/2026Numero di raccolta generale 22180/20261.

Con avviso di addebito relativo all’annualità 2017, l’INPSintimava al sig. [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma dieuro 3.004,16, a titolo di contributi asseritamente dovuti allaGestione commercianti per il solo anno 2017.

Il destinatarioproponeva opposizione, deducendo, in sintesi, l’illegittimità dellapretesa per duplicità contributiva, l’assenza di titolo e diaccertamenti ispettivi o amministrativi idonei a fondare, perl’annualità 2017, un obbligo contributivo alla Gestionecommercianti in presenza di versamenti regolarmente accreditatialla Gestione dipendenti, la violazione del giudicato, iltravisamento della prova, la violazione dell’art. 8 del d.P.R. 26aprile 1957, n. 818, l’erronea ripartizione dell’onere probatorio el’omesso esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudicedi appello.2.

Il Tribunale respingeva l’opposizione, ritenendo che lapretesa dell’INPS trovasse fondamento nella qualificazione delrapporto come riconducibile alla Gestione commercianti e che ledifese dell’opponente non fossero idonee a superare gli effetti delpregresso contenzioso e della documentazione acquisita.3.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 575/2024,rigettava l’impugnazione, ritenendo, per quanto qui rileva,sussistente un effetto preclusivo esterno, quanto allaqualificazione del rapporto, derivante da precedente giudicato;non utilmente invocabile l’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957;inammissibili le produzioni documentali effettuate in appello;insussistente l’eccezione di pagamento, nonché il dedottoaffidamento nella correttezza della posizione contributiva.4.

Avverso tale sentenza il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a dieci motivi.5.

L’INPS ha resistito con controricorso.

Numero registro generale 8890/2025Numero sezionale 2396/20266.

All’esito della discussione, sentito il relatore, il Collegio haNumero di raccolta generale 22180/2026riservato la decisione.

Data pubblicazione 28/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello posto afondamento della decisione una causa petendi diversa da quelladedotta dall’INPS, nonché la violazione degli artt. 101 e 132 c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per nullità dellasentenza derivante dalla dedotta violazione del contraddittorio,oltre alla violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957.1.1.

Parte ricorrente deduce che nel giudizio non si era maidiscusso della sussistenza dell’elemento della subordinazione e chel’accertamento della natura del rapporto di lavoro fra il ricorrentee la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell’anno 2017 non era oggetto dellacontroversia, poiché l’Inps aveva fondato il proprio diritto dicredito sulla sentenza della Corte d’appello di Bologna n.671/2013.

In tale prospettiva, lamenta la violazione dell’art. 112c.p.c., rilevando che la Corte d’appello avrebbe posto a base delladecisione una causa petendi diversa da quella dedotta dall’Istituto.1.2.

Il motivo è infondato.Secondo quanto affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 4febbraio 2016, n. 2209; n. 6533/2024), in tema di giudizio diappello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato, come il principio del tantum devolutum quantumappellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiestain base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quellaprospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridicadei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridicadiverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazionedi tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito delpetitum e della causa petendi, confermi la decisione imNpumuegron reagtisatro generale 8890/2025Numero sezionale 2396/2026sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primoNumero di raccolta generale 22180/2026grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivaDzaitoa npuebb licazione 28/06/2026elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o nonespressamente menzionati dal primo giudice.Nel caso in esame, la causa petendi della pretesa contributivaè lo svolgimento di attività commerciale abituale e prevalente, giàaccertata dal precedente giudicato, da cui l’Istituto fa derivarel’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti e lacorrispondente insussistenza del rapporto di lavoro subordinato.

Ilrichiamo alla sentenza n. 671/2013 costituisce solo l’argomentoutilizzato dall’Inps a sostegno della legittimità dell’iscrizione e nonesaurisce l’oggetto del giudizio; ne consegue che il tema della realenatura del rapporto e dell’esclusione della subordinazione non eraestraneo alla lite, fermo restando che la correttezza del suo utilizzoai fini dell’annualità 2017 è questione distinta, esaminata neisuccessivi motivi sul giudicato esterno e sull’onere della prova.2.

Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., il ricorrente denuncia la violazione efalsa applicazione dell’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 edella l. n. 613 del 1966, per avere l’Inps preteso i contributi daversare alla Gestione commercianti in presenza di una iscrizionealla Gestione dipendenti con versamenti regolari alla stessaaccreditati, con conseguente violazione del principio che vieta ladoppia contribuzione per lo stesso periodo e per lo svolgimentodella stessa attività lavorativa.2.1.

Il motivo è infondato.La pretesa contributiva dell’Inps non si basa, in tesi, sulladoppia contribuzione, ma sull’assunto per cui i contributiavrebbero dovuto essere versati alla Gestione commercianti inragione della insussistenza del rapporto di lavoro subordinato.

Ciònon esclude, tuttavia, che resti da verificare – come si diràesaminando il quarto– se tale ricostruzione potesse esserNeum eersot reegsisatro generale 8890/2025Numero sezionale 2396/2026automaticamente all’annualità 2017 e se i versamenti allaNumero di raccolta generale 22180/2026Gestione dipendenti fossero ancora contestabili alla luce dell’Daartat .p u8bb licazione 28/06/2026d.P.R. n. 818/1957.3.

