CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32711/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente all'aumento sanzionatorio ex art. 99 cod.pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fausto procedendo alla rettifica ai sensi dell'art. 602 lett. I) cod.proc.pen.. Rigetto nel resto del ricorso e inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e in sost. avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81 comma 2, cod.pen., 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - capo a) - con riguardo alle fatture emesse fino al 28/07/2008, e al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - capo c) (erroneamente indicato nel dispositivo capo e) - commesso il 28/12/2010, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per il periodo di imposta 2010 - capo d) - per essere estinti per prescrizione, e ha rideterminato la pena per i residui reati a loro contestati; rispettivamente quanto a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai capi a), b) e c) dell'imputazione, nella misura di anni quattro e mesi tre di reclusione, e, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], in relazione al capo d), con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nella misura di anni uno e mesi tre di reclusione, con la concessione dei doppi benefici di legge. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. L'avv. G. Gallico, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce i seguenti motivo di ricorso. 2.1.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 99 comma 2 e 3 cod.pen. e al riconoscimento della recidiva specifica e infraquiquennale, nonchè il vizio di motivazione in relazione alla applicazione degli effetti della recidiva per la ritenuta maggior pericolosità dell'imputato. Sotto il primo profilo la corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente la recidiva specifica e infraquinquennale in ragione di tre precedenti penali, due dei quali, tuttavia, non valutabili a tali fini. Avrebbe considerato il precedente penale per bancarotta semplice, art. 217 legg. fall, che, come è noto, può essere commesso anche con la colpa e dunque non potrebbe fondare la contestazione della recidiva, e la condanna per omissione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali reato che, come è noto, è stato in parte depenalizzato dal d.lgs n. 8 del 2016. Da cui l'erronea applicazione dell'art. 99 comma 2 e 3 cod.pen. Sotto altro profilo sarebbe carente la motivazione sulla ritenuta maggiore pericolosità dell'imputato e, dunque, sull'applicazione degli effetti della recidiva tenuto conto dell'unico precedente penale valutabile a tali fini. 2.1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 157 comma 2, 161 cod.pen. e art. 99 comma 6 cod.pen. Mancata declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi a), b) e c) nella parte in cui non è stata correttamente applicata la disposizione di cui all'art. 99 comma 6 cod.pen. La corte territoriale, nel calcolo dei termini di prescrizione dei reati, avrebbe applicato un orientamento interpretativo secondo il quale la recidiva qualificata di cui all'art. 9 comma 2 e 3 cod.pen., determinando un aumento di pena superiore al terzo, è circostanza d'effetto speciale ed incide sia sulla determinazione del termine di cui all'articolo 157 comma 2 cod.pen., sia sulla determinazione del termine di cui all'articolo 161 comma 2 cod.pen. Non avrebbe applicato il disposto dell'art. 99 comma 6 cod.pen. e delle relative conseguenze sul calcolo della prescrizione. Tenuto conto delle condanne precedenti, valutabili per la recidiva, l'aumento di pena sarebbe inferiore ad un terzo e pertanto, la recidiva avrebbe perso la qualifica di circostanza ad effetto speciale (Cass. n. 34949 del 2020). In ogni caso, l'art. 99 comma 6 cod.pen. inciderebbe sul termine di prescrizione di cui all'art. 157 comma 2 cod.pen. come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non essendo condivisibile le argomentazioni spese nell'ordinanza n. 4439 del 2021 di rimessione alle Sezioni Unite dell'interpretazione di tale disposizione. Per effetto della corretta determinazione del termine di prescrizione, sarebbero estinti per prescrizioni i reati di cui ai capi a) e b), essendo il termine di prescrizione, calcolato con l'effetto mitigatore dell'art. 99 comma 6 cod.pen., pari ad anni nove e dieci mesi, in luogo di anni tredici e mesi sei come calcolato dalla Corte d'appello di Brescia. Il reato di cui al capo a) sarebbe prescritto al 20/02/02021 e quello di cui al capo b) al 29/12/2019. Allo stesso modo sarebbe prescritto anche il residuo reato di cui al capo c), avendo la corte territoriale errato nell'indicazione della pena base che era vigente al momento della commissione del fatto in anni tre di reclusione, in luogo di anni quattro di reclusione come calcolata dalla corte territoriale. Il reato, tenuto conto dell'effetto moderatore di cui all'art. 99 comma 6 cod.pen., sarebbe prescritto al 25/09/2020. 