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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29850/2026

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nale di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso per l'inammissibilità del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in difesadi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha esposto i motivi del ricorso chiedendonel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione digiudice del riesame, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di AntonioBruzzaniti avverso il provvedimento del 20 gennaio 2026 della Corte d’appello diMilano, che aveva a sua volta respinto la richiesta di sostituzione della misura dellacustodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.2.

Il ricorrente risulta sottoposto a custodia cautelare in carcere in forzadell’ordinanza applicativa emessa dal G.i.p. di Milano in data 14 aprile 2023 inrelazione ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata altraffico di stupefacenti nonché a plurimi episodi di cessione e detenzione disostanza stupefacente di ingente quantità.Con sentenza del 16 ottobre 2024, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato,il G.u.p. del Tribunale di Milano ha condannato l’imputato alla pena di anni dodicie mesi quattro di reclusione, riqualificando il ruolo originariamente contestato diorganizzatore in quello di partecipe all’associazione, pur ricostruendo una stabilee significativa operatività nel narcotraffico internazionale.In sede cautelare, la Corte d’appello di Milano ha rilevato la persistenteadeguatezza della misura custodiale in carcere, valorizzando la gravità dei fatti, lapresunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e la negativa personalitàdesumibile dal contesto associativo, ritenendo non idonei gli arresti domiciliari,anche in ragione della possibilità di mantenere contatti con il circuito criminale.3.

Il Tribunale del riesame, con l’ordinanza impugnata, ha confermato talevalutazione, evidenziando, in particolare, la sussistenza di una preclusioneendoprocedimentale in ordine all’inidoneità degli arresti domiciliari, già affermatacon precedenti provvedimenti non impugnati, nonché l’assenza di elementi nuoviidonei a incidere sul quadro cautelare, alla luce anche della motivazione dellasentenza di merito, che descrive il ruolo dell’imputato quale soggetto pienamenteinserito nei traffici illeciti e dotato di rilevante capacità operativa, ancorchésubordinato al fratello.4.

Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore, lamentando (insintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.)quanto segue.I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto giudicatocautelare.Assume che la preclusione non sarebbe configurabile in difetto di un previovaglio impugnatorio sulle ordinanze richiamate, trattandosi di provvedimenti nonimpugnati.

Sostiene, inoltre, che sussisterebbero elementi sopravvenuti – inparticolare la motivazione della sentenza di primo grado e la conferma in appellodella riqualificazione del ruolo – idonei a imporre una nuova valutazione nel merito.II) Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta persistente adeguatezza dellacustodia in carcere.Osserva che il Tribunale avrebbe omesso di considerare il significativo decorsodel tempo rispetto ai fatti (risalenti al 2021), la condotta carceraria, la spontaneacostituzione e, soprattutto, il ridimensionamento del ruolo dell’imputato,qualificato come privo di autonomia gestionale.

Deduce, inoltre, lacontraddittorietà della motivazione, che, pur riconoscendo taleridimensionamento, attribuisce all’imputato una professionalità delinquenzialeelevata.III) Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inidoneità delle misure menoafflittive.Deduce che il Tribunale avrebbe formulato un giudizio astratto e nonindividualizzato, senza valutare concretamente l’efficacia degli arresti domiciliari,anche con controllo elettronico, né la possibilità di collocamento presso unacomunità terapeutica, già ritenuta idonea in relazione a coimputati, omettendo diconsiderare la marginalità del ruolo e l’assenza di autonomia operativadell’indagato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.2.

Il primo motivo, con il quale si contesta il richiamo operato dal Tribunalealla preclusione endoprocessuale derivante dalle precedenti ordinanze nonimpugnate, non assume rilievo decisivo.Anche a voler prescindere da tale profilo, infatti, il provvedimento impugnatorisulta sorretto da una autonoma, ampia e logica valutazione della persistentesussistenza delle esigenze cautelari e della perdurante inadeguatezza di misurediverse dalla custodia in carcere.

Il Tribunale non si è limitato a valorizzare lepregresse decisioni cautelari, ma ha proceduto ad una verifica attuale del quadrocautelare, confrontandosi con gli elementi dedotti dalla difesa, e segnatamentecon la riqualificazione del ruolo del ricorrente in termini di partecipazione, con ildecorso del tempo, con la condotta carceraria, con il rientro spontaneo in Italia,con la situazione familiare e con la proposta di applicazione degli arresti domiciliari,anche presso struttura comunitaria.3.

Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente perché entrambidella misura custodiale inframuraria, sono infondati.4.

Va premesso che, nel giudizio di legittimità in materia cautelare, il controllodemandato alla Corte di cassazione non consente una rivalutazione del compendiofattuale posto a fondamento del provvedimento impugnato, ma è limitato allaverifica della esistenza di una motivazione effettiva, non apparente, nonmanifestamente illogica e giuridicamente plausibile.

In tale prospettiva, le censureche tendano a sostituire alla valutazione del giudice del riesame una diversa letturadegli elementi acquisiti non sono consentite (cfr. Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000,Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976– 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 – 01; Sez. 6, n. 11194del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 – 01).5.

Nel caso in esame, il Tribunale ha fondato il proprio giudizio su specifici datifattuali tratti dalla sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato,legittimamente valorizzabile nel procedimento cautelare ai fini della verifica dellapermanenza delle esigenze cautelari.

In tal senso si è espressa la giurisprudenzadi legittimità, secondo cui la sentenza di merito, pur non irrevocabile, costituisceelemento pienamente utilizzabile nella valutazione cautelare, in quanto idoneo afornire una più compiuta ricostruzione del fatto e del ruolo dell’imputato, ove ilgiudice cautelare ne faccia uso in modo non automatico, ma criticamente riferitoalle esigenze di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 55459 del15/06/2017; Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014).Il Tribunale ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, all’esitodel giudizio abbreviato, alla pena di anni dodici e mesi quattro di reclusione perpartecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico e per plurimi episodi dicessione e detenzione di sostanza stupefacente, anche di ingente quantità; hainoltre rilevato che la sentenza di merito, pur riqualificando il ruolo originariamentecontestato di promotore od organizzatore in quello di partecipe, ha ricostruito uncontributo tutt’altro che occasionale o marginale, inserito in un trafficointernazionale di sostanze stupefacenti di rilevante dimensione.In particolare, il giudice del riesame ha valorizzato il fatto che il ricorrenteoperava quale referente fiduciario del fratello Bartolo, indicato come capo delsodalizio, sostituendolo nelle interlocuzioni con fornitori e clienti durante i periodidi assenza, intervenendo anche in operazioni relative a ingenti quantitativi dicocaina, occupandosi della contabilità del traffico illecito e dimostrando pienaconsapevolezza della struttura associativa, delle sue modalità operative e delladimensione transnazionale dell’attività criminale.La motivazione non presenta, dunque, la contraddizione denunciata dalricorrente.

Il Tribunale non ha sovrapposto la figura del partecipe a quelladell’organizzatore, né ha ignorato il ridimensionamento operato nella sentenza dimerito; ha, piuttosto, ritenuto che l’assenza di autonomia gestionale non elidessela rilevanza cautelare delle concrete modalità della partecipazione, connotate dastabile inserimento nel circuito criminale, da conoscenza dei canali diapprovvigionamento e di cessione, da capacità di interlocuzione con soggettiinseriti nel narcotraffico e da affidamento fiduciario da parte del verticedell’associazione.Si tratta di valutazione logica e coerente, poiché il giudizio sulla pericolositànon dipende dalla sola qualificazione formale del ruolo associativo, ma dallaqualità, dall’intensità e dalle modalità del contributo effettivamente prestato.

Nelcaso di specie, il Tribunale ha ritenuto che le “forme sostanziali” dell’adesione alsodalizio, come ricostruite nella sentenza di merito, evidenziassero unasignificativa capacità operativa nel settore del narcotraffico internazionale e unapersistente attitudine alla ripresa di relazioni criminali.6.

