CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25515/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha revocato l'ordine di demolizione disposto con sentenza emessa in data 13 gennaio 1995 dalla Pretura circondariale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'indicata ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione che, con un unico motivo, deduce l'inosservanza degli artt. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 e 7 I. n. 47 del 1985. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe revocato l'ordine di demolizione sulla base di permessi a costruire in sanatoria illegittimi perché rilasciati a favore di richiedente che, alla data dell'istanza non era più legittimato in quanto non più proprietario per l'automatica acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale a seguito di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione; sostiene il ricorrente che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, la relata di notifica dell'ordinanza di ingiunzione a demolire era valida e riconoscibile, e quindi idonea a rendere pienamente efficace l'atto notificato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità. 2. Si osserva che il Tribunale ha ritenuto che la notifica dell'ordine di demolizione non fosse andata a buon fine e, conseguentemente, che non si fosse verificato l'effetto di acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio del Comune, sulla base di argomentazioni immuni da violazioni di legge, con le quali il ricorrente omette di misurarsi criticamente. 3. Invero, il Tribunale ha rilevato che: 1) l'ingiunzione a demolire emessa dal Comune di Casapesenna n. 32 del 12 maggio 1993 non reca in calce - o, comunque, in qualunque punto della pagina - alcuna relazione di notificazione; 2) la relata di notifica che è stata prodotta dal pubblico ministero sarebbe contenuta sul retro di un foglio (in bianco) e non contiene alcuna indicazione dell'atto che si è proceduto a notificare. 24. Orbene, su queste basi il Tribunale ha ritenuto che tale modalità non consente di ricondurre con assoluta certezza la relata all'ingiunzione di cui si discute, proprio perché in essa manca qualsiasi riferimento all'atto che si è provveduto a notificare, in ciò facendo corretta applicazione del principio, espressamente richiamato dal Tribunale, secondo cui, in tema di notificazioni, la relata di notifica va compilata in calce all'atto da notificare e alla copia notificata, ma può anche essere redatta in un foglio separato o in un verbale in cui la polizia giudiziaria attesti l'espletamento di altre attività delegate dal pubblico ministero, sempre che non sussistano dubbi sul documento cui essa si riferisce e che sia assicurata la completezza dell'atto notificato (Sez. 6, n. 6791 del 10/04/2000, Salerno, Rv. 216710 - 01; Sez. 3, n. 197 del 06/11/2012, dep. 2013, Zanotti, Rv. 254151 - 01). Oltre a ciò, il Tribunale ha valorizzato un ulteriore elemento, ossia che, come emerge da una nota emessa dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Casapesenna, datata 24 marzo 1997 (pure prodotta dal pubblico ministero), nell'ambito della procedura riguardante l'immobile in esame, vi .è la seguente attestazione: "l'abuso non è stato acquisito al patrimonio comunale", in tal modo lasciando intendere, al di là dell'erronea dizione letterale, che non si si era perfezionata la procedura di cui all'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 3890 del 2001, in forza della quale l'immobile abusivo (e non certo l'abuso) viene automaticamente acquisito al patrimonio comunale decorso. Il giudice dell'esecuzione ha perciò ritenuto legittimi i provvedimenti di condono, sulla base delle dichiarazioni rese dal tecnico comunale. 4. A fronte di tale motivazione, il ricorso appare del tutto generico. 4.1. In primo luogo, si rileva che il ricorrente si limita ad affermare, in maniera assertiva, la regolarità della notifica dell'ordinanza di ingiunzione, senza misurarsi criticamente con gli snodi argomentativi e i dati fattuali dinanzi indicati, posti a fondamento della ritenuta mancanza di prova della notifica dell'ingiunzione a demolire nei confronti del responsabile dell'abuso, dati che il ricorrente ben avrebbe potuto contrastare, considerando che l'ordinanza reca in alto a sinistra una annotazione con timbro del Comune con la notazione "P.N. 444" e la data "17.5.1993", la stessa riportata sulla relata di notifica, la quale reca, peraltro, i nomi dei due soggetti destinatari della notifica; ma nel ricorso non vi è alcuna traccia di tali argomentazioni. 4.2. In secondo luogo, il ricorrente nemmeno attacca la motivazione, laddove, come detto, il giudice dell'esecuzione si è limitato ad affermare la legittimità dei provvedimenti di condono esclusivamente sulla base delle dichiarazioni del tecnico comunale, dovendosi ribadire che, ai fini della revoca 3dell'ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplina normativa applicabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell'opera e, ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili (Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Pmt, Rv. 277668 - 01); ma, anche il tal caso, il ricorso è del tutto silente. 5. Per i motivi indicati, il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. P. P.Q.M