2.1.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione art. 99 comma 6 cod.pen. e alla determinazione in concreto della pena per superamento dei limiti di cui al sesto comma dell'art. 99 cod.pen. La corte territoriale avrebbe operato un aumento per la recidiva pari a mesi nove di reclusione, in presenza di condanne risultanti dal certificato penale, per complessivi mesi sei e giorni 20 di reclusione. 2.1.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di motivazione in relazione ai singoli aumenti per i reati satelliti come stabilito dalle Sezioni Unite Pizzone n. 47127 del 2021. 2.2. L'avv. A. Cavaliere, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 495 cod.proc.pen. La corte territoriale, pur ammettendo la irritualità dell'ordinanza di restituzione nel termine del Tribunale di Brescia per consentire al P.M. il deposito della lista testimoniale ex art. 468 cod.proc.pen., avrebbe erroneamente ritenuto utilizzabili le prove testimoniali nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], in violazione del termine perentorio per il deposito della lista testimoniale da parte del Pubblico Ministero, non avendo il Pubblico Ministero depositato nei termini la lista testimoniale nel procedimento nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], poi riunito a quello del [OSCURATO:PERSONA], con violazione del diritto di difendersi provando previsto dall'art. 495 cod.proc.pen. e dall'art. 6 comma 3 lett. d) Cedu e art. 111 Cost., non essendo qualificabile l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quale udienza di mero rinvio essendo stata dichiarata l'assenza dell'imputato. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi aggiunti rilevando che, quanto al primo e secondo motivo di ricorso, sono intervenute nelle more del giudizio di legittimità, la pronuncia a Sezioni Unite n. 30046 del 2022, situtazione che rende non manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, e la pronuncia a Sezioni Unite, trattata all'udienza del 30 marzo 2022, ric. Sabbatini, di cui si dispone solo l'informazione provvisoria, situazione che rende non inammissibile il ricorso con conseguente rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio. Nel merito insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato sulla base delle ragioni qui esposte. 3.1. Il ricorso solleva questioni di diritto tra loro connesse che il Collegio esamina secondo l'ordine logico. Segnatamente, va dapprima esaminata la questione di violazione di legge in relazione alla corretta contestazione della recidiva qualificata, ai sensi dell'art. 99 comma 2 e 3 cod.pen. e la sua incidenza sul calcolo della prescrizione del reato, ivi compresa la questione circa l'applicazione del criterio moderatore dell'art. 99 comma 6 cod.pen. ai fini di calcolo della prescrizione su cui, come ha rilevato anche la difesa, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione. All'imputato è stata contestata, e ritenuta in sentenza, la recidiva specifica e infraquiquennale sulla base delle seguenti condanne: 1) sentenza, ex art. 444 cod.proc.pen., in relazione all'art. 2 comma 1, d.l. n. 463 del 1983, omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, nella misura di venti giorni di reclusione, irr. il 23/04/2004; 2) sentenza, ex art. 444 cod.proc.pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nella misura di mesi sei di reclusione, irr. 12/12/2006; 3) sentenza Corte d'appello di Brescia, di condanna alla pena di mesi sei e giorni quindici di reclusione, in relazione all'art.217 legge fall., pena condonata ex legge 241 del 2006, irr. il 20/10/2009. La contestazione della recidiva presuppone che la condanna utilizzata come precedente sia passata in giudicato prima della commissione del fatto-reato cui la recidiva stessa si riferisce, poiché il soggetto autore del nuovo delitto deve essere in quel momento in grado di conoscere tutte le possibili conseguenze penali che derivano dalla pregressa condanna (Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381; Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020, Kassinni, Rv. 280436; Sez. 3, n. 57983 del 25/09/2018, C., Rv. 274692; Sez. 6, n. 16149 del 03/04/2014, Madeddu, Rv. 259681; Sez. 2, n. 