CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44325/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, parzialmente riformando la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Savona il 25 settembre 2019, per quel che qui rileva, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nei delitti di rapina aggravata e lesioni personali contestati ai capi A e C; di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e della sola [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni e percosse e tentato furto contestati ai capi A, F e G, rideterminando la pena loro inflitta. Si addebita ai due imputati di essersi appropriati di due bottiglie di vino sottraendole da un bar, e di avere poi esercitato violenza e minaccia nei confronti del barista e di alcuni clienti che tentavano di recuperare le bottiglie per restituirle al proprietario. Gli imputati, inoltre, rispondono perché tornati al bar aggredivano il proprietario; quindi la [OSCURATO:PERSONA] cercava invano di impossessarsi di un'altra bottiglia di vino e subito dopo esercitava violenza su due passanti, mentre il Martin si opponeva all'intervento dei Carabinieri sopraggiunti sul luogo e veniva tratto in arresto. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal proprio difensore, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato di rapina impropria aggravata contestato al capo A dell' imputazione in quello di furto aggravato, poiché solo la coimputata [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere condotte violente e minacciose in danno delle persone offese, mentre il ricorrente si era limitato a seguire i tre soggetti che avevano recuperato le bottiglie trafugate. Tali circostanze a giudizio del ricorrente emergono dal tenore delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'articolo 116 codice penale con riferimento al reato di rapina impropria aggravata, poiché dalle dichiarazioni delle persone informate sui fatti emerge che il Martin non ha contribuito attivamente ad impedire la restituzione della refurtiva e potrebbe al più ritenersi responsabile per un'ipotesi di concorso anomalo. 2.3 vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di percosse contestato al capo C, in forza delle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di essere stato colpito anche dal Martin con una cintura. Ma così facendo la corte ha modificato il fatto contestato nell'imputazione, poiché a Martin si contestava di avere afferrato il Rollero per la giacca. 3.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 3.1 violazione di legge relazione al reato contestato al capo A della rubrica poiché il comportamento poste in essere integra un tentativo di furto e non di rapina impropria in quanto non vi è alcun legame funzionale tra gli atti di violenza accaduti in un momento successivo al tentativo di appropriazione. 3.2 Mancata assunzione di una prova decisiva in ordine al reato contestato al capo C dell'imputazione poiché dall'osservazione dei fotogrammi e dalle testimonianze emerge che l'imputata non ha sferrato calci alle gambe del titolare del bar, ma contro la serranda del locale che era stata nel frattempo chiusa. 3.3 Violazione di legge in ordine all'aggravante relativa al numero delle persone poiché gli autori della rapina sono sempre stati solo due, mentre il richiamo contenuto nell'articolo 628 codice penale alle più persone riunite fa riferimento al concetto di riunione di cui all'articolo 112 cod.pen. che si riferisce ad un assembramento di cinque o più persone riunite; alla mancata applicazione delle attenuanti generiche poiché il giudice le ha negate senza considerare la condizione di incensurata della ricorrente e ha riconosciuto la recidiva nonostante tale condizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve essere ricordato che non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria. La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte. In sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). L'inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell'art. 606 c.p.p. sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 cit.) 2.Ricorso Martin. 2.111 primo motivo è generico poiché costituisce pedissequa reiterazione della censura di appello e non si confronta con le motivazioni della corte e del tribunale fondate sulle dichiarazioni dei testi, i quali hanno concordemente riferito di un concorso anche dell'imputato nel resistere al tentativo di recupero della refurtiva. Il ricorrente riporta nel ricorso alcuni passaggi delle dichiarazioni rese dai testi da cui si evincerebbe che l'imputato non ha esercitato violenza nei confronti delle persone offese ma è certo che il predetto ha sostenuto la coimputata nel suo tentativo, anche violento, di opporsi all'azione diretta al recupero della refurtiva, inseguendo i clienti che avevano recuperato la refurtiva e , pur non formulando, a suo dire, esplicite minacce, ha comunque posto in essere una condotta tesa ad opporsi alla restituzione della refurtiva e a dare manforte alla coimputata, così fornendo un contributo ed integrando il concorso di persone nel delitto di rapina impropria 2.2 Per analoghe ragioni la corte ha respinto anche l'istanza di riconoscimento in favore del Martin dell'attenuante prevista dall'articolo 116 codice penale osservando che la condotta dell'imputato integra il concorso ordinario di persone nel reato a nulla rilevando che la condotta tipica sia stata posta in essere esclusivamente dalla sua compagna poiché il predetto ha offerto comunque un contributo non solo morale all'azione della donna. Ed infatti non configura il cosiddetto concorso "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen., ma rientra nella comune disciplina del concorso di persone l'ipotesi in cui vengano commessi reati ulteriori rispetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati.(Sez. 4 - , Sentenza n. 49897 del 18/10/2018 Ud. (dep. 02/11/2018 ) Rv. 273998 - 01) Allorquando il reato "diverso" rappresenti il mezzo o la modalità di esecuzione necessaria, per il conseguimento del risultato collettivamente voluto, esso finisce per rientrare ex se nel programma obiettivo comune. 2.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché nella imputazione si contesta all'imputato di avere percosso il proprietario e la corte ha correttamente affermato che il giudizio di responsabilità si fonda sulle dichiarazioni del titolare del bar, il cui contenuto non è stato oggetto di contestazione in punto di fatto. La circostanza che nel capo di imputazione si faccia riferimento ad una modalità della condotta parzialmente diversa da quanto emerso in dibattimento e ritenuto dalla corte, la quale ha sottolineato che l'imputato ha colpito la persona offesa con una cintura, non smentisce la condotta indicate nel capo di imputazione e non integra un fatto diverso poiché rientra nell'ambito delle percosse, contestate e non pregiudica il diritto di difesa del ricorrente. La censura peraltro mira ad ottenere una diversa ricostruzione in fatto della vicenda, che non è stata condivisa dalla corte e non può essere oggetto del sindacato di questa corte . 3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 3.1 II primo motivo è manifestamente infondato poiché è evidente che la violenza posta in essere dall'imputata mirava a garantirsi il possesso della refurtiva sottratta poco prima 3.2 Il secondo motivo è generico poiché non si comprende quale sia la prova decisiva che pur essendo stata richiesta dalla difesa non è stata assunta ne vengono esposte le refluenze che tale prova avrebbe avuto sulla ricostruzione della vicenda, basata non soltanto sui fotogrammi delle videocamere ma anche e soprattutto delle dichiarazioni testimoniali, la cui attendibilità non è stata oggetto di contestazione. 3.3 La censura in ordine all'aggravante del numero delle persone riunite è manifestamente infondata poiché questa corte ha in più occasioni ribadito che è sufficiente il numero di due persone per integrare la detta aggravante; la corte ha reso sul punto corretta motivazione con cui la difesa neppure si confronta. 3.4 La censura relativa alla recidiva è manifestamente infondata poiché la recidiva non è stata contestata e alla [OSCURATO:PERSONA]. La corte ha reso adeguata e congrua motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche valorizzando la negativa personalità degli imputati, privi di lecita occupazione e dediti all'abuso di sostanze alcoliche. È noto peraltro che la condizione di incensurato non è di per sé sufficiente ad integrare e a giustificare la concessione del beneficio delle attenuanti generiche.In conclusione entrambi i ricorsi sono inammissibili e ciò comporta la condanna dei due ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 10 novembre 2021