Il terzo motivo addebita alla sentenza impugnata, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazionedell’art. 2909 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appelloritenuto esistente il giudicato interno in ordine all’eccezione diviolazione dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, nonriproposta in sede di gravame.3.1.

Il motivo presenta profili di inammissibilità per difetto diautosufficienza, in quanto formulato senza il necessario rispettodegli oneri di specificazione e di allegazione imposti dal combinatodisposto degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., non avendo laparte indicato specificamente dove e come aveva articolato ilmotivo d’appello, la cui formulazione è stata esclusa dalla Corteterritoriale.È, in ogni caso, infondato.Le censure formulate in ordine all’insussistenza dell’obbligo diiscrizione alla Gestione commercianti non implicano, di per sé, chel’appello abbia investito anche il capo della sentenza di primogrado relativo alla detta eccezione processuale, concernente laviolazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazionedegli artt. 1362 e 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 8 deld.P.R. n. 818/1957, per avere la Corte d’appello ritenuto sussistereun giudicato esterno del tutto inconfigurabile; deduce, inoltre, iltravisamento della prova e la violazione dell’art. 2697 c.c., peravere la sentenza erroneamente posto a carico del destinatariodell’avviso l’onere della prova.

Si tratta del motivo centrale delricorso.4.1.

Il motivo è fondato.In materia di obbligazioni contributive, il Nruamperpo orergtisotro generale 8890/2025Numero sezionale 2396/2026previdenziale non può essere trattato come un rapporto di durataNumero di raccolta generale 22180/2026unico e inscindibile ai fini del giudicato.

È consolidato l’indirizDzatoa pdubib licazione 28/06/2026questa Corte, ribadito anche da Cass. n. 30476 del 2025 e Cass.n. 23917 del 2025, in continuità con Cass., Sez.

Un., n. 10933 del1997, Cass. n. 7981 del 2016 e Cass. n. 30853 del 2021, secondocui la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei terminidi riferimento e di connotazione del rapporto, basta a farconfigurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti,sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, cheanche per il futuro l’obbligo contributivo si atteggi in undeterminato modo, poiché, per questa parte, giudicherebbe di unrapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti.Ne consegue che la sentenza n. 671/2013 della Corte d’appello diBologna, relativa al periodo 2003-2008, non potevaautomaticamente spiegare effetti preclusivi con riferimentoall’annualità 2017, tanto più in presenza di un evidente saltotemporale e in difetto di accertamento di un elemento costitutivotendenzialmente permanente riferibile anche al diverso periodooggetto dell’avviso impugnato.

La Corte territoriale, invece, haritenuto “pacifica” e “definita con valore di giudicato”l’insussistenza della subordinazione dall’ottobre 1994 in poi,valorizzando l’accertamento contenuto nel giudizio definito conordinanza n. 14792/2020, relativo al periodo dal 1.04.2003 al31.03.2008, da cui ha fatto discendere la legittimità della pretesacontributiva anche per il 2017, senza chiarire quali fattipermanenti sarebbero stati accertati e, soprattutto, senzaverificare la necessaria identità oggettiva tra il petitum e la causapetendi dei due giudizi.

La conclusione non è infirmata dagli arrestiche, in linea con i principi elaborati in materia tributaria,ammettono una proiezione del giudicato in presenza diqualificazioni giuridiche o altri elementi preliminari di caratteretendenzialmente permanente, poiché anche tali Nduemcerios rieoginstrio generale 8890/2025Numero sezionale 2396/2026escludono qualsivoglia estensione automatica e richiedono che chiNumero di raccolta generale 22180/2026invoca il giudicato dimostri la persistente identità della fattispDeatca ipeub,b licazione 28/06/2026senza variazioni rilevanti nel periodo successivo (cfr. Cass. n.37561 del 2021).

Ne consegue che la sentenza impugnata ha fattomalgoverno dei principi regolatori della materia, attribuendo alprecedente giudicato un’efficacia espansiva non consentita neitermini in cui è stata affermata.4.2.

Sotto altro profilo, è fondata la censura concernente ilriparto dell’onere della prova.

Nei giudizi di opposizione ad avvisodi addebito, l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi dellapretesa contributiva grava sull’Inps, mentre la sentenzaimpugnata ha erroneamente attribuito al ricorrente l’onere didimostrare il mutamento delle circostanze poste a basedell’accertamento del 2008, senza considerare che da tale anno inavanti egli era rimasto iscritto alla Gestione dipendenti e che lapretesa contributiva per il 2017 richiedeva un autonomoaccertamento dei relativi presupposti.