Neppure è fondata la censura relativa al decorso del tempo.Il Tribunale ha espressamente preso in considerazione la risalenza dei fatti,rilevando tuttavia che tale dato, isolatamente considerato, non è idoneo a superarela presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., inmancanza di elementi concretamente dimostrativi di un effettivo affievolimentodella pericolosità.La conclusione è coerente con l’orientamento di questa Corte secondo cui, intema di delitti rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 275, comma 3, cod. proc.pen., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza della custodia in carcere non può essere superata per effetto del solodecorso del tempo, occorrendo ulteriori elementi, specifici e significativi, dai qualirisulti l’effettiva attenuazione o cessazione della pericolosità dell’indagato (Sez. 2,n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021,Poggiali, Rv. 282004 - 01).Nel caso in esame, il Tribunale ha spiegato che gli elementi dedotti dalla difesanon possedevano tale efficacia dimostrativa.

Ha considerato la condottacarceraria, la formale incensuratezza, il rientro spontaneo in Italia, le condizionifamiliari e la disponibilità di una struttura comunitaria, ma li ha ritenuti non decisivialla luce della gravità e della stabilità del coinvolgimento del ricorrente nei trafficiilleciti, della sua conoscenza dei canali operativi del sodalizio e del rapportofiduciario con il fratello, capo dell’organizzazione.La valutazione non è manifestamente illogica.

Il Tribunale ha infattievidenziato che il rientro in Italia, valorizzato dalla difesa come indice diaffidabilità, si collocava in un diverso contesto procedimentale, relativo ad unasingola contestazione, e non era sufficiente a neutralizzare il giudizio di pericolositàdesunto dalla più ampia vicenda oggetto del presente procedimento, concernenteun articolato traffico internazionale di stupefacenti.7.

È parimenti immune da vizi la valutazione di inadeguatezza degli arrestidomiciliari.Il Tribunale ha motivato in modo specifico sul punto, osservando che lecondotte contestate e le modalità operative del sodalizio non richiedevanonecessariamente la presenza fisica dell’agente in determinati luoghi, essendofondate su contatti, comunicazioni, direttive, ambasciate e raccordi operativirealizzabili anche a distanza.

Da tale dato il giudice del riesame ha tratto laconclusione che la permanenza presso il domicilio, anche se assistita da controlloelettronico, non fosse idonea a impedire la ripresa di collegamenti con il circuitocriminale e la reiterazione di condotte analoghe.La motivazione si confronta anche con la prospettata collocazione presso lacomunità “[OSCURATO:PERSONA]”, rilevando, da un lato, la già segnalata presenza di uncoimputato presso la medesima struttura e, dall’altro, la non decisività dellaeventuale individuazione di una struttura diversa, poiché il rischio cautelare nonera collegato soltanto al luogo di esecuzione della misura, ma alla possibilità dimantenere o riattivare contatti criminali anche in regime domiciliare o comunitario.Il Tribunale ha inoltre ritenuto neutra l’applicazione del braccialetto elettronicorispetto a condotte delittuose realizzabili anche dal domicilio, così sviluppando unragionamento non astratto, ma coerente con le modalità del traffico descritte nellasentenza di merito e richiamate nell’ordinanza impugnata.Né assume rilievo decisivo il richiamo difensivo al trattamento cautelareriservato ad altri coimputati.

