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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 21719/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Messina il 17 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Messina il 5 febbraio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato, affermata nonostante la sussistenza di un quadro probatorio obiettivamente incerto, nonché violazione di legge e vizio di motivazione per non aver riqualificato il fatto come violazione del comma 5, anziché del comma 1-bis, dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Il ricorso è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria.

Il ricorrente non indica gli elementi di fatto e le regioni di diritto posti alla base della propria richiesta, né individua le prove di cui si adduce l'inesistenza o l'omessa assunzione e/ valutazione, formulando motivi del tutto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] il gi re estensore ?Pre idente Daniel geni Se rao DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Messina il 17 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Messina il 5 febbraio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato, affermata nonostante la sussistenza di un quadro probatorio obiettivamente incerto, nonché violazione di legge e vizio di motivazione per non aver riqualificato il fatto come violazione del comma 5, anziché del comma 1-bis, dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente non indica gli elementi di fatto e le regioni di diritto posti alla base della propria richiesta, né individua le prove di cui si adduce l'inesistenza o l'omessa assunzione e/ valutazione, formulando motivi del tutto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] il gi re estensore ?Pre idente Daniel geni Se rao DEPOSITA
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