È vero che Cass. n.809/2021 riconosce, in presenza di un effettivo disconoscimentoex tunc della posizione previdenziale da parte dell’INPS perinesistenza originaria del rapporto subordinato, l’onere di chiinvochi la subordinazione di provarne in modo certo l’elementoqualificante; ma tale regola postula che siano previamenteaccertati e motivati i presupposti dell’autotutela invalidante, conspecifico riferimento alla posizione contestata e ai periodi rilevanti.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha sostanzialmente invertitoil corretto riparto probatorio, senza verificare se l’Istituto avesseeffettivamente esercitato un potere di annullamento dellaposizione assicurativa nei termini rigorosi sopra indicati e senzaaccertare le concrete modalità di svolgimento del rapporto perl’annualità oggetto dell’avviso.5.

Vanno ora esaminati il quinto, il sesto, l’ottavo e iNl umdeeroc riemgisotro generale 8890/2025Numero sezionale 2396/2026motivo che investono questioni che presuppongono il definitivoNumero di raccolta generale 22180/2026accertamento, per i singoli periodi contributivi, dei fatti costiDtautat pivubib licazione 28/06/2026della pretesa dell’INPS e della corretta delimitazione dell’efficaciadel precedente giudicato; sicché, una volta accolti il quarto e ilsettimo ed esclusa, con il rigetto del nono, la rilevanza del diversogiudicato invocato dal ricorrente, le censure ora richiamatepossono essere ricondotte a un esito di assorbimento, in quantodipendenti dalla rinnovata valutazione demandata al giudice dirinvio.5.1.

Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia la violazionedell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957, per avere la sentenzaimpugnata omesso ogni valutazione in ordine alla applicabilità ditale norma e ritenuto sussistere un obbligo contributivo per unagestione diversa da quella dei lavoratori dipendenti, nella quale illavoratore era iscritto, in assenza di alcun accertamento delcarattere indebito dei versamenti eseguiti nel quinquennioantecedente.La sentenza impugnata ha escluso l’applicabilità dell’art. 8d.P.R. n. 818/1957 sul presupposto che difettasse un validorapporto assicurativo riconducibile alla Gestione presso cui iversamenti erano stati eseguiti e che la pretesa dell’Inps sifondasse sull’inesistenza del rapporto subordinato denunciato5.2.

Con il sesto motivo, il ricorrente deduce la violazionedell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente affermato cheera precluso l’esame degli argomenti difensivi esposti nell’atto digravame e non sollevati in primo grado.5.3.

Con l’ottavo motivo, il ricorrente deduce la violazione degliartt. 1175 e 1375 c.c. e del principio di affidamento legittimo.Lamenta che l’INPS, dopo avere riconosciuto senza riserva lapensione definitiva al Trabucchi nel maggio 2011 e al Pavani nel2017, a seguito del previo riconoscimento della pNuemnersoi roegnisetro generale 8890/2025Numero sezionale 2396/2026provvisoria, ha ingenerato un legittimo affidamento sullaNumero di raccolta generale 22180/2026consistenza della posizione contributiva risultante dall’estDraatat ptuobb licazione 28/06/2026conto previdenziale e sulla maturazione del diritto a pensione.Assume che l’Istituto abbia poi illegittimamente eliminato talecontribuzione, nel 2016 e comunque molti anni dopo l’erogazionedella pensione definitiva, senza titolo e con motivazione priva diriscontro.Sostiene che tale condotta, tenuta a fronte di un rapporto dilavoro certo e non controverso, violi i doveri di correttezza e buonafede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e precluda, comunque, lariconduzione alla Gestione commercianti della posizioneprevidenziale già riconosciuta ai ricorrenti come posizione dalavoro dipendente per il periodo successivo all’accertamento del26 giugno 2008.5.4.

Con il decimo e ultimo motivo, il ricorrente denuncia laviolazione dell’art. 1180 c.c., degli artt. 2114, 2115 e 2116 c.c. edegli artt. 1, 8 e 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, oltre alla nullitàdella sentenza per omessa motivazione per relationem, senzavalutazione dei motivi di gravame.5.5.

Il quinto, il sesto, l’ottavo e il decimo motivo sonoassorbiti.L’accoglimento del quarto e del settimo motivo comporta,infatti, la cassazione della sentenza impugnata in relazione aipresupposti fondanti della pretesa contributiva azionata, sotto ilprofilo dell’erronea estensione del giudicato esterno a periodiulteriori rispetto a quelli oggetto del precedente contenzioso edell’alterazione del corretto riparto dell’onere della prova.Una volta esclusa l’efficacia espansiva automatica delprecedente giudicato e demandato al giudice di rinvio il nuovoaccertamento, per i singoli periodi, dei fatti costitutividell’obbligazione contributiva, restano necessariamente travolte,perché dipendenti o subordinate a tale preliminare ricosNtruumezrioo rengeist,ro generale 8890/2025Numero sezionale 2396/2026sia le questioni concernenti l’applicabilità dell’art. 8 del d.P.R. n.Numero di raccolta generale 22180/2026818 del 1957, gli effetti dei versamenti eseguiti e la configuraDbatial iptuàbb licazione 28/06/2026dell’adempimento del terzo, sia quelle attinenti alla prescrizione,all’eventuale esercizio dei poteri istruttori officiosi, all’affidamentodel ricorrente, alla domanda risarcitoria e al dedotto abuso nellaformazione del titolo.6.

