CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 34513/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile l'istanza; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato istanza di correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 21342/2024, con la quale questa Corte - Settima Sezione penale, il giorno 28 febbraio 2024 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dello stesso Fabrizi. Ad avviso del difensore istante, per mero errore materiale non sarebbero state liquidate le spese di assistenza dell'imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato. 2. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto di dichiarare inammissibile l'istanza, rappresentando che:- ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte di cassazione non è competente a provvedere alla liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; - ai sensi dell'art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002 «il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili», come nella specie (cfr. requisitoria scritta). 3. L'istanza è inammissibile poiché manifestamente infondata. L'ordinanza cui inerisce l'istanza di correzione ha espressamente evidenziato come non si dovesse «provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso [...] irritualnnente avanzata innanzi a questa Corte dal difensore del Fabrizi (in ragione dell'ammissione di quest'ultimo al patrocinio a spese dello Stato)» (cfr. ordinanza cit., p. 2). E ciò in conformità con la giurisprudenza delle Sezioni Unite, le quali - nel compiere l'esegesi delle norme dettate al riguardo dal d.P.R. n. 115 del 2002 (in particolare, gli artt. 93, 96, 112, comma 3, anche alla luce delle convergenti conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza civile di legittimità, «unanime nell'escludere la competenza della Corte di cassazione a provvedere ala liquidazione ai sensi dell'art. 83, comma 2», d.P.R. 115 cit.) - hanno già chiarito che «il legislatore si è posto in piena consapevolezza il tema dell'applicazione nel giudizio di legittimità delle norme dettate in materia di patrocinio a spese dello Stato ed ha adottato costantemente la scelta di sottrarre alla Corte di cassazione ogni competenza al riguardo»; e hanno, a chiare lettere, affermato che «l'art. 83, comma 2, laddove dispone che "La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato" è di inequivoco significato», in quanto «la giustapposizione dei due periodi esalta ulteriormente la scelta del legislatore di sottrarre alla Corte di cassazione il compito di provvedere alla liquidazione. Scelta che, come è stato diffusamente osservato, è coerente con le caratteristiche del giudizio di legittimità» (Sez. U, ord. n. 5464 del 26/09/2019 - dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760 - 01). Peraltro, l'istanza del difensore non considera neppure che: «il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili» (art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002); e il ricorso presentato nell'interesse del Fabrizi è stato, per l'appunto, dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, per difetto di specificità e perché versato in fatto (cfr. Sez. 1, n. 14032 del 14/03/2018, Milazzo, Rv. 272618 - 01; cfr. già Sez. 4, n. 22863 del 10/02/2004, Ragusa, Rv. 228781 - 01; cfr. pure Corte cost., sentenza n. 16 del 2018).4. Poiché l'istanza di correzione non ha natura di mezzo di impugnazione, il Collegio - pur a fronte dell'inammissibilità di essa - ritiene che non ricorrano i presupposti per pronunciare condanna al pagamento delle spese del procedimento o di una sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen., (cfr. Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451 - 01; Sez. F, ord. n. 35538 del 25/08/2016, Moukit, Rv. 268009 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile