CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 40512/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 15 ottobre 2018 in ordine ai reati di cui agli artt.110, 624 e 625, comma 1, n.6 cod. pen. (capo a) e di cui agli artt.81, comma 2, 110 cod. pen. e 55, comma 9, 1.231/2007 (capo b) commessi in Milano il giorno 11 aprile 2017. L'esponente lamenta inosservanza di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendo la pena sproporzionata rispetto al fatto. 2. Il ricorso è inammissibile. Nella sentenza impugnata è stata congruamente motivata la determinazione di non riconoscere all'imputato le attenuanti generiche in considerazione della vita anteatta connotata da plurimi precedenti specifici, richiamandosi, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201). Occorre inoltre ricordare, in merito alla determinazione della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). Nel caso concreto, il giudice di appello ha, peraltro, specificamente indicato le ragioni a sostegno della conferma del giudizio discrezionale svolto dal giudice di primo grado in merito alla determinazione della pena. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ier estensore [OSCURATO:PERSONA]