In particolare, quanto ai motivi quinto e decimo, va soltantoribadito, in via sintetica, che l’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957opera entro confini rigorosi e presuppone la riferibilità deiversamenti a un valido rapporto assicurabile nell’ambitodell’assicurazione generale obbligatoria, non potendo la relativasanatoria essere automaticamente esclusa o affermata per periodidiversi senza uno specifico accertamento del periodo contributivocontroverso.

Tali questioni dovranno pertanto essere riesaminatedal giudice di rinvio, ove ancora rilevanti all’esito della nuovadelimitazione dell’oggetto del giudizio e del rinnovatoaccertamento in fatto.7.

Con il settimo motivo, il ricorrente deduce la violazionedell’art. 437 c.p.c. per avere la Corte d’appello affermatol’inammissibilità delle produzioni documentali effettuate nelgiudizio di appello.7.1.

Il motivo è fondato.In coerenza con Cass. n. 32596 del 2025, nel rito del lavoro ilgiudice può acquisire anche in appello nuovi elementi di prova, purin presenza di decadenza formale, purché la prova riguardi fattiritualmente allegati e si innesti su una pista probatoria ricavabiledagli atti, in modo da colmare un deficit dimostrativo rispetto afatti decisivi per il giudizio.La sentenza impugnata, nel dichiarare inammissibili leproduzioni documentali senza verificare tale decisività ai finiNumero registro generale 8890/2025dell’accertamento dei presupposti della pretesa contributiva, Nnumoenro sezionale 2396/2026Numero di raccolta generale 22180/2026si è attenuta a tale principio.Data pubblicazione 28/06/20268.

Con il nono motivo, esaminato a questo punto per la suaautonomia rispetto ai motivi accolti e a quelli assorbiti, il ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazionedegli artt. 1362 e 2909 c.c., per avere la Corte d’appello disattesol’eccezione di giudicato esterno in ordine alla posizionecontributiva del ricorrente in conseguenza dell’ordinanza resa dalTribunale di Parma il 15 febbraio 2022 nel giudizio n. 322/2021.Deduce che tale provvedimento, pronunciato all’esito diudienza fissata per la discussione e decisione di una causa ritenutadocumentale e matura per la decisione, avrebbe natura disentenza non definitiva e contenuto decisorio, avendo dispostoconsulenza tecnica d’ufficio contabile sul presupposto che iltrattamento pensionistico dovesse essere determinato tenendoconto di tutti i contributi accreditati nelle rispettive posizioniprevidenziali, con imputazione alla Gestione commercianti deicontributi riferiti al periodo dal 26 giugno 2003 al 26 giugno 2008e permanenza, per il resto, dell’accredito nella gestionedipendenti.8.1.

Il motivo è infondato.8.2.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, ai finidella qualificazione di un provvedimento come sentenza oordinanza endoprocessuale, occorre avere riguardo non alla suaforma esteriore o alla relativa intestazione, ma al suo contenutosostanziale e all’effetto giuridico che esso è destinato a produrre;hanno, pertanto, natura di sentenza solo i provvedimenti checontengono una statuizione decisoria ai sensi dell’art. 279 c.p.c.,anche se non definiscono il giudizio.

Nella specie, l’ordinanzaemessa dal Tribunale di Parma, riprodotta nel ricorso, nonpresenta tale contenuto decisorio.

Ciò si desume sia daldispositivo, con il quale il giudice si è limitato ad ammettere unaNumero registro generale 8890/2025consulenza tecnica d’ufficio, demandando al consulenteN umderoi sezionale 2396/2026Numero di raccolta generale 22180/2026verificare se la contribuzione versata per i ricorrenti, previaData pubblicazione 28/06/2026imputazione alla Gestione commercianti dei contributiprevidenziali e assistenziali relativi al periodo dal 26 giugno 2003al 26 giugno 2008, fosse complessivamente idonea ad assicurarela copertura contributiva utile al conseguimento del diritto apensione di anzianità, nonché a quantificare l’eventualetrattamento pensionistico; sia dalla motivazione, nella quale si dàCorte n. 14972/2020, se fosse maturato il diritto dei ricorrenti altrattamento pensionistico.

Ne consegue che correttamente laCorte territoriale ha escluso che da tale ordinanza potesse derivareun giudicato esterno rilevante nel presente giudizio.9.

In conclusione, il ricorso va accolto quanto al quarto e alsettimo motivo; il primo, il secondo, il terzo e il nono motivo vannodichiarati infondati; gli altri motivi restano assorbiti.

La sentenzaimpugnata deve essere pertanto cassata in relazione ai motiviaccolti, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversacomposizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi aiprincipi enunciati e regolerà anche le spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quarto e il settimo motivo; dichiarainfondati i motivi primo, secondo, terzo e nono; dichiara assorbitigli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti,rinviando alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezionelavoroRoma, deciso all’adunanza camerale del 13 maggio 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 8890/2025Numero sezionale 2396/2026Numero di raccolta generale 22180/2026Data pubblicazione 28/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 18/10/2024 R.G.N. 66/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8890/2025Numero sezionale 2396/2026Numero di raccolta generale 22180/20261. Con avviso di addebito relativo all’annualità 2017, l’INPSintimava al sig. [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma dieuro 3.004,16, a titolo di contributi asseritamente dovuti allaGestione commercianti per il solo anno 2017. Il destinatarioproponeva opposizione, deducendo, in sintesi, l’illegittimità dellapretesa per duplicità contributiva, l’assenza di titolo e diaccertamenti ispettivi o amministrativi idonei a fondare, perl’annualità 2017, un obbligo contributivo alla Gestionecommercianti in presenza di versamenti regolarmente accreditatialla Gestione dipendenti, la violazione del giudicato, iltravisamento della prova, la violazione dell’art. 8 del d.P.R. 26aprile 1957, n. 818, l’erronea ripartizione dell’onere probatorio el’omesso esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudicedi appello.2. Il Tribunale respingeva l’opposizione, ritenendo che lapretesa dell’INPS trovasse fondamento nella qualificazione delrapporto come riconducibile alla Gestione commercianti e che ledifese dell’opponente non fossero idonee a superare gli effetti delpregresso contenzioso e della documentazione acquisita.3. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 575/2024,rigettava l’impugnazione, ritenendo, per quanto qui rileva,sussistente un effetto preclusivo esterno, quanto allaqualificazione del rapporto, derivante da precedente giudicato;non utilmente invocabile l’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957;inammissibili le produzioni documentali effettuate in appello;insussistente l’eccezione di pagamento, nonché il dedottoaffidamento nella correttezza della posizione contributiva.4. Avverso tale sentenza il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a dieci motivi.5. L’INPS ha resistito con controricorso. Numero registro generale 8890/2025Numero sezionale 2396/20266. All’esito della discussione, sentito il relatore, il Collegio haNumero di raccolta generale 22180/2026riservato la decisione. Data pubblicazione 28/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello posto afondamento della decisione una causa petendi diversa da quelladedotta dall’INPS, nonché la violazione degli artt. 101 e 132 c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per nullità dellasentenza derivante dalla dedotta violazione del contraddittorio,oltre alla violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957.1.1. Parte ricorrente deduce che nel giudizio non si era maidiscusso della sussistenza dell’elemento della subordinazione e chel’accertamento della natura del rapporto di lavoro fra il ricorrentee la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell’anno 2017 non era oggetto dellacontroversia, poiché l’Inps aveva fondato il proprio diritto dicredito sulla sentenza della Corte d’appello di Bologna n.671/2013. In tale prospettiva, lamenta la violazione dell’art. 112c.p.c., rilevando che la Corte d’appello avrebbe posto a base delladecisione una causa petendi diversa da quella dedotta dall’Istituto.1.2. Il motivo è infondato.Secondo quanto affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 4febbraio 2016, n. 2209; n. 6533/2024), in tema di giudizio diappello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato, come il principio del tantum devolutum quantumappellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiestain base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quellaprospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridicadei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridicadiverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazionedi tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito delpetitum e della causa petendi, confermi la decisione imNpumuegron reagtisatro generale 8890/2025Numero sezionale 2396/2026sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primoNumero di raccolta generale 22180/2026grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivaDzaitoa npuebb licazione 28/06/2026elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o nonespressamente menzionati dal primo giudice.Nel caso in esame, la causa petendi della pretesa contributivaè lo svolgimento di attività commerciale abituale e prevalente, giàaccertata dal precedente giudicato, da cui l’Istituto fa derivarel’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti e lacorrispondente insussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Ilrichiamo alla sentenza n. 671/2013 costituisce solo l’argomentoutilizzato dall’Inps a sostegno della legittimità dell’iscrizione e nonesaurisce l’oggetto del giudizio; ne consegue che il tema della realenatura del rapporto e dell’esclusione della subordinazione non eraestraneo alla lite, fermo