41806 del 27/09/2013, Iadonisi, Rv. 257242). Alla luce di tali principi è stata ritenuta sussistente in capo all'imputato, con la sentenza impugnata, la recidiva specifica e infraquinquennale sul rilievo che tutte e tre le precedenti condanne sono passate in giudicato prima dei reati qui giudicati (ultima condanna è passata in giudicato 20/10/2009 il reato di cui all'art. 8 cit. è stato commesso, al netto della declaratoria di prescrizione, al 29/12/2009), hanno per oggetto precedenti condanne per delitto doloso. A tale proposito rileva, il Collegio, che l'astratta affermazione difensiva secondo cui il reato di bancarotta semplice documentale, di cui all'art. 217 comma 2 legge fall., è punito anche a tiolo di colpa, non muta la conclusione posto che è rimasta priva di allegazione la prova che, nel caso concreto per cui ha riportato condanna, il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato ritenuto responsabile a titolo di colpa. Così parimenti è mera affermazione difensiva che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, per cui ha riportato condanna, sia stato depenalizzato, non risultando ciò dal certificato penale. Consegue, quindi, che la contestazione della recidiva nella specie di recidiva qualificata (specifica e infraquinquennale come risulta per tabulas) è stata correttamente contestata e ritenuta nella sentenza impugnata. 3.2. Quanto all'incidenza della recidiva contestata e ritenuta sul calcolo del termine di prescrizione, deve rammentarsi che, a mente degli artt. 157 comma 2 e 161 comma 2 cod.pen., nel termine di prescrizione ordinario e per effetto dell'interruzione, nel termine massimo, deve tenersi conto della recidiva specifica ex art. 99 comma 2 cod.pen. ritenuta in sentenza, che comporta l'aumento di pena della metà. Ed infatti, come è stato ripetutamente affermato la recidiva specifica e infraquinquennale, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma 2, cod. pen. (Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802). Ben inteso, la recidiva dispiegherà i suoi effetti se ritenuta in sentenza quale espressione di una maggiore pericolosità. Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quinto, cod. pen., (prima della pronuncia della Corte cost. n. 185 del 2015) nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. 3.3. Con riguardo a tale valutazione, la corte territoriale ha congruamente argomentato che i precedenti penali specifici erano significativi di una concreta maggiore pericolosità del ricorrente aduso a svolgere l'attività imprenditoriale in totale dispregio della normativa che presidia la sua regolarità, violando altresì la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio delle imprese, motivazione per nulla carente e conforme a diritto in quanto in linea con la ritenuta necessità della motivazione con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Gordyusheva, Rv. 263464), secondo i parametri indicati dalla sentenza del [OSCURATO:PERSONA], della distanza temporale tra i fatti e il livello di omogeneità esistente tra loro (Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960) sicchè risulta manifestamente infondata la censura di carenza di motivazione sollevata nell'ambito del primo motivo di ricorso (1.2.). 3.4. Passando alle conseguenze sul calcolo del termine di prescrizione di cui all'art. 157 comma 2 cod.pen. e, in presenza di atti interruttivi, di quello massimo ex art. 161 comma 2 cod.pen., rileva, il Collegio, la correttezza dei calcoli operati dalla Corte d'appello di Brescia (con la precisazione di cui infra per la declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, capo a), ma che risulta priva di incidenza pratica trattandosi di una correzione della motivazione in diritto della decisione). La questione postula la soluzione di un ulteriore quesito di diritto, che pone il ricorrente, e che è stato, di recente, risolto dalla decisione delle Sezioni Unite n. 30046 del 2022 che hanno affermato che in tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti (Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01). Ora, tenuto conto dei principi reiteratamente espressi secondo cui la recidiva qualificata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Rv. 268224 - 01; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Rv. 266532 - 01), e, calcolato l'aumento della metà per effetto della recidiva specifica e infraquiquennale, il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 157 comma 2 cod.pen., per i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, tenuto conto della pena massima di anni sei ratione temporis, è di anni nove, mentre quello massimo, ai sensi dell'art. 161 comma 2 cod.pen., è di anni tredici e mesi sei. Il calcolo operato dalla Corte d'appello, indicato nella sentenza impugnata è corretto. Il reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, capo a), tenuto conto che il termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti inizia a decorrere, per l'unità del reato previsto dall'art. 8, comma secondo, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non dalla data di commissione di ciascun episodio, ma dall'ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta (Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865-01; Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, D'Ippoliti, Rv. 254759-01; Sez. 3, n. 6264 del 14/01/2010, Ventura, Rv 246193-01), la prescrizione è maturata per l'anno 2008, come già dichiarata dalla Corte d'appello di Brescia (seppur con un errore di diritto nella motivazione - vedi supra - sul decorso del termine, ma privo di incidenza e rilevanza concreta nel caso in esame); mentre si prescriverà al 29/06/2023 (oltre 56 giorni di sospensione per legittimo impedimento nel giudizio di legittimità) per le fatture emesse fino al 29/12/2009, e al 28/06/2024, per le fatture emesse fino al 28/12/2010 e, successivamente, al 20/10/2024 per le fatture emesse fino al 20/4/2011 (oltre sempre il periodo di sospesione del corso della prescrizione). Il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 29/12/2009, capo b), si prescrive al 29/06/2023, (oltre 56 giorni di sospensione per legittimo impedimento nel giudizio di legittimità). Quanto poi al capo c), osserva il Collegio che la censura, svolta nel par.2.1.2., non è infondata. La corte territoriale ha correttamente individuato in anni 12 il termine massimo di prescrizione del reato di cui all'art. 5 d.igs 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 29/12/2011, sicchè la prescrizione maturerà al 29/12/2023. E' ben vero che la pena massima edittale per il reato in oggetto, ratione temporis, era di anni tre di reclusione, e non anni quattro come indicato dalla corte territoriale. Non di meno tale errata indicazione conduce a un diverso calcolo poiché alla pena di anni tre di reclusione va aggiunto l'aumento per la recidiva, ex art. 99 comma 2 e 3 cod.pen., della metà e così di perviene ad anni quattro e mesi sei, ma il termine ordinario va individuato in anni sei (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, Rv. 276016 - 01), a cui va aggiunto l'aumento ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis di cui alla legge n. 148/2011, ed, infine, va computato l'aumento ai sensi dell'art. 161 comma 2 cod.pen. della metà, sicchè il termine di prescrizione va individuato in anni dodici. Dunque, la prescrizione non è tuttora maturata e maturerà al 29/12/2023. 3.5. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo quanto esposto al par. 3.1 l'imputato è stato condannato in relazione alle sentenze che giustificano la recidiva, per complessivi anni uno e mesi uno e giorni 5 (sei mesi di reclusione, sei mesi e giorni quindici di reclusione e giorni venti di reclusione). L'aumento di pena per la recidiva è stato determinato in mesi nove (cfr. pag. 22), sicchè è rispettato il disposto di cui all'art. 99 comma 6 cod.pen. In proposito, osserva, il Collegio, che la conclusione del Procuratore generale non è condivisibile posto che non è stato dimostrato che nel computo delle condanne ai fini del criterio moderatore sia stato ricompreso un reato colposo (vedi supra). 3.6. Il quarto motivo di ricorso risulta infondato alla luce della pronuncia delle S.U. Pizzone, intervenute a dirimere un contrasto interpretativo, che hanno espresso il principio di diritto secondo cui "in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite" (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). La corte territoriale, nel procedere a rideterminare il trattamento sanzionatorio per effetto della declaratoria di prescrizione del reato, ha esposto il calcolo (cfr. pag. 22) individuando il reato più grave, nella violazione di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con riguardo all'anno di imposta 2010, tenuto conto della maggior importo della fatture per operazione inesistente, ha determinato la pena del reato più grave in prossimità del limite minimo edittale (in allora vigente) di anni uno e mesi sei di reclusione, ha applicato l'aumento per la recidiva nella misura di mesi nove di reclusione, e poi ha specificatamente determinato i singoli aumenti per il reati satellite specificandone la misura per ciascuno di essi (nove mesi per la continuazione interna al capo a), un anno in relazione al capo b) e mesi tre in relazione al capo c). Ritiene, il Collegio, che la sentenza impugnata sia pienamente rispettosa dei principi enunciati dalle citate Sezioni Unite Pizzone con riguardo all'unico profilo che qui viene in rilievo, ossia quello della motivazione dell'aumento per la continuazione. Al riguardo, deve osservarsi, che la Corte, nella pronuncia S.U. Pizzone, ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Tale principio è pienamente rispettato nel caso concreto alla luce degli aumenti come sopra indicati. 3.7. Il ricorso è, dunque, nel complesso infondato. Come ha rilevato la difesa, nella memoria depositata, non risulta manifestamente infondata la censura di cui al secondo motivo di ricorso, su cui, successivamente alla decisione impugnata, sono intervenute le Sezioni Unite n. 30046 del 2022 (Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01). La non manifesta infondatezza del motivo non consente, tuttavia, di rilevare la prescrizione dei reati in quanto, tenuto conto del principio affermato dalle citate Sezioni Unite, i reati non sono a tutt'oggi prescritti. Le citate Sezioni Unite hanno affermato che in tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti, sicchè l'applicazione del siffatto principio, come si è avuto modo di dire (vedi supra par. 3.4.) non influisce sul calcolo del termine di prescrizione che, tuttavia, non è ancora ad oggi maturato per nessuno dei reati per cui il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna (il primo reato di prescriverà tenuto conto dei 56 giorni di sospensione del corso della prescrizione al 24 agosto 2023). Allo stesso modo anche le ulteriori pronunce delle Sezioni Unite, che sono intervenute nelle more (S.U. Pizzone e S.U. Sabbatini), contrariamente alle argomentazioni difensive, sono prive di incidenza pratica con riguardo al profilo della prescrizione dei reati. Conclusivamente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Va, in primo luogo, rilevato che per il reato ascritto al ricorrente, capo d), il termine di prescrizione è maturato al 2 novembre 2022, oltre il termine di sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimità pari a 56 giorni. Il primo motivo di ricorso che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 495 comma 2 cod.proc.pen. è manifestamente infondato. L'insegnamento di questa Corte è consolidato nel senso per cui il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio; ne consegue che la parte riacquista il diritto di presentare la propria lista, fino a sette giorni prima della data della nuova udienza, soltanto nell'ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a "nuovo ruolo", ovvero in caso di rinvio ad udienza fissa disposto prima dell'apertura del dibattimento (Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015, Lanzafame, Rv. 267558 - 01 Sez. 6, n. 7352 del 21 gennaio 2010, S.A., Rv. 246029; Sez. 2, n. 42058 del 14 ottobre 2010, D'Agostino, Rv. 248874; Sez. 6, n. 23753 del 20 aprile 2004, Grandi, Rv. 229138). Il citato orientamento della giurisprudenza di legittimità identifica tale limite nell'avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 492 cod.proc.pen. E' infatti a partire da questo momento che può ritenersi esaurita la fase degli atti introduttivi al dibattimento comprensiva, oltre che della verifica della regolare costituzione delle parti, della trattazione delle eventuali questioni preliminari sollevate dalle medesime (Sez. 6, n. 498/97 del 16 dicembre 1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 207736). Ora risulta dal provvedimento impugnato che il giudice, all'udienza del 13 dicembre 2017, aveva rimesso in termini il Pubblico Ministero per il deposito della lista testimoniale anche nel proc. pen. nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], procedimento separato e poi riunito al presente alla successiva udienza del 19 gennaio 2018, ma che a siffatta udienza non era stato aperto il dibattimento, sicchè la lista testimoniale, presentata nel proc. relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]', in data 5 dicembre 2017, era tempestiva rispetto al momento dell'apertura del dibattimento al 19 gennaio 2018. L'ulteriore profilo di violazione del diritto di difesa appare deduzione meramente generica tenuto conto che, come risulta dal provvedimento impugnato, la lista testi era identica per entrambe le posizioni processuali, sicchè alcuna lesione del diritto di difesa era sussistente.5. L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, d