La valutazione sull’adeguatezza della misura deveessere individualizzata e riferita alla specifica posizione dell’indagato; nel caso dispecie, il Tribunale ha fondato il giudizio sulla peculiare relazione fiduciaria traAntonio [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Bartolo, sulla conoscenza dei canali del traffico, sullacapacità di interlocuzione con fornitori e acquirenti e sulla concreta possibilità direiterare condotte illecite attraverso comunicazioni e direttive anche a distanza.8.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.Va, inoltre, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa aldirettore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilitodall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 26 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso per l'inammissibilità del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in difesadi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha esposto i motivi del ricorso chiedendonel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione digiudice del riesame, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di AntonioBruzzaniti avverso il provvedimento del 20 gennaio 2026 della Corte d’appello diMilano, che aveva a sua volta respinto la richiesta di sostituzione della misura dellacustodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.2. Il ricorrente risulta sottoposto a custodia cautelare in carcere in forzadell’ordinanza applicativa emessa dal G.i.p. di Milano in data 14 aprile 2023 inrelazione ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata altraffico di stupefacenti nonché a plurimi episodi di cessione e detenzione disostanza stupefacente di ingente quantità.Con sentenza del 16 ottobre 2024, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato,il G.u.p. del Tribunale di Milano ha condannato l’imputato alla pena di anni dodicie mesi quattro di reclusione, riqualificando il ruolo originariamente contestato diorganizzatore in quello di partecipe all’associazione, pur ricostruendo una stabilee significativa operatività nel narcotraffico internazionale.In sede cautelare, la Corte d’appello di Milano ha rilevato la persistenteadeguatezza della misura custodiale in carcere, valorizzando la gravità dei fatti, lapresunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e la negativa personalitàdesumibile dal contesto associativo, ritenendo non idonei gli arresti domiciliari,anche in ragione della possibilità di mantenere contatti con il circuito criminale.3. Il Tribunale del riesame, con l’ordinanza impugnata, ha confermato talevalutazione, evidenziando, in particolare, la sussistenza di una preclusioneendoprocedimentale in ordine all’inidoneità degli arresti domiciliari, già affermatacon precedenti provvedimenti non impugnati, nonché l’assenza di elementi nuoviidonei a incidere sul quadro cautelare, alla luce anche della motivazione dellasentenza di merito, che descrive il ruolo dell’imputato quale soggetto pienamenteinserito nei traffici illeciti e dotato di rilevante capacità operativa, ancorchésubordinato al fratello.4. Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore, lamentando (insintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.)quanto segue.I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto giudicatocautelare.Assume che la preclusione non sarebbe configurabile in difetto di un previovaglio impugnatorio sulle ordinanze richiamate, trattandosi di provvedimenti nonimpugnati. Sostiene, inoltre, che sussisterebbero elementi sopravvenuti – inparticolare la motivazione della sentenza di primo grado e la conferma in appellodella riqualificazione del ruolo – idonei a imporre una nuova valutazione nel merito.II) Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta persistente adeguatezza dellacustodia in carcere.Osserva che il Tribunale avrebbe omesso di considerare il significativo decorsodel tempo rispetto ai fatti (risalenti al 2021), la condotta carceraria, la spontaneacostituzione e, soprattutto, il ridimensionamento del ruolo dell’imputato,qualificato come privo di autonomia gestionale. Deduce, inoltre, lacontraddittorietà della motivazione, che, pur riconoscendo taleridimensionamento, attribuisce all’imputato una professionalità delinquenzialeelevata.III) Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inidoneità delle misure menoafflittive.Deduce che il Tribunale avrebbe formulato un giudizio astratto e nonindividualizzato, senza valutare concretamente l’efficacia degli arresti domiciliari,anche con controllo elettronico, né la possibilità di collocamento presso unacomunità terapeutica, già ritenuta idonea in relazione a coimputati, omettendo diconsiderare la marginalità del ruolo e l’assenza