restando che la correttezza del suo utilizzoai fini dell’annualità 2017 è questione distinta, esaminata neisuccessivi motivi sul giudicato esterno e sull’onere della prova.2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., il ricorrente denuncia la violazione efalsa applicazione dell’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 edella l. n. 613 del 1966, per avere l’Inps preteso i contributi daversare alla Gestione commercianti in presenza di una iscrizionealla Gestione dipendenti con versamenti regolari alla stessaaccreditati, con conseguente violazione del principio che vieta ladoppia contribuzione per lo stesso periodo e per lo svolgimentodella stessa attività lavorativa.2.1. Il motivo è infondato.La pretesa contributiva dell’Inps non si basa, in tesi, sulladoppia contribuzione, ma sull’assunto per cui i contributiavrebbero dovuto essere versati alla Gestione commercianti inragione della insussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Ciònon esclude, tuttavia, che resti da verificare – come si diràesaminando il quarto– se tale ricostruzione potesse esserNeum eersot reegsisatro generale 8890/2025Numero sezionale 2396/2026automaticamente all’annualità 2017 e se i versamenti allaNumero di raccolta generale 22180/2026Gestione dipendenti fossero ancora contestabili alla luce dell’Daartat .p u8bb licazione 28/06/2026d.P.R. n. 818/1957.3. Il terzo motivo addebita alla sentenza impugnata, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazionedell’art. 2909 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appelloritenuto esistente il giudicato interno in ordine all’eccezione diviolazione dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, nonriproposta in sede di gravame.3.1. Il motivo presenta profili di inammissibilità per difetto diautosufficienza, in quanto formulato senza il necessario rispettodegli oneri di specificazione e di allegazione imposti dal combinatodisposto degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., non avendo laparte indicato specificamente dove e come aveva articolato ilmotivo d’appello, la cui formulazione è stata esclusa dalla Corteterritoriale.È, in ogni caso, infondato.Le censure formulate in ordine all’insussistenza dell’obbligo diiscrizione alla Gestione commercianti non implicano, di per sé, chel’appello abbia investito anche il capo della sentenza di primogrado relativo alla detta eccezione processuale, concernente laviolazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazionedegli artt. 1362 e 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 8 deld.P.R. n. 818/1957, per avere la Corte d’appello ritenuto sussistereun giudicato esterno del tutto inconfigurabile; deduce, inoltre, iltravisamento della prova e la violazione dell’art. 2697 c.c., peravere la sentenza erroneamente posto a carico del destinatariodell’avviso l’onere della prova. Si tratta del motivo centrale delricorso.4.1. Il motivo è fondato.In materia di obbligazioni contributive, il Nruamperpo orergtisotro generale 8890/2025Numero sezionale 2396/2026previdenziale non può essere trattato come un rapporto di durataNumero di raccolta generale 22180/2026unico e inscindibile ai fini del giudicato. È consolidato l’indirizDzatoa pdubib licazione 28/06/2026questa Corte, ribadito anche da Cass. n. 30476 del 2025 e Cass.n. 23917 del 2025, in continuità con Cass., Sez. Un., n. 10933 del1997, Cass. n. 7981 del 2016 e Cass. n. 30853 del 2021, secondocui la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei terminidi riferimento e di connotazione del rapporto, basta a farconfigurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti,sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, cheanche per il futuro l’obbligo contributivo si atteggi in undeterminato modo, poiché, per questa parte, giudicherebbe di unrapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti.Ne consegue che la sentenza n. 671/2013 della Corte d’appello diBologna, relativa al periodo 2003-2008, non potevaautomaticamente spiegare effetti preclusivi con riferimentoall’annualità 2017, tanto più in presenza di un evidente saltotemporale e in difetto di accertamento di un elemento costitutivotendenzialmente permanente riferibile anche al diverso periodooggetto dell’avviso impugnato. La Corte territoriale, invece, haritenuto “pacifica” e “definita con valore di giudicato”l’insussistenza della subordinazione dall’ottobre 1994 in poi,valorizzando l’accertamento contenuto nel giudizio definito conordinanza n. 14792/2020, relativo al periodo dal 1.04.2003 al31.03.2008, da cui ha fatto discendere la legittimità della pretesacontributiva anche per il 2017, senza chiarire quali fattipermanenti sarebbero stati accertati e, soprattutto, senzaverificare la necessaria identità oggettiva tra il petitum e la causapetendi dei due giudizi. La conclusione non è infirmata dagli arrestiche, in linea con i principi elaborati in materia tributaria,ammettono una proiezione del giudicato in presenza diqualificazioni giuridiche o altri elementi preliminari di caratteretendenzialmente permanente, poiché anche tali Nduemcerios rieoginstrio generale 8890/2025Numero sezionale 2396/2026escludono qualsivoglia estensione automatica e richiedono che chiNumero di raccolta generale 22180/2026invoca il giudicato dimostri la persistente identità della fattispDeatca ipeub,b licazione 28/06/2026senza variazioni rilevanti nel periodo successivo (cfr. Cass. n.37561 del 2021). Ne consegue che la sentenza impugnata ha fattomalgoverno dei principi regolatori della materia, attribuendo alprecedente giudicato un’efficacia espansiva non consentita neitermini