CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 19862/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio n.180/2020 R.G. tra : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e CARLOCARTURAN; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- per la correzione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 8443/2021, depositata il 25 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - con ordinanza n. 8443/2021 questa Corte ha di chiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3665/2019 della Cote d’Appello di Roma, in contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA]; - il difensore di quest’ultima, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha deposit at o istanza, datata 25/3/2021, di correzione errore materiale dell’ordinanza in relazione alla parola “INPS” contenuta nel dispositivo; - con decreto datato 5/7/2021 il Presidente della sesta sezione civile – sottosezione lavoro - di questa Corte ha disposto la notifica dell’istanza alla controparte; - non risulta agli atti che il difensore istante abbia proceduto al disposto incombente; - il difetto di notifica determina l'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 36579/2022 e giurisprudenza ivi richiamata), dovendosi applicare al procedimento per la correzione dell'errore materiale le norme sulla radicazione del ricorso per cassazione, in virtù del richiamo agli artt. 365 ss. c.p.c. contenuto nel I comma dell'art.391 bis c.p.c., a ciò non ostando la sua natura non impugnatoria, ferma la possibilità di riproposizione; - non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, non avendo peraltro controparte svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale nei sensi di cui in motivazione. Così deciso ne