CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 19243/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuta la manifesta infondatezza del primo motivo, con il quale si deduce l'erronea qualificazione della condotta in termini di minaccia ex art. 336 cod. pen., anziché di oltraggio, posto che le concordi sentenze di merito danno atto del tenore delle frasi rivolte dall'imputato agli operanti, contenenti delle esplicite minacce, direttamente collegate al compimento dell'atto (sanzione amministrativa); ritenuto che l'ulteriore motivo, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, integrata da quella di primo grado, dalle quali emerge che il risarcimento è stato sostanzialmente simbolico, risultando di minima rilevanza e, quindi, ritenuto inidoneo a garantire l'integrale riparazione del danno arrecato, il che prescinde dal fatto che le persone offese possano aver ritenuto di accettare l'importo offerto senza riserve; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere est re [OSCURATO:PERSONA]