in cui è stata affermata.4.2. Sotto altro profilo, è fondata la censura concernente ilriparto dell’onere della prova. Nei giudizi di opposizione ad avvisodi addebito, l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi dellapretesa contributiva grava sull’Inps, mentre la sentenzaimpugnata ha erroneamente attribuito al ricorrente l’onere didimostrare il mutamento delle circostanze poste a basedell’accertamento del 2008, senza considerare che da tale anno inavanti egli era rimasto iscritto alla Gestione dipendenti e che lapretesa contributiva per il 2017 richiedeva un autonomoaccertamento dei relativi presupposti. È vero che Cass. n.809/2021 riconosce, in presenza di un effettivo disconoscimentoex tunc della posizione previdenziale da parte dell’INPS perinesistenza originaria del rapporto subordinato, l’onere di chiinvochi la subordinazione di provarne in modo certo l’elementoqualificante; ma tale regola postula che siano previamenteaccertati e motivati i presupposti dell’autotutela invalidante, conspecifico riferimento alla posizione contestata e ai periodi rilevanti.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha sostanzialmente invertitoil corretto riparto probatorio, senza verificare se l’Istituto avesseeffettivamente esercitato un potere di annullamento dellaposizione assicurativa nei termini rigorosi sopra indicati e senzaaccertare le concrete modalità di svolgimento del rapporto perl’annualità oggetto dell’avviso.5. Vanno ora esaminati il quinto, il sesto, l’ottavo e iNl umdeeroc riemgisotro generale 8890/2025Numero sezionale 2396/2026motivo che investono questioni che presuppongono il definitivoNumero di raccolta generale 22180/2026accertamento, per i singoli periodi contributivi, dei fatti costiDtautat pivubib licazione 28/06/2026della pretesa dell’INPS e della corretta delimitazione dell’efficaciadel precedente giudicato; sicché, una volta accolti il quarto e ilsettimo ed esclusa, con il rigetto del nono, la rilevanza del diversogiudicato invocato dal ricorrente, le censure ora richiamatepossono essere ricondotte a un esito di assorbimento, in quantodipendenti dalla rinnovata valutazione demandata al giudice dirinvio.5.1. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia la violazionedell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957, per avere la sentenzaimpugnata omesso ogni valutazione in ordine alla applicabilità ditale norma e ritenuto sussistere un obbligo contributivo per unagestione diversa da quella dei lavoratori dipendenti, nella quale illavoratore era iscritto, in assenza di alcun accertamento delcarattere indebito dei versamenti eseguiti nel quinquennioantecedente.La sentenza impugnata ha escluso l’applicabilità dell’art. 8d.P.R. n. 818/1957 sul presupposto che difettasse un validorapporto assicurativo riconducibile alla Gestione presso cui iversamenti erano stati eseguiti e che la pretesa dell’Inps sifondasse sull’inesistenza del rapporto subordinato denunciato5.2. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce la violazionedell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente affermato cheera precluso l’esame degli argomenti difensivi esposti nell’atto digravame e non sollevati in primo grado.5.3. Con l’ottavo motivo, il ricorrente deduce la violazione degliartt. 1175 e 1375 c.c. e del principio di affidamento legittimo.Lamenta che l’INPS, dopo avere riconosciuto senza riserva lapensione definitiva al Trabucchi nel maggio 2011 e al Pavani nel2017, a seguito del previo riconoscimento della pNuemnersoi roegnisetro generale 8890/2025Numero sezionale 2396/2026provvisoria, ha ingenerato un legittimo affidamento sullaNumero di raccolta generale 22180/2026consistenza della posizione contributiva risultante dall’estDraatat ptuobb licazione 28/06/2026conto previdenziale e sulla maturazione del diritto a pensione.Assume che l’Istituto abbia poi illegittimamente eliminato talecontribuzione, nel 2016 e comunque molti anni dopo l’erogazionedella pensione definitiva, senza titolo e con motivazione priva diriscontro.Sostiene che tale condotta, tenuta a fronte di un rapporto dilavoro certo e non controverso, violi i doveri di correttezza e buonafede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e precluda, comunque, lariconduzione alla Gestione commercianti della posizioneprevidenziale già riconosciuta ai ricorrenti come posizione dalavoro dipendente per il periodo successivo all’accertamento del26 giugno 2008.5.4. Con il decimo e ultimo motivo, il ricorrente denuncia laviolazione dell’art. 1180 c.c., degli artt. 2114, 2115 e 2116 c.c. edegli artt. 1, 8 e 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, oltre alla nullitàdella sentenza per omessa motivazione per relationem, senzavalutazione dei motivi di gravame.5.5. Il quinto, il sesto, l’ottavo e il decimo motivo sonoassorbiti.L’accoglimento del quarto e del settimo motivo comporta,infatti, la cassazione della sentenza impugnata in relazione aipresupposti fondanti della pretesa contributiva azionata, sotto ilprofilo dell’erronea estensione del giudicato esterno a periodiulteriori rispetto a quelli oggetto del precedente contenzioso edell’alterazione del corretto riparto dell’onere della prova.Una volta esclusa l’efficacia espansiva automatica delprecedente giudicato e demandato al giudice di rinvio il nuovoaccertamento, per i singoli periodi, dei fatti costitutividell’obbligazione contributiva, restano necessariamente travolte,perché dipendenti o subordinate a tale preliminare ricosNtruumezrioo rengeist,ro generale 8890/2025Numero sezionale 2396/2026sia le questioni concernenti l’applicabilità dell’art. 