di autonomia operativadell’indagato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.2. Il primo motivo, con il quale si contesta il richiamo operato dal Tribunalealla preclusione endoprocessuale derivante dalle precedenti ordinanze nonimpugnate, non assume rilievo decisivo.Anche a voler prescindere da tale profilo, infatti, il provvedimento impugnatorisulta sorretto da una autonoma, ampia e logica valutazione della persistentesussistenza delle esigenze cautelari e della perdurante inadeguatezza di misurediverse dalla custodia in carcere. Il Tribunale non si è limitato a valorizzare lepregresse decisioni cautelari, ma ha proceduto ad una verifica attuale del quadrocautelare, confrontandosi con gli elementi dedotti dalla difesa, e segnatamentecon la riqualificazione del ruolo del ricorrente in termini di partecipazione, con ildecorso del tempo, con la condotta carceraria, con il rientro spontaneo in Italia,con la situazione familiare e con la proposta di applicazione degli arresti domiciliari,anche presso struttura comunitaria.3. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente perché entrambidella misura custodiale inframuraria, sono infondati.4. Va premesso che, nel giudizio di legittimità in materia cautelare, il controllodemandato alla Corte di cassazione non consente una rivalutazione del compendiofattuale posto a fondamento del provvedimento impugnato, ma è limitato allaverifica della esistenza di una motivazione effettiva, non apparente, nonmanifestamente illogica e giuridicamente plausibile. In tale prospettiva, le censureche tendano a sostituire alla valutazione del giudice del riesame una diversa letturadegli elementi acquisiti non sono consentite (cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000,Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976– 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 – 01; Sez. 6, n. 11194del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 – 01).5. Nel caso in esame, il Tribunale ha fondato il proprio giudizio su specifici datifattuali tratti dalla sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato,legittimamente valorizzabile nel procedimento cautelare ai fini della verifica dellapermanenza delle esigenze cautelari. In tal senso si è espressa la giurisprudenzadi legittimità, secondo cui la sentenza di merito, pur non irrevocabile, costituisceelemento pienamente utilizzabile nella valutazione cautelare, in quanto idoneo afornire una più compiuta ricostruzione del fatto e del ruolo dell’imputato, ove ilgiudice cautelare ne faccia uso in modo non automatico, ma criticamente riferitoalle esigenze di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 55459 del15/06/2017; Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014).Il Tribunale ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, all’esitodel giudizio abbreviato, alla pena di anni dodici e mesi quattro di reclusione perpartecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico e per plurimi episodi dicessione e detenzione di sostanza stupefacente, anche di ingente quantità; hainoltre rilevato che la sentenza di merito, pur riqualificando il ruolo originariamentecontestato di promotore od organizzatore in quello di partecipe, ha ricostruito uncontributo tutt’altro che occasionale o marginale, inserito in un trafficointernazionale di sostanze stupefacenti di rilevante dimensione.In particolare, il giudice del riesame ha valorizzato il fatto che il ricorrenteoperava quale referente fiduciario del fratello Bartolo, indicato come capo delsodalizio, sostituendolo nelle interlocuzioni con fornitori e clienti durante i periodidi assenza, intervenendo anche in operazioni relative a ingenti quantitativi dicocaina, occupandosi della contabilità del traffico illecito e dimostrando pienaconsapevolezza della struttura associativa, delle sue modalità operative e delladimensione transnazionale dell’attività criminale.La motivazione non presenta, dunque, la contraddizione denunciata dalricorrente. Il Tribunale non ha sovrapposto la figura del partecipe a quelladell’organizzatore, né ha ignorato il ridimensionamento operato nella sentenza dimerito; ha, piuttosto, ritenuto che l’assenza di autonomia gestionale non elidessela rilevanza cautelare delle concrete modalità della partecipazione, connotate dastabile inserimento nel circuito criminale, da conoscenza dei canali diapprovvigionamento e di cessione, da capacità di interlocuzione con soggettiinseriti nel narcotraffico e da affidamento fiduciario da parte del verticedell’associazione.Si tratta di valutazione logica e coerente, poiché il giudizio sulla pericolositànon dipende dalla sola qualificazione formale del ruolo associativo, ma dallaqualità, dall’intensità e dalle modalità del contributo effettivamente prestato. Nelcaso di specie, il Tribunale ha ritenuto che le “forme sostanziali” dell’adesione alsodalizio, come ricostruite nella sentenza di merito, evidenziassero unasignificativa capacità operativa nel settore del narcotraffico internazionale e unapersistente attitudine alla ripresa di relazioni criminali.6. Neppure è fondata la censura relativa al decorso del tempo.Il Tribunale ha espressamente preso in considerazione la risalenza dei fatti,rilevando tuttavia che tale dato, isolatamente considerato, non è idoneo a superarela presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., inmancanza di elementi concretamente dimostrativi di un effettivo affievolimentodella pericolosità.La conclusione è coerente con l’orientamento di questa Corte secondo cui, intema di delitti rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 275, comma 3, cod. proc.pen., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza della custodia in carcere non può essere superata per effetto del solodecorso del tempo, occorrendo ulteriori elementi, specifici e significativi, dai qualirisulti l’effettiva attenuazione o cessazione della pericolosità dell’indagato (Sez. 2,n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021,Poggiali, Rv. 282004 - 01).Nel caso in esame, il Tribunale ha spiegato che gli elementi dedotti dalla difesanon possedevano tale efficacia dimostrativa. Ha considerato la condottacarceraria, la formale incensuratezza, il rientro spontaneo in Italia, le condizionifamiliari e la disponibilità di una struttura comunitaria, ma li ha ritenuti non decisivialla luce della gravità e della stabilità del coinvolgimento del ricorrente nei trafficiilleciti, della sua conoscenza dei canali operativi del sodalizio e del rapportofiduciario con il fratello, capo dell’organizzazione.La valutazione non è manifestamente illogica. Il Tribunale ha infattievidenziato che il rientro in Italia, valorizzato dalla difesa come indice diaffidabilità, si collocava in un diverso contesto procedimentale, relativo ad unasingola contestazione, e non era sufficiente a neutralizzare il giudizio di pericolositàdesunto dalla più ampia vicenda oggetto del presente procedimento, concernenteun articolato traffico internazionale di stupefacenti.7. È parimenti immune da vizi la valutazione di inadeguatezza degli arrestidomiciliari.Il Tribunale ha motivato in modo specifico sul punto, osservando che lecondotte contestate e le modalità operative del sodalizio non richiedevanonecessariamente la presenza fisica dell’agente in determinati luoghi, essendofondate su contatti, comunicazioni, direttive, ambasciate e raccordi operativirealizzabili anche a distanza. Da tale dato il giudice del riesame ha tratto laconclusione che la permanenza presso il domicilio, anche se assistita da controlloelettronico, non fosse idonea a impedire la ripresa di collegamenti con il circuitocriminale e la reiterazione di condotte analoghe.La motivazione si confronta anche con la prospettata collocazione presso lacomunità “[OSCURATO:PERSONA]”, rilevando, da un lato, la già segnalata presenza di uncoimputato presso la medesima struttura e, dall’altro, la non decisività dellaeventuale individuazione di una struttura diversa, poiché il rischio cautelare nonera collegato soltanto al luogo di esecuzione della misura, ma alla possibilità dimantenere o riattivare contatti criminali anche in regime domiciliare o comunitario.Il Tribunale ha inoltre ritenuto neutra l’applicazione del braccialetto elettronicorispetto a condotte delittuose realizzabili anche dal domicilio, così sviluppando unragionamento non astratto, ma coerente con le modalità del traffico descritte nellasentenza di merito e richiamate nell’ordinanza impugnata.Né assume rilievo decisivo il richiamo difensivo al trattamento cautelareriservato ad altri coimputati. La valutazione sull’adeguatezza della misura deveessere individualizzata e riferita alla specifica posizione dell’indagato; nel caso dispecie, il Tribunale ha fondato il giudizio sulla peculiare relazione fiduciaria traAntonio [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Bartolo, sulla conoscenza dei canali del traffico, sullacapacità di interlocuzione con fornitori e acquirenti e sulla concreta possibilità direiterare condotte illecite attraverso comunicazioni e direttive anche a distanza.8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.Va, inoltre, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa aldirettore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilitodall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 26 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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