CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 18486/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2362-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 252, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1709/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 2362/2021 Numero sezionale 2080/2022 Numero di raccolta generale 18486/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4318/2017, rigettò il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] volto ad ottenere la restituzione della somma di euro 45.696,04 corrisposta al convenuto a titolo di indennità di buonuscita e di pensione in forza di altra sentenza dello stesso Tribunale, poi riformata in grado di appello; 2. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha respinto il gravame della società; per quanto qui ancora interessa, la Corte ha ritenuto inammissibile l’istanza contenuta nell’atto di appello con cui veniva deferito giuramento decisorio sull’avvenuta percezione da parte del Carella dell’importo di cui era stata richiesta la restituzione, “sia in quanto proposta da un soggetto privo dei relativi poteri (nella procura conferita all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di institore della società, non è previsto il potere di deferire giuramenti), sia per la non conformità al modello normativo della formula del giuramento, nel quale è prevista la sola possibilità di affermare ma non anche di negare la veridicità della circostanza sulla quale il soggetto è chiamato a giurare”; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con 2 motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimato; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2204 c.c. e degli artt. 1362 e ss. c.c. “con riferimento alla procura speciale conferita da [OSCURATO:SOCIETA] all’institore con atto per notar Castellini in data 31 marzo 2008”; si eccepisce che, a mente della Ric. 2021 n. 02362 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 2362/2021 Numero sezionale 2080/2022 Numero di raccolta generale 18486/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 disposizione codicistica richiamata, “l’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura”, procura che nella specie non conteneva alcuna limitazione in ordine al deferimento del giuramento decisorio; 2. il motivo è fondato per le ragioni già esposte da questa Corte in analoga fattispecie (v. Cass. n. 6224 del 2019); infatti, la decisione della Corte territoriale è in contrasto con il principio per cui la preposizione institoria, essendo caratterizzata dall’ampiezza dei poteri rappresentativi che fanno capo all'institore, come alter ego dell'imprenditore, postula la volontà di quest'ultimo di delegare al preposto poteri di gestione del tutto coincidenti con i propri (cfr. Cass. n. 2003 del 2020); pertanto l'institore, come ha il potere di compiere gli atti di disposizione dei diritti sostanziali derivanti dall'esercizio dell'impresa può, sul piano processuale, esercitare tutte le facoltà riservate alla parte, quale quella di deferire il giuramento decisorio; non sarebbe stato necessario, dunque, un esplicito conferimento di poteri nella procura institoria ma, piuttosto, occorreva una esplicita riserva al fine di escludere il potere dell'institore di deferire il giuramento; 3. parimenti fondato il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 233 c.p.c., criticando la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibile il deferito giuramento decisorio perché non conforme al modello legale; secondo Cass. n. 26027 del 2014, è ben vero che, per il particolare rigore formale che connota tale mezzo istruttorio, i capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, con conseguente inammissibilità di una capitolazione che non Ric. 2021 n. 02362 sez. ML - ud. 24-02-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 2362/2021 Numero sezionale 2080/2022 Numero di raccolta generale 18486/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 contenga tale alternativa ma, al contrario, prefiguri la soccombenza della controparte sia ove presti il giuramento sia ove vi si sottragga (Cass. n. 18139 del 2004; Cass. n. 13245 del 2007; Cass. n. 9045 del 2010); tuttavia, per consolidato e convincente orientamento, la libertà di scelta del giurante non è garantita soltanto dalla formula alternativa "giuro e giurando affermo o nego che" (che rimane una facoltà di capitolazione: Cass. n. 217 del 1973; Cass. n. 665 del 1975), ma pure nel caso che al giurante medesimo sia proposto di confermare, o meno, col giuramento la verità del suo assunto di lite - positivo o negativo - mediante la formula più semplice "affermo che" ovvero "nego che" (Cass. n. 294 del 1963), la quale anzi è più aderente alle concrete esigenze difensive del giurante (Cass. n. 1637 del 1967); infatti, la possibilità d'invertire in senso contrario una delle formule innanzi indicate, sostituendo rispettivamente quella "nego che" ovvero "affermo che", è implicita nella stessa natura del giuramento (decisorio o suppletorio) diretto a confermare in modo solenne, in senso positivo o negativo, la verità o meno di un fatto decisivo ai fini della risoluzione della lite; per cui il giurare in senso negativo, se la formula è espressa soltanto in senso positivo, o all'inverso il giurare in senso positivo, se la formula è espressa soltanto in senso negativo, non costituisce in realtà una modificazione della formula stessa, ma soltanto la scelta della alternativa che si è inteso porre al giurante quale particolare sistema di risoluzione della lite (Cass. n. 2337 del 1973; Cass. n. 1600 del 1976; Cass. n. 3681 del 1987); tali princìpi sono stati ribaditi anche da Cass. n. 27410 del 2018, oltre che da Cass. n. 6224 del 2019 già citata, alle quali si rinvia per ogni ulteriore aspetto; 4. conclusivamente il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio alla Corte indicata in Ric. 2021 n. 02362 sez. ML - ud. 24-02-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 2362/2021 Numero sezionale 2080/2022 Numero di raccolta generale 18486/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 24 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 02362 sez. ML - ud. 24-02-2022 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : E S P O