8 del d.P.R. n.Numero di raccolta generale 22180/2026818 del 1957, gli effetti dei versamenti eseguiti e la configuraDbatial iptuàbb licazione 28/06/2026dell’adempimento del terzo, sia quelle attinenti alla prescrizione,all’eventuale esercizio dei poteri istruttori officiosi, all’affidamentodel ricorrente, alla domanda risarcitoria e al dedotto abuso nellaformazione del titolo.6. In particolare, quanto ai motivi quinto e decimo, va soltantoribadito, in via sintetica, che l’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957opera entro confini rigorosi e presuppone la riferibilità deiversamenti a un valido rapporto assicurabile nell’ambitodell’assicurazione generale obbligatoria, non potendo la relativasanatoria essere automaticamente esclusa o affermata per periodidiversi senza uno specifico accertamento del periodo contributivocontroverso. Tali questioni dovranno pertanto essere riesaminatedal giudice di rinvio, ove ancora rilevanti all’esito della nuovadelimitazione dell’oggetto del giudizio e del rinnovatoaccertamento in fatto.7. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce la violazionedell’art. 437 c.p.c. per avere la Corte d’appello affermatol’inammissibilità delle produzioni documentali effettuate nelgiudizio di appello.7.1. Il motivo è fondato.In coerenza con Cass. n. 32596 del 2025, nel rito del lavoro ilgiudice può acquisire anche in appello nuovi elementi di prova, purin presenza di decadenza formale, purché la prova riguardi fattiritualmente allegati e si innesti su una pista probatoria ricavabiledagli atti, in modo da colmare un deficit dimostrativo rispetto afatti decisivi per il giudizio.La sentenza impugnata, nel dichiarare inammissibili leproduzioni documentali senza verificare tale decisività ai finiNumero registro generale 8890/2025dell’accertamento dei presupposti della pretesa contributiva, Nnumoenro sezionale 2396/2026Numero di raccolta generale 22180/2026si è attenuta a tale principio.Data pubblicazione 28/06/20268. Con il nono motivo, esaminato a questo punto per la suaautonomia rispetto ai motivi accolti e a quelli assorbiti, il ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazionedegli artt. 1362 e 2909 c.c., per avere la Corte d’appello disattesol’eccezione di giudicato esterno in ordine alla posizionecontributiva del ricorrente in conseguenza dell’ordinanza resa dalTribunale di Parma il 15 febbraio 2022 nel giudizio n. 322/2021.Deduce che tale provvedimento, pronunciato all’esito diudienza fissata per la discussione e decisione di una causa ritenutadocumentale e matura per la decisione, avrebbe natura disentenza non definitiva e contenuto decisorio, avendo dispostoconsulenza tecnica d’ufficio contabile sul presupposto che iltrattamento pensionistico dovesse essere determinato tenendoconto di tutti i contributi accreditati nelle rispettive posizioniprevidenziali, con imputazione alla Gestione commercianti deicontributi riferiti al periodo dal 26 giugno 2003 al 26 giugno 2008e permanenza, per il resto, dell’accredito nella gestionedipendenti.8.1. Il motivo è infondato.8.2. Secondo il costante orientamento di questa Corte, ai finidella qualificazione di un provvedimento come sentenza oordinanza endoprocessuale, occorre avere riguardo non alla suaforma esteriore o alla relativa intestazione, ma al suo contenutosostanziale e all’effetto giuridico che esso è destinato a produrre;hanno, pertanto, natura di sentenza solo i provvedimenti checontengono una statuizione decisoria ai sensi dell’art. 279 c.p.c.,anche se non definiscono il giudizio. Nella specie, l’ordinanzaemessa dal Tribunale di Parma, riprodotta nel ricorso, nonpresenta tale contenuto decisorio. Ciò si desume sia daldispositivo, con il quale il giudice si è limitato ad ammettere unaNumero registro generale 8890/2025consulenza tecnica d’ufficio, demandando al consulenteN umderoi sezionale 2396/2026Numero di raccolta generale 22180/2026verificare se la contribuzione versata per i ricorrenti, previaData pubblicazione 28/06/2026imputazione alla Gestione commercianti dei contributiprevidenziali e assistenziali relativi al periodo dal 26 giugno 2003al 26 giugno 2008, fosse complessivamente idonea ad assicurarela copertura contributiva utile al conseguimento del diritto apensione di anzianità, nonché a quantificare l’eventualetrattamento pensionistico; sia dalla motivazione, nella quale si dàCorte n. 14972/2020, se fosse maturato il diritto dei ricorrenti altrattamento pensionistico. Ne consegue che correttamente laCorte territoriale ha escluso che da tale ordinanza potesse derivareun giudicato esterno rilevante nel presente giudizio.9. In conclusione, il ricorso va accolto quanto al quarto e alsettimo motivo; il primo, il secondo, il terzo e il nono motivo vannodichiarati infondati; gli altri motivi restano assorbiti. La sentenzaimpugnata deve essere pertanto cassata in relazione ai motiviaccolti, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversacomposizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi aiprincipi enunciati e regolerà anche le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto e il settimo motivo; dichiarainfondati i motivi primo, secondo, terzo e nono; dichiara assorbitigli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti,rinviando alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezionelavoroRoma, deciso all’adunanza camerale del 13 maggio 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 8890/2025Numero sezionale 2396/2026Numero di raccolta generale 22180/2026Data pubblicazione 28/06/2026
Sentenza Cassazione n. 22180/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris